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Ordinanza

Ordinanza n. 4246/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della determinazione n. -OMISSIS-/2026 del 3 giugno 2026, adottata dal Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza e notificata al ricorrente in data 8 giugno 2026, con la quale è stata disposta la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo "ultraquinquennale" ai sensi dell’art. 919, comma 3, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Giustizia amministrativa202607079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego a titolo ultraquinquennale, adottata ai sensi dell’art. 919, comma 3, d.lgs. 66/2010

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determinazione con cui il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza ha disposto la sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego a titolo ultraquinquennale. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono contestazioni riferite alla gravità dei fatti oggetto di imputazione e alla valutazione amministrativa circa la necessità della misura per tutelare il prestigio, l’imparzialità e la credibilità dell’Istituzione. Il testo non specifica ulteriori motivi di ricorso né deduce distintamente vizi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris, ritenendo, in sede di sommaria delibazione, che il potere di disporre la sospensione facoltativa dall’impiego del militare imputato per reati dai quali può derivare la perdita del grado esprima un’ampia discrezionalità amministrativa, relativa alla gravità dei fatti e alle esigenze di tutela del prestigio e del buon andamento dell’Amministrazione. Ha inoltre rilevato che, quando la gravità oggettiva dei fatti contestati è autonomamente idonea a giustificare la misura, non è necessaria una motivazione particolarmente articolata. Nel caso concreto, la condanna di primo grado alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione, accompagnata dalle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione per cinque anni, è stata ritenuta elemento oggettivo idoneo a corroborare la consistenza del quadro accusatorio e la gravità della vicenda. La valutazione amministrativa è stata quindi considerata non manifestamente irragionevole. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 919, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo "ultraquinquennale"

    La disposizione costituisce la base normativa del potere di disporre la sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego del militare imputato per reati dai quali può derivare la perdita del grado.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale sulla quale il TAR si è pronunciato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente.

Massime di principio

  • La sospensione facoltativa dall’impiego del militare imputato per reati dai quali può derivare la perdita del grado costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, esercitabile mediante la valutazione della gravità dei fatti e delle esigenze di tutela del prestigio e del buon andamento dell’Amministrazione.
  • Quando la gravità oggettiva dei fatti contestati è di per sé idonea a giustificare una sospensione cautelare dall’impiego, il provvedimento non necessita di una motivazione particolarmente articolata.
  • Una sentenza di condanna di primo grado, accompagnata da pene accessorie incidenti sui rapporti con i pubblici uffici e con la pubblica amministrazione, può costituire elemento oggettivo idoneo a corroborare la gravità della vicenda e a rendere non manifestamente irragionevole la sospensione cautelare del militare.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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