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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22009/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 25/02/2025 con cui il Tribunale di Catania ha revocato la sospensione condizionale della pena a suo carico (pena originaria: 8 mesi, sentenza Tribunale di Pisa 7/4/2000, irrevocabile 8/6/2000) su istanza del pubblico ministero ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. Il motivo unico dedotto era la violazione di legge per prescrizione della pena oggetto della sentenza di Pisa: secondo il ricorrente il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rilevare d'ufficio che la pena si era estinta per decorso del tempo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 172, comma 5, cod. pen. nella interpretazione giurisprudenziale consolidata secondo cui, in caso di revoca della sospensione condizionale per sopravvenuta causa di revoca, il termine di decorrenza della prescrizione della pena inizia dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che accerta la causa revocante e non dalla data del provvedimento di revoca del giudice dell'esecuzione. Nel caso concreto la decisione che accertava la causa revocante era divenuta irrevocabile il 17/05/2007; pertanto il termine decennale di estinzione per la pena di 8 mesi si era già compiuto il 17/05/2017, ben prima dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata (art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.). Il Procuratore Generale aveva concluso per l'accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.

    Norma che individua le cause di revoca della sospensione condizionale della pena (es. commissione di ulteriore delitto o contravvenzione della stessa indole). Nel caso esaminato è la base normativa per l'istanza di revoca accolta dal Tribunale di Catania.

  • art. 172, comma 5, cod. pen.

    "se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata"

    La Corte applica l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui il "giorno in cui la condizione si è verificata" va inteso come la data in cui diviene definitiva la decisione che accerta la causa di revoca (irrevocabilità della sentenza che accerta la causa), non la data del provvedimento di revoca adottato dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 172, comma 1, cod. pen.

    Stabilisce i termini di estinzione della pena in relazione alla durata della pena stessa. Nel caso di pena di 8 mesi si applica il termine decennale di estinzione, che pertanto è maturato nel 2017 rispetto alla irrevocabilità del 2007.

  • art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicata qui perché la questione era di diritto e poteva essere decisa con gli elementi processuali già disponibili.

Massime di principio

  • Quando la sospensione condizionale della pena è revocata per sopravvenuta causa di revoca, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data in cui diventa definitiva la decisione che accerta la causa revocante (irrevocabilità), non dalla data del provvedimento di revoca del giudice dell'esecuzione.
  • Il giudice dell'esecuzione deve verificare, anche d'ufficio, se la pena è già estinta per prescrizione, tenendo conto della regola di decorrenza sopra indicata; se la prescrizione è maturata prima del provvedimento di revoca, la revoca non produce eseguibilità della pena.
  • Per determinare il termine di estinzione occorre individuare la durata della pena e applicare il termine previsto dall'art. 172, comma 1; per pene brevi può risultare comunque un termine decennale o altro previsto dalla norma.
  • Se la questione di prescrizione è risolvibile con accertamenti esclusivamente di diritto e dagli atti processuali emergono elementi decisivi, la Corte può annullare senza rinvio (art. 620 c.p.p.).
  • In situazioni analoghe è utile controllare la data di irrevocabilità delle sentenze o provvedimenti che hanno accertato la causa di revoca (es. sentenze di merito o di appello) prima di considerare efficace un provvedimento di revoca emesso in epoca successiva.

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