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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24292/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta, formulata dall'amministrazione, di pagamento di un indennizzo per l'occupazione di una porzione di arenile demaniale marittimo e per la realizzazione di opere inamovibili. Il ricorrente sosteneva di avere un valido titolo concessorio, di aver chiesto il rinnovo della concessione e di aver pagato i canoni richiesti; deduceva inoltre di avere rimosso le opere e rinunciato alla domanda di condono. In giudizio chiedeva che fosse accertata la non riconducibilità della fattispecie alla disciplina dell'art. 1, comma 257, l. 296/2006, o comunque l'inapplicabilità retroattiva di tale norma. Con i cinque motivi di ricorso in Cassazione censurava: 1) omessa pronuncia della Corte d'appello sul motivo di appello che contestava il criterio di quantificazione dell'indennizzo; 2) violazione dell'art. 8 d.l. 400/1993 per avere la Corte ritenuto l'occupazione sine titulo nonostante la documentazione relativa alla concessione e al rinnovo; 3) violazione dell'art. 1, comma 257, seconda parte, l. 296/2006, per insussistenza dei presupposti delle opere inamovibili incompatibili con la destinazione del bene; 4) violazione della stessa norma e dell'art. 11 preleggi, sostenendo che il nuovo criterio di calcolo non potesse applicarsi prima del 1 gennaio 2007; 5) omessa pronuncia/motivazione apparente sulla dedotta applicazione di un criterio di computo non pertinente e sulla mancata detrazione di quanto versato a titolo di canone.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi e ha accolto il quarto motivo, assorbendo il quinto. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla stessa Corte in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità. La Suprema Corte ha affermato che solo la prima parte dell'art. 1, comma 257, l. 296/2006 ha natura interpretativa, mentre la seconda parte introduce una nuova fattispecie illecita e un correlato trattamento sanzionatorio, non applicabili retroattivamente a epoca antecedente al 1 gennaio 2007. Ha inoltre precisato che, trattandosi di illecito amministrativo permanente, la disciplina sopravvenuta può operare solo per il periodo successivo alla sua entrata in vigore e fino alla cessazione della permanenza. Il ricorso è stato quindi accolto solo in parte.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 257, l. 296/2006

    prima parte; seconda parte; "qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali di opere inamovibili..."

    La prima parte ha valenza interpretativa e riguarda la mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze; la seconda parte introduce una nuova fattispecie illecita e un nuovo criterio sanzionatorio commisurato ai valori di mercato, non retroattivo.

  • art. 8 d.l. 400/1993

    È la disciplina richiamata per la determinazione degli indennizzi dovuti per utilizzazioni senza titolo o difformi dal titolo concessorio, oggetto di interpretazione autentica solo limitatamente alla prima parte dell'art. 1, comma 257, l. 296/2006.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il divieto di retroattività della disciplina sopravvenuta.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per denunciare un vizio di motivazione o una motivazione apparente; la Corte ha escluso tale vizio nei capi non accolti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che sul punto la Corte d'appello si fosse comunque pronunciata.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 1 l. 689/1981

    Richiamato per i principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia in materia di sanzioni amministrative.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per l'enunciazione del principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Richiamato in tema di contributo unificato aggiuntivo; la Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo in ragione del parziale accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di occupazione di beni demaniali marittimi, la qualificazione della fattispecie ai fini del trattamento indennitario deve seguire il tenore letterale della norma: la parte interpretativa non può estendersi oltre il suo oggetto testuale.
  • Una disposizione che introduca una nuova fattispecie illecita e un nuovo criterio sanzionatorio non può applicarsi retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, in ossequio ai principi di legalità e irretroattività in materia sanzionatoria.
  • Nel vizio di omessa pronuncia non basta la mancata esplicita trattazione argomentativa di una questione: occorre che manchi del tutto una decisione sul capo di domanda o sull'eccezione, mentre è sufficiente anche una statuizione implicita incompatibile con la tesi della parte.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La cattiva valutazione delle prove non legali non è di regola censurabile in cassazione come vizio motivazionale, salvo che si traduca in un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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