Sentenza n. 2640/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Naso n. 108/2017, passata in giudicato, che aveva liquidato € 950,00 oltre interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero, benché il titolo fosse stato ritualmente notificato e fosse passato in giudicato, non aveva spontaneamente pagato le somme dovute. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta, e la condanna alle spese del giudizio. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata prova dell’integrale adempimento. La ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del credito e del diritto ad agire; spettava quindi al Ministero provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ma tale prova non è stata fornita. Il Ministero deve pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, esclusivamente l’importo riconosciuto nel titolo per il danno biologico, con gli interessi e la rivalutazione ivi stabiliti: non sono dovute alla ricorrente le spese del giudizio definito dal Giudice di Pace, liquidate in favore del procuratore. In caso di inadempimento, il Direttore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, dovrà provvedere in sostituzione entro ulteriori 90 giorni; l’incarico non dà diritto a compenso. Il Ministero è inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Avendo la ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sul Ministero l’onere di provare l’estinzione del diritto.
La parte che agisce in ottemperanza sulla base di un titolo deve provare il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione; una volta fornita tale prova, spetta all’amministrazione dimostrare l’estinzione del credito.
art. 2697 c.c.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nel caso di specie del principio normativo sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito azionato devono essere provati dalla parte che li eccepisce; nel caso concreto l’onere gravava sul Ministero.
art. 14 d.l. n. 669/1996
essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione è considerato tra i presupposti per dare corso all’ottemperanza della condanna pecuniaria.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”
La regola che esclude il compenso per il commissario ad acta può essere applicata per analogia anche alle ottemperanze relative ad altre condanne pecuniarie; quando l’incarico è affidato a un dirigente dell’amministrazione inadempiente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”
La disposizione concorre a fondare l’applicazione analogica dell’esclusione del compenso del commissario ad acta alle ottemperanze relative a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle disciplinate specificamente dalla legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su una condanna pecuniaria passata in giudicato, il ricorrente deve provare il titolo e il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione; una volta fornita tale prova, grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.
- Accertati il titolo esecutivo ritualmente notificato, il passaggio in giudicato, il decorso del termine previsto per il pagamento delle condanne pecuniarie e l’assenza di prova dell’adempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
- In ottemperanza, le somme dovute vanno corrisposte nei limiti del titolo esecutivo: le spese del giudizio presupposto liquidate in favore del procuratore non sono pagabili alla parte beneficiaria del restante credito.
- L’attività del commissario ad acta individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente può essere ritenuta compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, senza compenso aggiuntivo, applicando per analogia la disciplina richiamata per le ottemperanze relative alle condanne pecuniarie.
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