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Ordinanza

Ordinanza n. 443/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento previa concessione di misure cautelari monocratiche e collegiali, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della nota del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Fasano, prot. n. 32413 del 21.5.2026 ad oggetto Pratica SUAP codice n. 09047170726-23042026-0856 – DIBA BEACH S.r.l. – Comunicazione Inizio Lavori per installazione temporanea di strutture precarie in C.da Pettolecchia, S.P. 90 Torre Canne–Savelletri. Esito verifica istruttoria – non applicabilità dell’Allegato A, punto A.16, del D.P.R. n. 31/2017 – Diffida all’esecuzione degli interventi; -della comunicazione SUAP del Comune di Fasano prot. n. 148013 del 21.5.2026 con cui si comunica l’annullamento della pratica ID 09047170726-23042026-0856, sul presupposto dell’asserita inidoneità della CIL rilevata con la predetta nota prot. n. 32413/2026; -della comunicazione SUAP del Comune di Fasano prot. n. 148764 del 22.5.2026 con cui si comunica l’archiviazione della S.C.I.A. per attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande del 20.5.2026 in conseguenza dell’archiviazione del procedimento edilizio in ragione dell’annullamento della CIL del 23.4.2026; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, incluse ove occorra le comunicazioni prot. n. 146888 del 21.5.2026 e prot. n. 143976 del 19.5.2026, nonché di ogni altro atto del procedimento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diba Beach Srl il 03/06/2026: -della nota prot. 34411 del 29.5.2026 con la quale il Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Fasano ha confermato la nota prot. 32413 del 21.5.2026, impugnata con il ricorso introduttivo, e ha adottato l’ordine di sospensione, divieto di utilizzo, rimozione delle opere installate e rispristino dello stato dei luoghi; -di ogni atto al predetto presupposto, connesso e/o conseguenziale inclusi, ove occorra, il verbale di sopralluogo della Polizia Locale del 20.5.2026, acquisito al prot. n. 32425 in data 21.5.2026; nonché, nuovamente ed ove occorra: -della nota del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Fasano, prot. n. 32413 del 21.5.2026 ad oggetto Pratica SUAP codice n. 09047170726-23042026-0856 – DIBA BEACH S.r.l. – Comunicazione Inizio Lavori per installazione temporanea di strutture precarie in C.da Pettolecchia, S.P. 90 Torre Canne–Savelletri. Esito verifica istruttoria – non applicabilità dell’Allegato A, punto A.16, del D.P.R. n. 31/2017 – Diffida all’esecuzione degli interventi; -della comunicazione SUAP del Comune di Fasano prot. n. 148013 del 21.5.2026 con cui si comunica l’annullamento della pratica ID 09047170726-23042026-0856, sul presupposto dell’asserita inidoneità della CIL rilevata con la predetta nota prot. n. 32413/2026; -della comunicazione SUAP del Comune di Fasano prot. n. 148764 del 22.5.2026 con cui si comunica l’archiviazione della S.C.I.A. per attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande del 20.5.2026 in conseguenza dell’archiviazione del procedimento edilizio in ragione dell’annullamento della CIL del 23.4.2026; -di ogni altro atto ai predetti presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, incluse ove occorra le comunicazioni prot. n. 146888 del 21.5.2026 e prot. n. 143976 del 19.5.2026, nonché di ogni altro atto del procedimento.

Giustizia amministrativa202600532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di annullamento e archiviazione di una CIL e di una SCIA, diffida all'esecuzione, nonché successivo ordine di sospensione, divieto di utilizzo, rimozione delle opere e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli atti con i quali il Comune di Fasano, nell'ambito di una pratica SUAP relativa all'installazione temporanea di strutture precarie, ha ritenuto non applicabile l'Allegato A, punto A.16, del d.P.R. n. 31/2017, ha diffidato dall'esecuzione degli interventi, ha comunicato l'annullamento della pratica edilizia e ha archiviato la SCIA per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva nota comunale che ha confermato la valutazione precedente e disposto la sospensione, il divieto di utilizzo, la rimozione delle opere installate e il ripristino dello stato dei luoghi, oltre agli atti presupposti, incluso il verbale di sopralluogo. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a riferire che le questioni poste dal ricorso introduttivo e dai motivi aggiunti richiedono approfondimento in sede di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti di tutti i provvedimenti impugnati. La decisione è motivata dalla natura del pregiudizio dedotto, dall'opportunità di consentire una decisione di merito re adhuc integra e dalla necessità di approfondire le questioni sollevate con il ricorso e i motivi aggiunti. Il giudice ha espressamente chiarito che la sospensione giudiziale non equivale al conseguimento del titolo autorizzativo di competenza dell'amministrazione. La trattazione del merito è stata fissata per il 10 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha sospeso interinalmente gli effetti degli atti impugnati in attesa della trattazione del merito.

  • Allegato A, punto A.16, d.P.R. n. 31/2017

    La questione relativa alla sua applicabilità costituisce uno dei presupposti sostanziali degli atti comunali impugnati, ma l'ordinanza cautelare non definisce nel merito la corretta interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • In presenza di un pregiudizio cautelare dedotto e di questioni che richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione immediata sul merito, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli effetti degli atti impugnati, rinviando la definizione della controversia all'udienza pubblica.
  • La sospensione cautelare degli effetti di un provvedimento amministrativo non attribuisce al ricorrente il titolo autorizzativo o abilitativo che compete all'amministrazione; essa conserva provvisoriamente la situazione giuridica senza sostituire l'esercizio del potere amministrativo.
  • La misura cautelare può essere disposta anche rispetto a una sequenza di atti amministrativi collegati, quando la sospensione degli atti presupposti e conseguenziali sia necessaria per evitare gli effetti pregiudizievoli nelle more della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPubblici esercizi e somministrazioneTutela cautelare
RamiEdiliziaCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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