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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14834/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una autorità di vigilanza bancaria aveva irrogato a un ex componente del consiglio di amministrazione di un istituto di credito sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 163.000, ritenendo sussistenti carenze nell'organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni, nonché nel governo societario, con particolare riguardo all'assetto del gruppo, alla ripartizione delle deleghe e ai flussi informativi. L'interessato aveva proposto opposizione ex art. 145 t.u.b. davanti alla Corte d'appello di Roma, chiedendo l'annullamento delle sanzioni, ma l'opposizione era stata rigettata. In cassazione erano stati proposti sei motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente è deceduto; la Corte ha quindi affrontato la questione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in ragione del fatto che la sanzione amministrativa pecuniaria, per sua natura personale, non si trasmette agli eredi.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto del decesso del ricorrente e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la morte dell'autore dell'illecito estingue l'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria, che non si trasmette agli eredi ai sensi dell'art. 7 l. n. 689/1981. Conseguentemente, non ha statuito sulle spese, ritenendo non applicabili i criteri della soccombenza virtuale, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché il giudizio non si è concluso con la conferma della decisione impugnata né con una ordinaria declaratoria di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 145 t.u.b.

    È il rimedio di opposizione avverso le sanzioni amministrative bancarie, utilizzato per chiedere l'annullamento della sanzione irrogata dall'autorità di vigilanza.

  • art. 7 l. n. 689 del 1981

    La sanzione amministrativa pecuniaria ha natura personale e non si trasmette agli eredi; la morte dell'autore della violazione estingue l'obbligo di pagamento.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di cessazione della materia del contendere, ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie spese, senza applicazione dei criteri di soccombenza e causalità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non opera quando il procedimento di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere e non con conferma della decisione impugnata o con ordinaria inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte per escluderne l'applicazione nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il decesso del trasgressore determina la cessazione della materia del contendere quando la sanzione ha natura pecuniaria e personale, perché l'obbligazione sanzionatoria non si trasmette agli eredi.
  • La sopravvenuta estinzione dell'obbligazione sanzionatoria impedisce di pronunciarsi sul merito dell'opposizione e travolge le statuizioni rese nei precedenti gradi non ancora passate in giudicato.
  • Quando il processo si definisce per cessazione della materia del contendere, non trovano applicazione i criteri della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese, che restano regolate secondo la disciplina speciale del processo in base all'anticipazione delle proprie spese da parte di ciascuno.
  • Il raddoppio del contributo unificato presuppone un esito tipico del giudizio di legittimità incompatibile con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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