Sentenza n. 486/2026 - Venezia, Sezione 4
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, 23 maggio 2024 n. 276
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 276 del 23 maggio 2024, relativa all'accredito di euro 1.500,00 sulla Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza dopo che una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, aveva condannato l'amministrazione ad accreditare euro 1.500,00 sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre alle spese di lite. La sentenza non era stata impugnata e, al momento della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero e chiesto l'ordine di integrale esecuzione del giudicato entro sessanta giorni, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dimostrato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero ed era decorso il termine dilatorio di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, rilevata l'assenza di qualsiasi prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di accreditare euro 1.500,00 sul portafoglio Carta del docente entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, quale commissario ad acta il direttore della competente direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato pronunciate dal giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni, il cui decorso costituisce presupposto per la procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua la Carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione dei docenti, sulla quale deve essere accreditata la somma riconosciuta dal giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando tale sentenza contenga una statuizione vincolante nei confronti dell'amministrazione.
- L'azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile quando il provvedimento giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, qualora l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto alla statuizione contenuta nel giudicato, il giudice può ordinare l'esecuzione dell'obbligo entro un termine ultimativo e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inottemperanza.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega o subdelega, quando il giudice ne delimiti il compito all'esecuzione puntuale del giudicato e stabilisca un termine per l'intervento sostitutivo.
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