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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05510/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in appello per il reato contravvenzionale di molestie o disturbo alle persone, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 159 c.p. per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Ha sostenuto che il termine prescrizionale di cinque anni sarebbe maturato il 21 ottobre 2023, poiché il fatto era stato commesso il 21 ottobre 2018 e, per i reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 (3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019), non opererebbe la sospensione del corso della prescrizione in appello e in cassazione prevista dalle riforme successive. In subordine, ha affermato che anche applicando la disciplina successiva, la prescrizione sarebbe comunque maturata prima della sentenza di appello, poiché la sospensione ex art. 159, secondo comma, c.p. avrebbe dovuto decorrere solo dal termine di deposito della motivazione della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di sua vigenza, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata retroattivamente dalle leggi successive. Ha inoltre escluso che, nel caso concreto, la prescrizione fosse già maturata prima della sentenza di appello, rilevando che la sospensione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 aveva comunque operato e che, alla data della pronuncia impugnata, non era decorso il tempo massimo di sospensione. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 660 c.p.

    Individua il reato contravvenzionale per cui l'imputato era stato condannato in appello.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la maturazione della prescrizione del reato.

  • art. 159 c.p.

    Norma sulla sospensione del corso della prescrizione; la Corte applica il testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 per i reati commessi nel relativo periodo di vigenza.

  • art. 544 c.p.p.

    Richiamato nel ricorso per individuare il momento iniziale dell'effetto sospensivo legato al termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado.

  • legge 5 dicembre 2005, n. 251

    Richiamata dal ricorrente quale disciplina applicabile ai fini del calcolo della prescrizione.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Fonte della disciplina della sospensione della prescrizione richiamata dalla Corte e applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Indicata nella massima delle Sezioni Unite come non avente efficacia retroattiva abrogativa della disciplina della legge n. 103 del 2017.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    Indicata nella massima delle Sezioni Unite come non avente efficacia retroattiva abrogativa della disciplina della legge n. 103 del 2017.

Massime di principio

  • La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall'art. 159 c.p. nel testo della legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di quella legge, ossia dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
  • Le modifiche successive in tema di prescrizione non spiegano efficacia retroattiva tale da travolgere la disciplina applicabile ai fatti commessi nel periodo intermedio di vigenza della legge n. 103 del 2017.
  • Nel verificare la prescrizione occorre calcolare sia il termine base sia gli effetti delle eventuali cause di sospensione, verificando se alla data della decisione di impugnazione il termine massimo di sospensione sia già interamente decorso.
  • La censura fondata su prescrizione è manifestamente infondata quando dal computo delle date emerge che la sospensione del corso della prescrizione ha impedito la maturazione del termine estintivo prima della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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