Cassazione Penale, Sentenza n. 36354/2025 del 07/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Santoro impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua opposizione, in veste di terzo interessato, all'ordinanza del 10/09/2024 che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca allargata sull'immobile di Ischia (intestato a Santoro ma ritenuto fittiziamente intestato a favore del condannato Michele Armento). Il ricorrente deduceva: (i) violazione del principio di prevedibilità e retroattività della misura (confisca introdotta dopo l'acquisto del bene nel 1993), con richiamo alla sentenza De Tommaso, alla Corte Costituzionale n.24/2019 e alle Sezioni Unite n.8052/2023; (ii) la non applicabilità della confisca perché, al tempo del passaggio in giudicato, il reato per cui Armento fu condannato non sarebbe stato fra i "reati spia" di cui all'art.12-sexies; (iii) illegittima applicazione della confisca a capo per cui era intervenuta prescrizione in primo grado e non poteva operare l'art.578-bis; (iv) vizio di motivazione sul rapporto temporale tra acquisto (1993) e commissione del reato (fino al 2002), tale da escludere nesso; (v) contestazione delle conclusioni sulla fittizietà dell'intestazione, deducendo che la prova della reale disponibilità/finanziamento non era stata correttamente valutata (uso continuativo dell'immobile, attività imprenditoriale del padre come possibile fonte di provvista).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché, secondo la giurisprudenza di legittimità recente (Sezioni Unite Putignano), il terzo cui sono stati confiscati beni ritenuti fittiziamente intestati può contestare soltanto la reale titolarità del bene e non i presupposti applicativi della misura ablativa (che possono essere dedotti solo dall'imputato). Questa ratio è stata estesa alla confisca per sproporzione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per essere sostanzialmente una censura di merito/fattuale sulle valutazioni probatorie della Corte d'appello (art.606 cod. proc. pen.). Il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il procedimento camerale davanti al giudice dell'esecuzione; è la procedura con cui è stata decisa l'opposizione all'ordinanza.
art. 291-quater d.P.R. n. 43 del 1973
Norma penale relativa al reato per cui Armento è stato condannato; costituisce il fatto reato che ha giustificato la confisca allargata disposta in sentenza di merito.
art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992
Elenco dei "reati spia" rilevanti ai fini dell'applicazione di misure patrimoniali; il ricorrente contestava l'inclusione del reato e la prevedibilità della misura rispetto al tempo del fatto.
art. 200, comma 2, cod. pen.
Richiamato nella prospettata questione di costituzionalità (insieme al 236) in relazione ai principi costituzionali; dalla sentenza emerge che la questione non è stata valutata perché l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
art. 236, comma 2, cod. pen.
Richiamato nella prospettata questione di costituzionalità; non è stata esaminata nel merito per inammissibilità del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che limita le censure in cassazione; la Corte ha ritenuto che molte delle doglianze del terzo attaccassero presupposti applicativi della misura, non proponibili da un terzo.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina effetti della prescrizione intervenuta in appello; il ricorrente invocava la sua applicazione, ma la questione è stata ritenuta non proponibile nel caso trattandosi di censura sulla misura dai terzi.
Sez. U. n. 30355 del 27/03/2025 (Putignano)
Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che il terzo cui sono stati confiscati beni fittiziamente intestati può soltanto rivendicare la titolarità reale, non contestare i presupposti della confisca; principio applicato nel caso.
Sez. U. n. 8052 del 26/10/2023 (Rizzi)
Decisione delle Sezioni Unite richiamata in tema di confisca allargata e principio di prevedibilità; citata dal ricorrente e nel quadro giurisprudenziale usato dalla Corte.
Corte costituzionale, sent. n. 24 del 2019
Sentenza richiamata in tema di confische dei beni di sospetta origine illecita e in ordine agli oneri probatori attenuati e alla natura presuntiva di tali misure; usata dalla Corte per inquadrare la disciplina.
Art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna per le spese e l'applicazione di sanzione pecuniaria quando il ricorso è inammissibile; applicata per condannare il ricorrente.
Massime di principio
- Il terzo che risulta intestatario formale di beni confiscati come fittiziamente intestati può, in sede di opposizione/ricorso, contestare solo la reale titolarità (cioè dimostrare la proprietà effettiva) e non i presupposti di applicazione della misura ablativa, che sono deducibili esclusivamente dall'imputato/condannato.
- La giurisprudenza recente estende la stessa limitazione anche alla confisca per sproporzione: la ratio è la natura presuntiva e il minor onere probatorio che caratterizzano le misure patrimoniali di sospetta illecita origine.
- Le censure di fatto (valutazioni probatorie e motivazione di merito) sono inammissibili in cassazione se mirano a rimettere in discussione valutazioni del giudice del merito; devono essere invece proposte nei limiti consentiti dall'art.606 c.p.p.
- Questioni di retroattività, prevedibilità o compatibilità costituzionale delle misure patrimoniali richiedono il corretto profilo soggettivo per essere sollevate: un terzo non è la parte legittimata a far valere tali censure sull'operatività della misura, salvo che non dimostri la titolarità effettiva del bene.
- Chi contesta la fittizietà dell'intestazione deve fornire elementi probatori concreti (documenti sulle fonti di provvista, atti che dimostrino la capacità economica, riscontri bancari): mere allegazioni non superano la valutazione negativa del giudice.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o che escano dal perimetro consentito possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; valutare attentamente le possibilità processuali prima di proporre gravami di merito/non consentiti.
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