Cassazione Civile, Ordinanza n. 01255/2025 del 18/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
La curatela fallimentare aveva chiesto alla Corte d'appello il riconoscimento in Italia, ai sensi degli artt. 64 e ss. L. 218/1995, di una sentenza straniera resa da un tribunale cantonale svizzero e dichiarata esecutiva, per poterla trascrivere nei registri immobiliari italiani e procedere all'esecuzione forzata su un immobile sito in Sardegna, con i relativi arredi. La decisione straniera affermava, in sostanza, che l'immobile e i beni mobili in esso contenuti rientravano nella curatela fallimentare e che tutti i diritti sul fabbricato e sugli arredi erano devoluti alla curatela in vista dell'esecuzione forzata. La Corte d'appello aveva negato il riconoscimento per tre ragioni: difetto del requisito di cui all'art. 64, lett. a), perché la controversia avrebbe dovuto essere decisa in Italia trattandosi di bene immobile sito nel territorio dello Stato; dubbia determinatezza del dispositivo straniero, che richiamava genericamente "tutti i diritti" sul fabbricato; violazione del diritto di difesa di una fondazione terza, indicata come titolare di un diverso diritto sul bene, non citata nei processi svizzeri. Con il ricorso per cassazione la curatela ha censurato: 1) il mancato riconoscimento della sentenza almeno nella parte relativa ai beni mobili/arredi contenuti nell'immobile; 2) la violazione dell'art. 64, lett. a), e dell'art. 4 L. 218/1995, sostenendo che il difetto di giurisdizione non poteva essere rilevato d'ufficio; 3) la violazione dell'art. 64, lett. b), contestando la ritenuta lesione del contraddittorio in danno della fondazione intervenuta in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondati il secondo e il terzo. Ha affermato che il riconoscimento parziale di una sentenza straniera è possibile solo se la decisione contenga capi autonomi e scindibili, ipotesi non ricorrente nel caso concreto perché la pronuncia svizzera era stata fatta valere unitariamente senza una specifica limitazione ai soli arredi. Ha però cassato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello aveva escluso il riconoscimento per difetto di giurisdizione e per violazione del diritto di difesa. Quanto al primo profilo, ha ricordato che il difetto di competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 64, lett. a), L. 218/1995 non può essere invocato per la prima volta in Italia se il vizio, ove dedotto tempestivamente davanti al giudice straniero, avrebbe inficiato il giudizio; nel caso concreto non risultava che la questione fosse stata sollevata nel processo svizzero. Quanto al secondo profilo, ha precisato che la verifica del diritto di difesa nel giudizio di riconoscimento riguarda solo le parti che siano state tali nel processo straniero, mentre non possono essere valorizzate le doglianze introdotte in Italia da un soggetto che nel processo estero non era parte. Pertanto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 64 L. 218/1995
La sentenza straniera è riconoscibile solo se sussistono i relativi requisiti, ma il controllo del giudice italiano è estrinseco e non può trasformarsi in un riesame del merito. Il difetto di giurisdizione di cui alla lett. a) non può essere fatto valere per la prima volta in Italia se era eccepibile tempestivamente nel giudizio straniero.
art. 67 L. 218/1995
Il procedimento è quello di accertamento necessario per attribuire alla decisione straniera anche efficacia esecutiva in Italia, da proporre dinanzi alla Corte d'appello competente.
art. 51 L. 218/1995
Richiamato dalla Corte territoriale per sostenere la competenza esclusiva italiana nelle controversie relative a diritti reali immobiliari su beni situati in Italia.
art. 4 L. 218/1995
"Quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo."
La Corte lo richiama per affermare che, nell'ordinamento italiano, la giurisdizione può essere accettata o derogata e che la mancata tempestiva eccezione nel giudizio straniero impedisce di far valere il difetto di giurisdizione davanti al giudice italiano.
art. 64, lett. b), L. 218/1995
Il controllo sulla compatibilità con l'ordine pubblico processuale riguarda solo violazioni effettive e gravi del diritto di difesa delle parti del processo straniero; non ogni irregolarità del procedimento straniero rileva ai fini del mancato riconoscimento.
art. 21, comma 1, n. 1, Reg. CE n. 44/2001
Richiamato in via argomentativa dalla Corte territoriale per la competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari nello Stato membro in cui l'immobile è situato.
art. 1 Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007
La Convenzione si applica in materia civile e commerciale indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, quindi anche a provvedimenti adottati da un giudice penale per la parte civile della decisione.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza straniera il giudice italiano effettua un controllo estrinseco sul decisum e sui requisiti di riconoscibilità, senza poter riesaminare il merito della controversia decisa all'estero.
- Il difetto di giurisdizione/competenza giurisdizionale ex art. 64, lett. a), L. 218/1995 non può essere opposto per la prima volta davanti al giudice italiano se esso avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotto nel processo straniero; in mancanza, il requisito non può essere negato in sede di riconoscimento.
- La valutazione della violazione del diritto di difesa ex art. 64, lett. b), L. 218/1995 deve riferirsi alle parti del processo straniero e a violazioni di gravità tale da incidere sull'ordine pubblico processuale; non sono rilevanti le doglianze di soggetti che non abbiano partecipato a quel giudizio.
- Il riconoscimento parziale di una sentenza straniera è ammissibile solo se la decisione contiene capi autonomi e scindibili; in mancanza di tale autonomia, la domanda non può essere frazionata d'ufficio dal giudice.
- Nel giudizio di riconoscimento il dispositivo straniero va letto in coerenza con la motivazione, ma deve restare sufficientemente determinato quanto alle situazioni giuridiche oggetto della statuizione, specie quando si chieda l'efficacia esecutiva in Italia.
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