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Sentenza

Sentenza n. 177/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia integrale di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso del 06.10.2025; nonché per l'annullamento del provvedimento di diniego dell'Agenzia dell'Entrate - Direzione provinciale Isernia - Ufficio territoriale Isernia, comunicato in data 04.11.2025, con cui l'Agenzia rigettava l'istanza di accesso agli atti; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto; e per la conseguente condanna dell'Amministrazione all'ostensione della documentazione richiesta nell'istanza di accesso e della quale ha la disponibilità.

Giustizia amministrativa202500387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso documentale agli atti e ai documenti relativi alla sospensione e allo scarto di modelli F24 utilizzati in compensazione di un credito d’imposta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa contribuente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare di un credito d’imposta denominato “Bonus Sud”, aveva trasmesso cinque modelli F24 a saldo zero mediante compensazione. I modelli erano stati dapprima sospesi e poi scartati dall’Agenzia delle Entrate, con disconoscimento della disponibilità del credito. Dopo avere chiesto l’annullamento in autotutela dei provvedimenti di scarto, istanza poi accolta dall’Amministrazione, la società chiedeva l’accesso a tutta la documentazione relativa all’istruttoria e ai controlli che avevano determinato la sospensione e lo scarto. L’Agenzia negava l’accesso ritenendo la documentazione endoprocedimentale e sottratta all’accesso ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. b), delle proprie disposizioni interne, nonché sostenendo il venir meno dell’interesse attuale dopo l’annullamento in autotutela. La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 22 e seguenti e dell’art. 24, comma 7, della l. 241/1990, dell’art. 24 Cost., delle disposizioni interne dell’Agenzia e dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona fede, oltre a difetto di motivazione, motivazione apparente e illogica. Sosteneva che l’esclusione dell’accesso agli atti tributari operasse soltanto durante la pendenza del procedimento e che, comunque, sussistesse un interesse qualificato, concreto e attuale all’accesso difensivo. L’Agenzia eccepiva inoltre l’inammissibilità del ricorso, ritenendo il rito dell’accesso strumentalizzato alla precostituzione di prove da utilizzare in altra sede giurisdizionale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, richiamando il principio dell’Adunanza Plenaria n. 19/2020 secondo cui l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dagli strumenti processuali di esibizione e richiesta di informazioni previsti nel processo civile. Nel merito ha accolto il ricorso per la fondatezza del primo motivo. L’esclusione prevista dall’art. 24, comma 1, lett. b), l. 241/1990 per i procedimenti tributari opera soltanto durante la pendenza del procedimento e non dopo la sua conclusione. Anche l’art. 15, comma 2, lett. b), delle disposizioni dell’Agenzia sottrae gli atti preparatori ed endoprocedimentali soltanto fino alla conclusione del procedimento. Nel caso concreto, il procedimento relativo alla sospensione e allo scarto dei modelli F24 si era concluso con i provvedimenti di scarto, cui era seguito l’annullamento in autotutela; pertanto, al momento della richiesta di accesso, non sussistevano più le ragioni dell’esclusione. Il TAR ha inoltre ritenuto permanente l’interesse qualificato, concreto e attuale della contribuente a conoscere gli atti e le informazioni che avevano determinato l’attivazione del meccanismo di controllo, anche perché l’annullamento in autotutela non escludeva eventuali successivi controlli sostanziali. È stata altresì respinta la tesi dell’Agenzia circa il mero errore materiale nel riferimento alla lett. b), anziché alla lett. c), dell’art. 15, comma 2, poiché tale giustificazione non risultava da un atto integrativo del diniego e non poteva essere introdotta per la prima volta in giudizio, in applicazione del divieto di motivazione postuma. Il diniego è stato annullato ed è stata ordinata all’Agenzia delle Entrate l’ostensione della documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in 600 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Prevede il rito speciale per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Disciplina il diritto di accesso documentale, il relativo interesse e la tutela giurisdizionale.

  • art. 24, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano

    L’esclusione dell’accesso agli atti dei procedimenti tributari opera durante la pendenza del procedimento; una volta concluso l’iter, gli atti sono in linea generale ostensibili, salvo specifiche ragioni di esclusione.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Rileva in materia di accesso difensivo e consente l’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale del diritto di difesa sotteso all’accesso difensivo.

  • art. 15, comma 2, lett. b), Disposizioni dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 280693/2020

    fino alla conclusione dei medesimi

    Sottrae all’accesso gli atti preparatori ed endoprocedimentali dei procedimenti tributari soltanto fino alla conclusione degli stessi.

  • artt. 37, commi 49-ter e 49-quater, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    È richiamato in relazione al procedimento di sospensione e scarto dei modelli F24.

Massime di principio

  • L’esclusione del diritto di accesso prevista per i procedimenti tributari opera limitatamente alla fase di pendenza del procedimento; dopo la conclusione dell’iter, gli atti e i documenti relativi sono ostensibili, salvo autonome e specifiche ragioni di esclusione.
  • La conclusione del procedimento tributario può derivare dall’adozione dell’atto finale di sospensione o scarto dei modelli F24; il successivo annullamento in autotutela non riapre la fase di pendenza ai fini dell’accesso.
  • L’annullamento in autotutela dell’atto lesivo non determina automaticamente il venir meno dell’interesse all’accesso quando il richiedente abbia ancora necessità di conoscere gli atti e le informazioni che hanno determinato l’esercizio del potere amministrativo o che possano rilevare per eventuali controlli successivi.
  • L’accesso documentale difensivo può essere esercitato autonomamente rispetto agli strumenti processuali di esibizione e acquisizione di documenti previsti da altri riti giurisdizionali; non è quindi inammissibile per il solo fatto di poter essere utile in un diverso giudizio.
  • L’Amministrazione non può sostituire in giudizio la motivazione del diniego con una diversa qualificazione dell’atto o con la deduzione di un mero errore materiale, se tale giustificazione non risulta da un atto integrativo adottato anteriormente o contestualmente; ciò violerebbe il divieto di motivazione postuma.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneTrasparenza e pubblicitàVizi formali non invalidanti

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