Ordinanza n. 3805/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. m_pi.AOOGABMI. Registro Decreti.R.0000027.16-02-2026, recante “ Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con il diritto e l’interesse della ricorrente e in particolare l’art. 16, comma 6 che prescrive: “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”; B) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti; C) nonché per il diritto al riconoscimento e la conseguente condanna dell’amministrazione resistente all’attribuzione alla ricorrente di 12 punti nelle graduatorie provinciali e di istituto per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 di interesse della ricorrente ovvero per le classi di concorso ADSS-A045-A047-A046, poiché in possesso del titolo di servizio civile prestato non in costanza di nomina ma dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare, del servizio sostitutivo assimilato e del servizio civile ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, in possesso di un titolo di servizio civile volontario prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento e non in costanza di nomina, ha impugnato l'ordinanza ministeriale che disciplina l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2026-2028. Ha contestato, in particolare, la previsione secondo cui il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge sono interamente valutabili solo se prestati in costanza di nomina, chiedendo l'equiparazione del servizio civile nazionale volontario e l'attribuzione di 12 punti nelle graduatorie relative alle classi di concorso di interesse. Ha inoltre impugnato gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di adeguato fumus boni iuris. In questa fase, il giudice ha rilevato che la nuova ordinanza ministeriale, diversamente dalla precedente ordinanza n. 88/2024, non equipara il servizio civile nazionale volontario al servizio militare di leva o al servizio sostitutivo assimilato per legge. La disciplina impugnata prevede invece, per chi abbia svolto il servizio civile nazionale o universale, una riserva di posti. Tale scelta è stata ritenuta, nel sommario esame cautelare, non irragionevole né illogica e riconducibile alla discrezionalità dell'amministrazione nell'individuazione dei criteri di formazione delle graduatorie. Non è stata quindi concessa la sospensione dell'efficacia dell'atto né l'attribuzione cautelare dei 12 punti. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, dell'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026
Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina
La disposizione è stata considerata nel senso indicato dal provvedimento ministeriale impugnato, senza riconoscere, in via cautelare, l'equiparazione richiesta per il servizio civile volontario prestato non in costanza di nomina.
art. 12, comma 14, dell'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026
La previsione di una riserva di posti in favore di chi abbia svolto il servizio civile nazionale o universale è stata valorizzata dal TAR quale disciplina alternativa all'equiparazione del servizio civile ai fini dell'attribuzione del punteggio.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela interinale, con particolare riferimento al fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la mancata equiparazione del servizio civile volontario al servizio militare di leva o al servizio sostitutivo assimilato non determina, di per sé, un adeguato fumus boni iuris quando la disciplina delle graduatorie preveda per il servizio civile una diversa utilità, quale la riserva di posti.
- La scelta dei criteri di formazione delle graduatorie scolastiche rientra nella discrezionalità dell'amministrazione e, in sede cautelare, non può essere sospesa in assenza di una manifesta irragionevolezza o illogicità.
- La previsione di una riserva di posti per chi abbia svolto il servizio civile può costituire, in sede di sommario esame cautelare, una disciplina distinta e non manifestamente irragionevole rispetto alla mancata attribuzione del punteggio previsto per il servizio militare di leva.
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