Sentenza n. 12958/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e comunicazione di avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore a seguito della domanda presentata da un'impresa, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, deducendo l'illegittimità degli atti. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di censura. Nel corso del giudizio, lo Sportello Unico per l'Immigrazione ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento impugnato e di avere ripristinato l'istanza del ricorrente; quest'ultimo ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e il ripristino dell'istanza hanno eliminato l'utilità concreta della decisione richiesta. Il giudice ha richiamato gli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a., affermando che l'interesse a ricorrere deve permanere non solo al momento della proposizione dell'impugnazione, ma fino al passaggio in decisione della controversia. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato quale disposizione applicabile alla definizione della controversia per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso, ma deve permanere fino al momento in cui la controversia passa in decisione.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, accompagnato dal ripristino della posizione amministrativa del ricorrente, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comporta l'improcedibilità del ricorso.
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, quando conseguente alla rimozione dell'atto lesivo, consente la definizione in rito per improcedibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1572/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1573/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →