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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28286/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi a carico di una professionista, a seguito di indagini finanziarie sulle movimentazioni di conti bancari, con determinazione di maggior reddito imponibile e recupero di Irpef, Irap e IVA. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente. In appello, la contribuente aveva ottenuto l’accoglimento della propria impugnazione perché la CTR aveva ritenuto, facendo leva sulla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, che nei confronti dei professionisti non potesse operare la presunzione di imputazione a reddito di tutte le movimentazioni bancarie, sia prelevamenti sia versamenti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente esteso l’effetto della sentenza costituzionale anche ai versamenti, mentre la caducazione riguardava solo i prelevamenti; (2) violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, per asserita motivazione apparente della sentenza di appello.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 ha eliminato la presunzione di maggiori compensi per i prelevamenti dei lavoratori autonomi/professionisti, ma non ha inciso sulla presunzione relativa ai versamenti bancari, che restano presuntivamente imponibili salvo prova analitica dell’estraneità ai fatti imponibili. Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha ritenuto che la decisione della CTR, pur in parte oscura, contenesse comunque il minimo costituzionale della motivazione e non fosse quindi affetta da motivazione apparente. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame nel merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    presunzione relativa delle movimentazioni bancarie

    Per i professionisti resta ferma la presunzione legale sui versamenti bancari, mentre la declaratoria di illegittimità costituzionale riguarda solo i prelevamenti; il contribuente deve provare analiticamente l’estraneità dei versamenti ai fatti imponibili.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione e falsa applicazione della norma sostanziale è configurabile quando il giudice di merito estende indebitamente l’effetto di una pronuncia della Corte costituzionale oltre il suo ambito.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza è nulla solo se manca la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto o se la motivazione è meramente apparente.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    L’obbligo di motivazione è rispettato quando la decisione consente di individuare le ragioni fattuali e giuridiche della statuizione, anche se la motivazione non è ampia o perfettamente lineare.

  • art. 111 Cost., comma 6

    La motivazione apparente integra violazione di legge costituzionalmente rilevante solo quando sia assente l’effettiva esplicitazione del percorso logico-giuridico decisorio.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario fondato su indagini finanziarie, la presunzione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 resta applicabile ai versamenti dei professionisti; il contribuente può superarla solo con prova specifica e analitica della loro irrilevanza fiscale.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 incide sui prelevamenti dei lavoratori autonomi/professionisti, non sui versamenti bancari.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi limitato ai casi di motivazione apparente, mancante o obiettivamente incomprensibile; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza o persuasività della motivazione.
  • Una sentenza non è nulla per motivazione apparente se, pur sintetica o in parte poco chiara, consente comunque di comprendere le rationes decidendi e l’iter logico seguito dal giudice.
  • Nel giudizio di legittimità, quando è accolto solo uno dei motivi di ricorso, la cassazione con rinvio è necessaria per un nuovo esame della controversia secondo il principio di diritto enunciato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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