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Sentenza

Sentenza n. 792/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento 1) del provvedimento prot. n. 0015887 del 18.03.2025, notificato al ricorrente in pari data, con il quale la Questura di Ragusa - Ufficio Amministrativo Contabile ha denegato parzialmente la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario non fruito dall’istante limitatamente all’anno 2022; 2) ove occorra, del preavviso di diniego parziale prot. n. 919 dell’8.01.2025 e di tutti gli atti e provvedimenti richiamati nell’atto di diniego e nello stesso preavviso di diniego, ove ritenuti lesivi, nonché di tutti gli atti prodromici, precedenti, consequenziali e successivi anche se non conosciuti, nella parte in cui ledono gli interessi del ricorrente al riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite, e per l’accertamento del proprio diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito con riferimento all’anno 2022, corrispondente a n. 43 giorni, e per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a corrispondere quanto dovuto.

Giustizia amministrativa202500594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego parziale della monetizzazione di 43 giorni di congedo ordinario non fruito nell’anno 2022, unitamente al relativo preavviso di diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato in quiescenza il 25 giugno 2024, aveva chiesto la monetizzazione del congedo ordinario non fruito negli anni 2022 e 2023. La Questura aveva escluso la monetazione relativa ai 43 giorni maturati nel 2022, ritenendo mancante una formale richiesta di rinvio all’anno successivo e sostenendo che il dipendente avrebbe potuto fruire delle ferie nell’anno di maturazione. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995, dei principi euro-unitari in materia di ferie annuali retribuite, dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché degli artt. 3, 10 e 10-bis l. n. 241/1990. Ha denunciato travisamento dei fatti, erroneità, difetto di istruttoria, motivazione insufficiente, stereotipata e generica e omesso esame delle osservazioni presentate a seguito del preavviso di diniego. In particolare, ha sostenuto che la monetizzazione non potesse essere subordinata alla presentazione di un atto formale di rinvio e che spettasse all’Amministrazione dimostrare sia di averlo posto concretamente in condizione di fruire delle ferie, sia di averlo informato tempestivamente del rischio di perdita del diritto e dell’indennità sostitutiva. L’Amministrazione ha dedotto, tra l’altro, che i principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 18 gennaio 2024 non avrebbero dovuto applicarsi retroattivamente alle ferie maturate anteriormente, invocando esigenze di certezza dei rapporti giuridici.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego perché l’Amministrazione si era limitata a rilevare l’assenza di una formale richiesta di rinvio delle ferie, senza dimostrare di aver assunto un comportamento positivo e diligente: non risultava l’offerta di uno specifico periodo di godimento, né l’invito al dipendente a fruire delle ferie, né l’informazione chiara e tempestiva sulle conseguenze della mancata fruizione. Non era stata inoltre provata una condotta consapevole del dipendente diretta ad accumulare le ferie per ottenerne la monetizzazione. Il Collegio ha applicato i principi dell’art. 7 della direttiva 2003/88, dell’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della sentenza CGUE 18 gennaio 2024, secondo cui il diritto alle ferie e alla relativa indennità non si estingue quando il lavoratore non sia stato effettivamente posto in condizione di fruirne; la perdita è possibile solo se il datore dimostra di aver adempiuto ai propri obblighi informativi e organizzativi e che il lavoratore si sia deliberatamente astenuto dal fruire delle ferie pur essendo pienamente consapevole delle conseguenze. Il TAR ha respinto anche la tesi dell’Amministrazione sulla modulazione temporale degli effetti della pronuncia CGUE, affermando che le sentenze interpretative della Corte hanno, di regola, efficacia retroattiva e vincolante e che la limitazione temporale dei loro effetti costituisce prerogativa della sola Corte di giustizia, non esercitabile d’ufficio dal giudice nazionale. Sono stati annullati gli atti impugnati ed è stata accertata l’obbligazione dell’Amministrazione di riconoscere la monetizzazione dei 43 giorni di congedo ordinario non fruito nell’anno 2022. L’Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 14 d.P.R. n. 395/1995

    Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile; [...] fermo restando il disposto del comma 7, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso.

    La disciplina del personale della Polizia di Stato consente il pagamento sostitutivo alla cessazione del rapporto quando il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, da interpretare alla luce dei principi euro-unitari sull’effettivo godimento delle ferie.

  • art. 18, comma 1, d.P.R. n. 254/1999

    Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del d.P.R. n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

    Amplia le ipotesi di pagamento sostitutivo del congedo ordinario non fruito per specifiche cause di cessazione dal servizio.

  • art. 29, comma 1, d.P.R. n. 170/2007

    Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo.

    Disciplina il riporto del congedo ordinario non fruito per indifferibili esigenze di servizio.

  • art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012

    Le ferie, i riposi ed i permessi [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

    Il divieto generale di monetizzazione non opera quando il mancato godimento delle ferie dipende da cause non imputabili al lavoratore e, alla luce del diritto dell’Unione, quando il datore non dimostri di averlo concretamente posto in condizione di fruirne.

  • art. 7, paragrafi 1 e 2, direttiva 2003/88/CE

    Il diritto alle ferie annuali retribuite e, alla cessazione del rapporto, alla relativa indennità finanziaria non può estinguersi se il lavoratore non è stato effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie; il datore deve provare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria.

  • art. 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Tutela il diritto alle ferie annuali retribuite e impedisce la perdita del diritto quando il lavoratore non sia stato effettivamente posto in condizione di esercitarlo.

  • art. 267 TFUE

    Attribuisce alla Corte di giustizia il compito di interpretare il diritto dell’Unione in modo vincolante e uniforme per i giudici nazionali.

  • art. 264, paragrafo 2, TFUE

    Ove lo reputi necessario, precisare quali effetti dell’atto annullato debbano essere considerati definitivi.

    Richiamato dal TAR per evidenziare che la modulazione temporale degli effetti delle pronunce europee costituisce prerogativa della Corte di giustizia.

  • artt. 3, 10 e 10-bis l. n. 241/1990

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità, partecipazione procedimentale, preavviso di diniego e obbligo di esaminare le osservazioni dell’interessato.

Massime di principio

  • Alla cessazione del rapporto di lavoro, il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute non può essere negato per la sola mancanza di una formale richiesta del dipendente di rinvio o di fruizione delle ferie.
  • Per escludere legittimamente la monetizzazione delle ferie non godute, il datore di lavoro pubblico deve dimostrare di aver posto concretamente il dipendente in condizione di fruirne, indicando se necessario uno specifico periodo di godimento, invitandolo alla fruizione e informandolo in modo chiaro, completo e tempestivo del rischio di perdita del diritto e della correlata indennità sostitutiva.
  • La perdita del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva è configurabile soltanto quando il lavoratore, pur essendo stato effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie e consapevole delle conseguenze, si sia deliberatamente astenuto dal farlo; l’Amministrazione deve fornire la relativa prova.
  • Le sentenze interpretative della Corte di giustizia dell’Unione europea hanno, di regola, efficacia retroattiva e vincolante, poiché chiariscono il significato del diritto dell’Unione fin dalla sua entrata in vigore; il giudice nazionale non può autonomamente modularne nel tempo gli effetti, salvo che la stessa Corte di giustizia lo abbia disposto.
  • Il divieto generale di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego deve essere interpretato conformemente al diritto dell’Unione e non opera quando il mancato godimento sia imputabile a cause non dipendenti dal lavoratore o quando l’Amministrazione non provi di aver adempiuto ai propri obblighi organizzativi e informativi.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PAPrimato del diritto UE e disapplicazione

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