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Sentenza

Sentenza n. 581/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento quanto al ricorso n. 1090 del 2025, come integrato da motivi aggiunti: -del Provvedimento conclusivo del procedimento unico in favore della controinteressata Ditta D.I.A. – Distillerie Italiane Aromatici S.r.l del 05/02/2025 n. 2172; - del Permesso di costruire n. 2025/13 del 9/5/2025, conosciuto in pari data, per “L’esecuzione di progetto di ampliamento del capannone esistente per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica destinato ad uffici e contestuale realizzazione di una vasca di riserva idrica antincendio”; - di ogni altro atto, connesso, presupposto, consequenziale, compresa la comunicazione dell’Azienda Ulss. n. 8 Berica UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot. 0035495/25 del 4/4/2025 - nonchè della deliberazione del Consiglio comunale di Camisano Vicentino n. 9 del 13/3/2025, avente ad oggetto: "Ditte Grumolo Immobiliare srl e Distillerie Italiane Aromatici - dia srl - ampliamento uffici e vasca riserva idrica in deroga a distanza da strada e area a parcheggio"; quanto al ricorso n. 2183 del 2025: per l'annullamento: - del provvedimento prot. 14233 del 13/8/2025 nella parte in cui il Responsabile del servizio Settore Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Camisano Vicentino ha respinto le istanze di autotutela presentate in data 10/6/2025 e in data 12/6/2025 della SCIA n. 02362200244-13112024-0929 presentata in data del 19/12/2024; - del "Provvedimento conclusivo del procedimento unico Ditta Distillerie Italiane Aromatici S.r.l C.F./P.I.:02362200244 - Pratica SUAP n. 02362200244-20112024-1849 - Prot. comunale 05/02/2025 n. 2172" del 9/5/2025; - del Permesso di costruire n. 2025/13 del 9/5/2025 per "L'esecuzione di progetto di ampliamento del capannone esistente per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica destinato ad uffici e contestuale realizzazione di una vasca di riserva idrica antincendio"; - nonché di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguente, anche allo stato non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti; nonché per il risarcimento di tutti danni subiti, e che i ricorrenti andranno a subire

Giustizia amministrativa202501090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento conclusivo del procedimento unico, permesso di costruire e atti connessi relativi all’ampliamento di un capannone industriale, alla realizzazione di uffici e di una vasca antincendio, nonché diniego di autotutela sulla SCIA alternativa

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, quali proprietari confinanti, hanno impugnato gli atti con cui il Comune ha assentito a una società l’ampliamento di un capannone industriale mediante la realizzazione di uffici per 156,63 mq, una vasca antincendio di 2,50 mq e ulteriori interventi prevalentemente interni e accessori, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. Con un secondo ricorso hanno impugnato anche il diniego comunale di autotutela sulle istanze di riesame della SCIA alternativa presentata dalla società, chiedendo altresì il risarcimento dei danni. Il Comune e le società controinteressate hanno eccepito, tra l’altro, l’originaria carenza di interesse a ricorrere. Il TAR ha riunito i giudizi per connessione soggettiva e oggettiva e ha esaminato prioritariamente tale eccezione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili le azioni di annullamento per difetto di interesse a ricorrere. La vicinitas dei ricorrenti è stata ritenuta sufficiente a individuare la legittimazione, ma non a dimostrare automaticamente l’interesse concreto, personale e attuale. I ricorrenti non hanno provato uno specifico pregiudizio derivante dagli interventi assentiti: il capannone industriale esisteva dalla fine degli anni Novanta, l’area produttiva era già presente quando essi avevano acquistato l’abitazione, gli interventi erano di entità modesta, collocati a oltre 50 metri e dietro il capannone, non visibili dalla loro abitazione e inidonei ad alterare vista, illuminazione o fascia di verde pubblico. Anche la natura insalubre dell’attività non è stata ritenuta sufficiente, poiché il giudizio riguardava titoli edilizi per uffici e interventi marginali, non l’insediamento dell’impresa o lo svolgimento dell’attività produttiva; inoltre, un’attività insalubre era già stata esercitata in precedenza nello stesso fabbricato. Le domande risarcitorie sono state respinte sia perché non era accertabile l’illegittimità degli atti, quale presupposto della responsabilità da provvedimento illegittimo, sia perché formulate in modo generico e prive di adeguate allegazioni e prove sull’an e sul quantum del danno. Il TAR ha precisato che, nel giudizio risarcitorio, grava integralmente sul danneggiato l’onere di allegare e provare gli elementi della responsabilità, secondo il principio dispositivo e l’art. 2697 c.c., senza automatica applicazione del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. Le spese sono state compensate per la problematicità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR ha riunito i due giudizi per connessione soggettiva e oggettiva.

  • art. 76, comma 4, c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 276, comma 2, c.p.c., per l’ordine logico di esame delle questioni.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per esaminare prioritariamente l’eccezione preliminare di carenza di interesse.

  • art. 2043 c.c.

    Costituisce, insieme all’art. 2697 c.c., il fondamento dell’onere di allegazione e prova degli elementi della responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio risarcitorio impone al ricorrente di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, in applicazione del principio dispositivo e della vicinanza della prova.

  • art. 22 l. 241/1990

Massime di principio

  • Nell’impugnazione di titoli edilizi, la vicinitas può fondare la legittimazione a ricorrere, ma non dimostra automaticamente l’interesse al ricorso: il ricorrente deve allegare e provare un pregiudizio personale, concreto e attuale derivante dall’intervento assentito.
  • L’interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione; esso consiste nell’utilità pratica ottenibile dall’annullamento dell’atto e non può risolversi nella tutela di un interesse generale, emulativo o meramente di fatto.
  • Quando l’intervento edilizio è di entità minimale, è collocato a notevole distanza dall’abitazione dei ricorrenti, non è visibile e non incide su vista, illuminazione o altre utilità specifiche, la mera qualità di proprietario confinante non è sufficiente a dimostrare un pregiudizio concreto e attuale.
  • La preesistenza di un insediamento produttivo e dell’attività esercitata nell’area rileva ai fini dell’interesse a ricorrere: non è sufficiente dedurre la natura insalubre dell’attività se gli atti impugnati riguardano soltanto modesti interventi edilizi, non l’insediamento dell’impresa o l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività produttiva.
  • La domanda risarcitoria per attività provvedimentale illegittima richiede l’accertamento dell’illegittimità dell’atto e l’allegazione e prova di condotta antigiuridica, elemento soggettivo, nesso causale e danno ingiusto; la sola proposizione dell’azione di annullamento non assolve tali oneri.
  • Nel giudizio risarcitorio amministrativo il principio dispositivo e l’onere della prova gravano sul danneggiato per gli elementi nella sua disponibilità; il metodo acquisitivo non può essere utilizzato per supplire alla mancata allegazione di fatti costitutivi o alla mancata prova dell’an e del quantum del danno.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziLegittimazione e interesse a ricorrereDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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