Cassazione Penale, Ordinanza n. 25896/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata quindi modificata l'ordinanza impugnata, che resta ferma nel negare la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze indicate.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'interessato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bari, emessa in funzione di giudice dell'esecuzione, nella parte in cui non aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati già giudicati con due diverse sentenze di appello. In concreto, il ricorrente sosteneva che il delitto di omicidio ai danni di una persona indicata nel provvedimento e la scelta di aderire a un'associazione mafiosa dovessero essere ricondotti a un medesimo disegno criminoso originario. La Corte rileva però che le censure investono valutazioni di merito: il giudice dell'esecuzione aveva spiegato in modo razionale che l'omicidio era frutto di una decisione successiva, maturata per contrasti sopravvenuti e per ritorsione, e non di un progetto criminale unitario preesistente comprensivo anche dell'ingresso nell'associazione mafiosa.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La decisione presuppone il tema del vincolo della continuazione e ribadisce che esso richiede un'originaria e unitaria risoluzione criminosa; se l'azione delittuosa successiva nasce da una scelta postuma e da contrasti sopravvenuti, la continuazione non è riconoscibile.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone che i reati siano espressione di un medesimo disegno criminoso originario, almeno delineato nelle sue linee generali al momento della prima decisione criminosa.
- Quando il giudice di merito motiva in modo logico e congruo che uno dei fatti è frutto di una scelta successiva, maturata per ragioni sopravvenute o ritorsive, la censura in cassazione non può risolversi in una diversa lettura del merito.
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le doglianze che mirano soltanto a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito su elementi fattuali e sull'unitarietà del disegno criminoso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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