Cassazione Civile, Ordinanza n. 05441/2025 del 01/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di due ex dipendenti, già assunti ai sensi della legge n. 285/1977 e impiegati presso istituti di istruzione e altri enti, di ottenere l'indennità premio di fine servizio. Le ricorrenti lamentavano: ritardi nella liquidazione dell'emolumento nonostante il riconoscimento del debito; distrazione di fondi pubblici destinati al pagamento; disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori cui il beneficio era stato riconosciuto; e chiedevano il risarcimento dei danni anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. In subordine invocavano un indebito arricchimento dell'ente. La Corte d'appello aveva però rigettato il gravame, ritenendo che la situazione delle ricorrenti fosse diversa da quella dei beneficiari di altre deliberazioni perché il loro diritto era ormai prescritto, mentre per altri no, e che la proposta di delibera invocata non integrasse alcun riconoscimento di debito. Con il ricorso per cassazione le parti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 45 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio e per erronea esclusione della disparità di trattamento; 2) violazione dell'art. 45 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 115 c.p.c., oltre a nullità per motivazione apparente, per avere la corte d'appello escluso la disparità tra le posizioni dei lavoratori; 3) violazione dell'art. 3 r.d.l. n. 295/1939 e degli artt. 1988 e 2940 c.c. per avere escluso che la proposta di delibera costituisse riconoscimento del debito idoneo a impedire la prescrizione o a far rivivere il credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non cogliessero la ratio decidendi, perché la corte territoriale non aveva fondato il rigetto sull'annullamento della deliberazione richiamata dalle ricorrenti, ma sulla diversa situazione giuridica derivante dal fatto che il loro credito era già estinto per prescrizione, mentre quello di altri lavoratori no. Ha inoltre osservato che le censure erano prive di autosufficienza, poiché non erano stati trascritti o puntualmente indicati gli atti e i documenti necessari a dimostrare la tempestività della domanda e la spettanza del beneficio. Ha escluso anche il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza d'appello spiegava adeguatamente la diversità delle situazioni. Quanto al terzo motivo, ha confermato che una mera proposta di delibera, non approvata dalla giunta e mai divenuta atto definitivo, non può valere come riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.; inoltre, se il credito è già prescritto, non può operare né il riconoscimento del diritto ai fini dell'interruzione della prescrizione né una rinuncia tacita alla prescrizione. Il controricorso è stato dichiarato tardivo e non si sono liquidate spese.
Norme richiamate
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
La parità di trattamento non è violata quando la diversa disciplina discende da una diversa situazione giuridica delle posizioni comparate, in particolare dalla prescrizione già maturata per alcuni e non per altri.
art. 295 c.p.c.
La sospensione è esclusa quando manca un rapporto di pregiudizialità tecnica tra i giudizi; la sospensione facoltativa resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
La censura sulla motivazione non può colmare la mancanza di specifica allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.
art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.
Le censure sono esaminate come violazione di legge e nullità della sentenza, ma vengono respinte perché non colgono la ratio decidendi e non evidenziano un vizio reale della motivazione.
art. 3 r.d.l. n. 295/1939
Per l'Amministrazione la questione del pagamento di somme non dovute è regolata da questa norma e non dall'art. 2940 c.c.
art. 1988 c.c.
La ricognizione di debito non è fonte autonoma dell'obbligazione; ha solo effetto confermativo di un rapporto fondamentale già esistente e non estinto.
art. 2940 c.c.
Non opera nei confronti dell'Amministrazione nel caso di specie, richiamandosi invece la disciplina speciale del r.d.l. n. 295/1939.
art. 2944 c.c.
Il riconoscimento del diritto interrompe la prescrizione solo se il diritto non è già prescritto; altrimenti non può far decorrere un nuovo termine.
art. 2937, primo comma, c.c.
Non è ammissibile una rinuncia tacita alla prescrizione da parte di chi non può validamente disporre del diritto.
art. 1226 c.c.
È richiamato dalla domanda risarcitoria, ma non viene applicato perché manca il presupposto del diritto sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
art. 370 c.p.c.
Il controricorso è stato ritenuto tardivo perché notificato oltre il termine previsto.
Massime di principio
- La dedotta disparità di trattamento richiede la comparabilità sostanziale delle situazioni poste a confronto: se il diritto di alcuni è già estinto per prescrizione e quello di altri no, il diverso esito non integra, di per sé, discriminazione o violazione della parità di trattamento.
- La sospensione del processo per pregiudizialità è configurabile solo quando l'esito di un altro giudizio sia tecnicamente pregiudicante; in assenza di tale rapporto, la sospensione facoltativa resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- Nel ricorso per cassazione che contesti l'accertamento della prescrizione o la spettanza di un credito, il ricorrente deve rispettare l'autosufficienza indicando specificamente gli atti e i documenti decisivi, specie la domanda o istanza da cui far decorrere la decorrenza del termine prescrizionale.
- La mera proposta di deliberazione, non approvata dall'organo competente, non integra riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. e non produce effetti confessorî o interruttivi della prescrizione.
- La ricognizione di debito presuppone l'esistenza di un rapporto fondamentale valido e non estinto; se il credito è già prescritto, il riconoscimento non può rivivere il diritto né impedire gli effetti della prescrizione già maturata.
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