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Sentenza

Sentenza n. 12958/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202604253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e comunicazione di avvio del relativo procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore a seguito della domanda presentata da un'impresa, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, deducendo l'illegittimità degli atti. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di censura. Nel corso del giudizio, lo Sportello Unico per l'Immigrazione ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento impugnato e di avere ripristinato l'istanza del ricorrente; quest'ultimo ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e il ripristino dell'istanza hanno eliminato l'utilità concreta della decisione richiesta. Il giudice ha richiamato gli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a., affermando che l'interesse a ricorrere deve permanere non solo al momento della proposizione dell'impugnazione, ma fino al passaggio in decisione della controversia. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato quale disposizione applicabile alla definizione della controversia per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso, ma deve permanere fino al momento in cui la controversia passa in decisione.
  • L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, accompagnato dal ripristino della posizione amministrativa del ricorrente, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, quando conseguente alla rimozione dell'atto lesivo, consente la definizione in rito per improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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