Sentenza del 02/10/2019 n. 24536 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La curatela ha impugnato l'accertamento relativo al 2002, con cui erano state richieste maggiori imposte IRPEG e IRAP, sostenendo principalmente che la dichiarazione fiscale era valida, poiché riferita a un periodo precedente all'apertura del fallimento, e che quindi non poteva essere utilizzato l'accertamento induttivo previsto dall'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973. In subordine, ha contestato l'inattendibilità della contabilità, dedotta dall'Ufficio essenzialmente dall'antieconomicità della gestione, nonché la carenza di motivazione dell'avviso e il mancato riconoscimento dei costi sostenuti per conseguire i maggiori ricavi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi cinque motivi di ricorso. Ha stabilito che la validità della dichiarazione fiscale era già coperta da giudicato e che il giudice del rinvio non poteva nuovamente dichiararla nulla né fondare su tale presupposto l'accertamento ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973. Quanto all'accertamento induttivo basato sull'art. 39, comma 2, lett. d), dello stesso decreto, la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR: l'antieconomicità non poteva essere valutata senza esaminare le giustificazioni della curatela, relative alla fase di start-up, ai costi fissi iniziali e alla prospettiva di recupero nel tempo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Il sesto e il settimo motivo, riguardanti la motivazione dell'avviso e la deduzione dei costi, sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41
Consente l'accertamento nei casi di dichiarazione omessa o nulla. Nel caso esaminato non poteva essere applicato per la pretesa invalidità della dichiarazione, poiché la validità della dichiarazione era già stata accertata con giudicato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. d)
Consente l'accertamento induttivo extracontabile quando la contabilità è complessivamente inattendibile. L'inattendibilità deve però essere dimostrata con motivazione concreta e completa; la sola antieconomicità, senza esaminare le spiegazioni del contribuente, non è sufficiente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2
Richiede che l'avviso di accertamento sia adeguatamente motivato quanto agli elementi e ai criteri utilizzati per determinare la pretesa tributaria.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75
Rileva ai fini della deducibilità dei costi inerenti alla produzione dei ricavi. La questione è stata dichiarata assorbita e avrebbe dovuto essere esaminata solo se fosse stato confermato il presupposto dell'accertamento induttivo.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 183
È stato richiamato per stabilire il regime delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta anteriori all'apertura della procedura concorsuale.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 5
Richiamato insieme all'art. 183 del TUIR per confermare che la dichiarazione relativa al periodo anteriore al fallimento non era nulla per il solo fatto di essere stata sottoscritta dal liquidatore o dal rappresentante della società.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63
Disciplina il giudizio di rinvio nel processo tributario e impone al giudice di attenersi ai limiti e alle statuizioni della sentenza di cassazione.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Impone al giudice del rinvio di uniformarsi al principio di diritto e alle statuizioni della Corte di cassazione.
Art. 394 c.p.c.
Disciplina il giudizio di rinvio e delimita le questioni che possono essere nuovamente esaminate dopo la cassazione.
Art. 53 Cost.
È stato invocato dalla curatela in relazione alla tassazione della reale capacità contributiva e alla necessità di considerare i costi collegati ai ricavi accertati; la relativa questione è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare rigorosamente le statuizioni della Corte di cassazione e non può riesaminare questioni già definitivamente decise o coperte da giudicato interno.
- La validità di una dichiarazione fiscale relativa a un periodo precedente all'apertura del fallimento non viene meno automaticamente perché sottoscritta dal rappresentante o liquidatore della società anziché dal curatore.
- L'accertamento induttivo fondato sull'inattendibilità della contabilità richiede elementi concreti, specifici e adeguatamente motivati; l'Ufficio deve indicare le irregolarità che rendono inattendibili le scritture nel loro complesso.
- L'antieconomicità della gestione può essere un indizio di inattendibilità o di difetto di inerenza, ma non è di per sé decisiva: devono essere esaminate le spiegazioni economiche fornite dal contribuente, come investimenti iniziali, costi fissi, fase di start-up e strategie di ingresso nel mercato.
- Il giudice deve confrontarsi con le difese rilevanti e con i fatti decisivi dedotti dal contribuente; ometterne l'esame può determinare la cassazione della sentenza per vizio motivazionale.
- Se vengono accertati maggiori ricavi con metodo induttivo, la determinazione del reddito deve considerare anche i costi inerenti e necessari alla produzione di tali ricavi, secondo le regole applicabili, purché adeguatamente provati o ricostruibili.
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