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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50103/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bonotto impugna la sentenza di appello che lo aveva dichiarato responsabile del reato di appropriazione indebita (art. 624 c.p.) con aggravanti e recidiva, deducendo: 1) uso illegittimo di testimonianze (Noal Lucia e Bragato Renzo) assunte senza avvertimenti e senza difensore, violazione degli artt. 64, 197, 197-bis e 210 c.p.p.; 2) mancata valutazione dell'inattendibilità della testimonianza della parte civile Maguolo; 3) travisamento del fatto in ordine a chi abbia materialmente presentato e incassato l'assegno; 4) omessa valutazione di elementi che avrebbero scagionato l'imputato e reso incerta la sottrazione; 5) richiesta di revoca delle statuizioni civili e contestazione dell'entità del risarcimento, anche alla luce di un'offerta risarcitoria della banca; 6) errata applicazione di art. 62-bis c.p. e mancata concessione delle attenuanti generiche; 7) errata valutazione ai fini di cui all'art. 133 c.p. per un trattamento sanzionatorio più favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. In sintesi: il primo motivo è stato giudicato inammissibile per tardività e perché le dichiarazioni di Bragato e Noal erano utilizzabili (Bragato non era indagato; Noal non risultava persona sottoposta a indagine, quindi art.64 c.p.p. non applicabile). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la testimonianza della parte civile può fondare la condanna se sottoposta a rigoroso controllo di attendibilità e corroborata da elementi di riscontro (la corte territoriale aveva valutato tali elementi). Terzo e quarto motivo non superano la soglia di ammissibilità perché le critiche configurano una diversa valutazione delle prove e non indicano un travisamento tale da compromettere la logica della motivazione. Il quinto motivo (sul ristoro civile) è manifestamente infondato: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'entità del risarcimento tenendo conto dell'abuso del rapporto fiduciario e dell'ammontare sottratto; l'offerta di terzi non esclude la solidarietà della responsabilità. I motivi sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili in quanto attengono alla discrezionalità del giudice di merito e all'onere motivazionale richiesto (soddisfatto nel caso). Conseguenze processuali: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla refusione delle spese in favore della parte civile.

Norme richiamate

  • artt. 61 n.2 e n.11 e 624 cod. pen.

    Norme penali richiamate per la qualificazione del reato (appropriazione indebita) e per le aggravanti; la sentenza di merito ha condannato l'imputato sulla base di tali norme.

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Disciplina l'avviso al difensore della persona sottoposta a indagine; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile alla teste Noal perché dagli atti non emergeva che fosse stata sottoposta a indagine.

  • art. 63, comma 1, cod. proc. pen.

    Sanziona l'utilizzabilità delle dichiarazioni auto-incriminanti: la Corte ha richiamato il principio per cui le sommarie dichiarazioni di persone non indagate possono essere utilizzate nei confronti di terzi.

  • art. 197, 197-bis e 210 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione a presunte irregolarità procedurali; la Corte ha ritenuto le censure tardive o infondate e quindi non ha accolto la ricostruzione difensiva.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Regola l'acquisizione delle sommarie informazioni testimoniali dalla polizia giudiziaria; la Corte ha confermato la piena utilizzabilità delle sommarie informazioni rese da Bragato nei confronti di terzi.

  • art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Prevede regole probatorie per le dichiarazioni della parte civile; la Corte ha ribadito che la testimonianza della parte civile può da sola fondare la condanna se soggetta a rigoroso controllo di attendibilità e corroborata da riscontri.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina le attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il giudice non è obbligato a rispondere punto per punto a ogni deduzione difensiva quando motiva il diniego delle attenuanti, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi preponderanti ostativi.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito e la limitata sindacabilità in Cassazione quando la motivazione rientra nei canoni richiesti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle Ammende; la Corte di legittimità ha valutato che non sussistevano elementi di colpa grave nella causa di inammissibilità ma ha comunque quantificato la somma da versare.

Massime di principio

  • Le sommarie informazioni rese davanti alla polizia giudiziaria da persone non indagate sono utilizzabili nei confronti di terzi; la sanzione prevista per l'assenza di avviso al difensore riguarda la persona sottoposta a indagine.
  • La testimonianza della parte civile può, se ritenuta intrinsecamente attendibile e corroborata da elementi di riscontro, fondare da sola la condanna: in Cassazione va valutato se il giudice di merito ha svolto il necessario controllo di attendibilità, non se si preferisce una diversa valutazione delle prove.
  • Le censure in Cassazione che si limitano a proporre una diversa valutazione della prova di merito sono generalmente inammissibili; per affermare il travisamento della prova è necessario indicare perché la motivazione è logicamente incongrua o contraddittoria in modo decisivo.
  • Le questioni procedurali sollevate tardivamente in Cassazione rischiano l'inammissibilità: è cruciale eccepirle tempestivamente nei gradi di merito.
  • Nella valutazione del danno civile il giudice deve motivare i criteri di liquidazione; l'esistenza di offerte risarcitorie da terzi non elimina automaticamente la responsabilità solidale degli eventuali corresponsabili.
  • La concessione o il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti della completezza e della logicità della motivazione.

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