Ordinanza n. 2081/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per l’annullamento, previa sospensiva – del giudizio di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale nei confronti del ricorrente per il settore concorsuale 12/C1, Diritto Costituzionale – Fascia II, Bando ex d.d. n. 1796 del 2023, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, disponendo il riesame della domanda da lui presentata da parte di una seconda Commissione valutatrice in composizione integralmente diversa dalla prima; - in via cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati e adottare ogni altro atto idoneo a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente, ivi compresa l’attribuzione con riserva al ricorrente dell’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia o l’ordine di riesame della domanda presentata dal ricorrente da parte di una seconda Commissione valutatrice in composizione integralmente diversa dalla prima, ovvero, in subordine, l’accoglimento della domanda cautelare nelle forme previste dall’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/C1, Diritto costituzionale, fascia II
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di diniego dell'abilitazione scientifica nazionale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha domandato, in particolare, il riesame della propria candidatura da parte di una Commissione integralmente diversa da quella che aveva espresso il giudizio negativo e, in via cautelare, anche l'attribuzione con riserva dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia o altra misura idonea ad assicurare l'effettività della tutela. Dal testo dell'ordinanza non emergono in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti contro il giudizio di diniego.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso né la domanda cautelare. Ha rilevato che l'amministrazione aveva depositato erroneamente, nel diverso procedimento RG 5858/2025, una memoria pertinente al presente giudizio. Ha quindi disposto che l'amministrazione depositi correttamente la memoria nel procedimento RG 5857/2025 e fornisca ogni ulteriore indicazione ritenuta opportuna entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 22 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il ricorrente ha richiamato la possibilità di definire la domanda cautelare mediante fissazione della causa per la sollecita definizione del merito; l'ordinanza non applica né interpreta espressamente la disposizione.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione deposita per errore una memoria processuale in un diverso procedimento relativo alla stessa parte, il giudice può disporre un incombente istruttorio imponendo il corretto deposito dell'atto e l'eventuale integrazione delle indicazioni utili alla decisione, prima di trattare la causa nel merito.
- Un'ordinanza che dispone il corretto deposito della memoria amministrativa e rinvia la trattazione a una successiva udienza non definisce né il merito dell'impugnazione né la domanda cautelare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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