Cassazione Penale, Sentenza n. 20723/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado e poi in appello per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, in relazione alla dichiarazione IVA presentata per l’anno 2017 dalla società riferibile all’imputato. La Corte territoriale ha confermato la condanna a un anno di reclusione, le sanzioni accessorie, la sospensione condizionale della pena e la confisca diretta del denaro nella disponibilità dell’imputato, e in subordine la confisca per equivalente fino a euro 67.000. Il ricorso per cassazione articolava sei motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato e sulla quantificazione della sovrafatturazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse parlato di sovrafatturazione qualitativa senza determinare il quantum degli elementi passivi fittizi e senza spiegare i criteri di calcolo; 2) vizio di motivazione per mancata risposta alle censure di appello e per una erronea sintesi dei testi a discarico; 3) manifesta illogicità della valutazione delle prove testimoniali a carico, ritenute attendibili nonostante alcuni dichiaranti avessero negato i conferimenti; 4) travisamento di prove per omissione, per non avere la Corte considerato documenti e deposizioni asseritamente incompatibili con l’impianto accusatorio; 5) vizio di motivazione sulla posizione di un soggetto ritenuto titolare di autofatture, valorizzando la circostanza del ricovero in struttura per anziani dal 2015 e la deposizione di un teste difensivo; 6) violazione di legge e vizio di motivazione sulla confisca, perché il profitto non sarebbe stato correttamente determinato in un caso di sovrafatturazione qualitativa. Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto il primo motivo tardivo e manifestamente infondato, affermando che il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 ricomprende anche le ipotesi di inesistenza oggettiva, soggettiva, relativa e di sovrafatturazione qualitativa; ha poi reputato manifestamente infondati gli altri motivi perché risolventisi in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e perché la motivazione di merito risultava congrua e non illogica. Quanto alla confisca, la Corte ha ritenuto la censura generica e comunque non decisiva, richiamando il principio secondo cui nei reati dichiarativi il profitto coincide di regola con il risparmio d’imposta e, in caso di mancanza di allegazioni difensive specifiche sui costi da detrarre, l’onere di allegazione non è assolto; ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la ripartizione del profitto operata dal primo giudice era stata persino inferiore al reale profitto. In conseguenza dell’inammissibilità, l’imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso che le doglianze individuassero reali vizi di legge o di motivazione, ritenendole per lo più censure di merito o questioni nuove non dedotte in appello. La sentenza impugnata, qualificata come doppia conforme, è stata letta unitariamente con quella di primo grado. È stata quindi confermata la condanna per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, nonché la confisca disposta nei limiti già individuati. Al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, per avere determinato con colpa la causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti è configurabile anche in presenza di inesistenza oggettiva, soggettiva, relativa o di sovrafatturazione qualitativa, poiché rileva ogni divergenza tra realtà economica e rappresentazione documentale.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Non sono deducibili in cassazione questioni non devolute con i motivi di appello; la censura nuova è tardiva.
art. 507 cod. proc. pen.
È richiamato solo per chiarire che alcuni testi erano stati citati dal giudice, non escussi come testi a discarico; l’errore descrittivo della Corte d’appello non incide sulla tenuta della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, l’inesistenza penalmente rilevante non è limitata all’ipotesi di operazione mai avvenuta, ma comprende anche le forme di inesistenza soggettiva, relativa e la sovrafatturazione qualitativa.
- La sovrafatturazione qualitativa integra il reato quando la fattura rappresenta beni o servizi con caratteristiche o prezzo maggiori rispetto a quelli effettivamente forniti, poiché la repressione penale colpisce ogni scostamento significativo tra dato reale e dato documentale.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, non devolute al giudice d’appello: la deduzione per la prima volta in sede di legittimità è tardiva ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p.
- Quando la sentenza d’appello conferma integralmente quella di primo grado e ne richiama l’impianto argomentativo, il sindacato di legittimità sulla motivazione deve considerare le due decisioni come un unico corpo motivazionale, con conseguente rafforzamento della tenuta della cd. doppia conforme.
- Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo se l’errore o l’omissione riguarda un elemento decisivo tale da disarticolare l’intero ragionamento probatorio; non basta una diversa lettura delle risultanze dibattimentali.
- In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio né la sostituzione della propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito, in assenza di manifesta illogicità.
- Nei reati dichiarativi, il profitto confiscabile coincide di regola con il risparmio d’imposta; la confisca diretta o per equivalente è legittima entro tale limite.
- Se l’imputato contesta il quantum del profitto o la sussistenza di costi detraibili, deve allegare elementi concreti e specifici idonei a sostenere la propria eccezione; in difetto, la censura è generica.
- Nel concorso di persone, la confisca deve essere calibrata sulla quota di profitto effettivamente conseguita da ciascun concorrente; solo in mancanza di prova della quota individuale può operare una ripartizione paritaria.
- L’erronea qualificazione descrittiva di talune prove o la ricostruzione imprecisa di passaggi marginali della sentenza non determinano nullità o vizio decisivo se la motivazione complessiva resta coerente e autosufficiente.
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