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Sentenza

Sentenza n. 77/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 273/2024 in data 26 marzo 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione, in parte qua, della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva imposto l’attribuzione di euro 2.000,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 273/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, benché avesse ricevuto la notificazione della pronuncia e nonostante il suo passaggio in giudicato, non aveva adempiuto all’obbligo di attribuirle l’importo di euro 2.000,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre agli interessi o alla rivalutazione previsti dalla pronuncia. Il passaggio in giudicato è stato documentato mediante certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inottemperanza. È stato inoltre dedotto e ritenuto provato il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari notificati alle amministrazioni statali, a decorrere dalla notificazione effettuata il 13 dicembre 2024 all’indirizzo PEC del Ministero ritenuto idoneo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti degli artt. 112 e seguenti c.p.a. La mancata esecuzione del comando contenuto nella sentenza del giudice ordinario risultava dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e non era stata contestata dall’Amministrazione, rimasta contumace. Il Collegio ha inoltre ritenuto decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, in quanto la sentenza era stata notificata il 13 dicembre 2024 a un domicilio digitale del Ministero idoneo allo scopo. È stato quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione, entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, agli adempimenti imposti dal giudicato, inclusa l’attribuzione dell’importo dovuto tramite la Carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, il quale dovrà provvedere entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, anche quando il giudicato da eseguire deriva da una pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il termine è stato ritenuto decorso dopo la notificazione della sentenza a un domicilio digitale idoneo del Ministero.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato dalla sentenza del giudice ordinario quale criterio per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sull’importo dovuto.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando il comando giudiziale imponga ad una pubblica amministrazione specifici adempimenti.
  • L’omessa esecuzione del giudicato può essere accertata sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e della mancata contestazione dell’Amministrazione, anche quando quest’ultima non si sia costituita in giudizio.
  • Per le amministrazioni dello Stato, il ricorso per l’esecuzione coattiva del provvedimento giurisdizionale presuppone il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento a un domicilio digitale dell’Amministrazione idoneo a riceverla.
  • Nell’accogliere il ricorso per ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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