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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16044/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione, invocando l'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 645, della l. n. 208/2015 e dall'art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995, assumendo che i propri autobus, pur omologati originariamente come "euro 2", fossero stati successivamente dotati di filtro antiparticolato (FAP) e avessero così raggiunto livelli di emissioni riconducibili a categorie superiori (euro 3 o euro 5). Dopo il rigetto in sede amministrativa e nei primi due gradi di merito, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme nazionali e del d.m. n. 39/2008, sostenendo che la CTR avesse confuso l'omologazione originaria con la mera classificazione ambientale e che la presenza del FAP dovesse rilevare ai fini dell'agevolazione; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE, sostenendo che la disciplina interna restringesse illegittimamente l'ambito del gasolio commerciale e contrastasse con il diritto dell'Unione, chiedendo in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che l'agevolazione fiscale per il gasolio non spettasse ai veicoli originariamente omologati euro 2 o inferiore, poiché il riferimento normativo alla "categoria euro" va inteso come categoria di omologazione originaria del mezzo e non come risultato di modifiche successive volte a ridurre talune emissioni. Ha inoltre escluso il contrasto con la direttiva 2003/96/CE, osservando che essa non realizza un'armonizzazione totale delle accise sui prodotti energetici, ma lascia agli Stati membri margini di discrezionalità per prevedere esenzioni, riduzioni e regimi differenziati, purché nel rispetto dei livelli minimi e del diritto unionale. Poiché l'Agenzia era rimasta intimata, non è stata pronunciata condanna alle spese; la Corte ha altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 645, l. n. 208/2015

    "non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore"

    la locuzione si riferisce alla categoria di omologazione originaria del veicolo e non alla sola riduzione di specifiche emissioni ottenuta con interventi successivi come il FAP.

  • art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995

    norma richiamata quale base dell'agevolazione sul gasolio per autotrazione, da leggere in coordinamento con la disciplina che limita il beneficio ai veicoli euro secondo la loro omologazione originaria.

  • d.m. Ministero dei Trasporti n. 39/2008

    il regolamento è stato interpretato nel senso che il FAP incide sulla riduzione del particolato ma non modifica la categoria euro rilevante per l'agevolazione fiscale.

  • art. 3 direttiva 2006/46/CE

    l'omologazione è descritta come la procedura con cui lo Stato certifica la conformità del tipo di veicolo alle prescrizioni tecniche e amministrative.

  • direttiva 70/220/CEE

    "gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo" se tale veicolo risponde alle prescrizioni in materia

    la classificazione ambientale è parte del procedimento di omologazione del veicolo.

  • direttiva 88/77/CEE

    richiamata insieme alla direttiva 70/220/CEE per confermare il legame tra omologazione e requisiti emissivi.

  • direttiva 1999/96/CE

    "nuovi cicli di prova per l'omologazione"; "Le emissioni da misurare prodotte dallo scarico del motore includono i componenti gassosi ... il particolato ... e il fumo"

    mostra che la classificazione euro dipende da verifiche ampie e non dalla sola misurazione del particolato.

  • direttiva 2003/96/CE

    "si intende per 'gasolio commerciale utilizzato come propellente' il gasolio utilizzato ai fini seguenti"

    non armonizza integralmente le accise sui prodotti energetici, ma fissa livelli minimi e lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere esenzioni, riduzioni e regimi fiscali differenziati.

  • art. 5 direttiva 2003/96/CE

    consente agli Stati membri di applicare aliquote differenziate, sotto controllo fiscale, anche per i trasporti pubblici locali di passeggeri, nel rispetto dei livelli minimi e del diritto unionale.

  • artt. 5, 14, 15, 16, 17 e 19 direttiva 2003/96/CE

    indicano il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri nella disciplina delle accise energetiche.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando una norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di una certa categoria euro, il criterio rilevante è la categoria di omologazione originaria del mezzo, non la sola efficienza emissiva risultante da interventi successivi non incidenti sulla classificazione omologativa.
  • L'installazione successiva di dispositivi antinquinamento che riducono soltanto una componente delle emissioni non comporta, di per sé, il mutamento della categoria euro ai fini dell'accesso a benefici fiscali fondati sulla classificazione del veicolo.
  • Le discipline unionale in materia di tassazione dei prodotti energetici possono lasciare agli Stati membri margini di discrezionalità nella previsione di esenzioni, riduzioni o aliquote differenziate, purché siano rispettati i livelli minimi di imposizione e il quadro del diritto dell'Unione.
  • Non è configurabile contrasto con la direttiva 2003/96/CE quando la normativa interna limiti un'agevolazione fiscale in modo coerente con la finalità di incentivare il rinnovo del parco veicoli e non di agevolare mezzi obsoleti successivamente modificati.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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