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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02836/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne aveva confermato la responsabilità per calunnia. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, da un lato, una ricostruzione complessiva e alternativa degli elementi acquisiti, sostanzialmente chiedendo una diversa lettura del materiale probatorio e riproponendo censure di merito già esaminate e disattese nei gradi precedenti; dall'altro, ha contestato il giudizio di bilanciamento tra circostanze, in particolare in relazione alla recidiva contestata e ritenuta come specifica. La Corte ha rilevato che tali motivi non erano consentiti in sede di legittimità, perché diretti a sollecitare una nuova valutazione in fatto e comunque manifestamente infondati rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo introducesse questioni di merito, fondate su una ricostruzione alternativa delle prove e su censure già valutate dai giudici di merito con motivazione logica e giuridicamente corretta; il secondo motivo, relativo al bilanciamento delle circostanze e alla recidiva specifica, è stato considerato in parte non devoluto e comunque manifestamente infondato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni economiche previste dalla norma, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • recidiva specifica

    La Corte richiama la recidiva contestata e ritenuta come specifica ai fini del giudizio di bilanciamento tra circostanze.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che richiedano una rivalutazione complessiva del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti, se la motivazione dei giudici di merito è logica, puntuale e immune da manifeste incongruenze.
  • Le doglianze che ripropongono questioni di merito già esaminate e disattese nei gradi precedenti sono inammissibili quando mirano, sostanzialmente, a ottenere una nuova valutazione del fatto.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, salvo errori di diritto o manifesta illogicità.
  • La contestazione della recidiva, se devoluta nei termini di legge, può rilevare nel bilanciamento delle circostanze; tuttavia la censura non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito.
  • All'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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