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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35570/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso del Comune. Ha cassato le sentenze della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente contro gli avvisi di accertamento ICI. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda tre avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008-2010 emessi dal Comune su un fabbricato di proprietà della società contribuente. La società aveva ottenuto in seguito il classamento catastale in categoria D/10 tramite procedura DOCFA e sosteneva di avere diritto alla ruralità con effetto retroattivo quinquennale, in base alla disciplina introdotta dall'art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70/2011 e alle norme successive. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che, pur in assenza di annotazione della domanda di variazione, dovesse presumersi la presenza dell'autocertificazione attestante il requisito di ruralità per il quinquennio precedente. Il Comune ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione di legge e sostenendo che la mera autocertificazione non basta a ottenere il riconoscimento retroattivo della ruralità se il procedimento non si sia concluso con l'annotazione catastale; ha inoltre dedotto che la procedura DOCFA è distinta dalla domanda di variazione ex art. 7 cit., e non produce effetti retroattivi ai fini dell'esenzione ICI.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2

    Presupposto dell'imposta ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa

    Il presupposto dell'ICI è il possesso di fabbricati, salvo che ricorrano specifiche cause di esclusione o esenzione previste dalla disciplina sulla ruralità.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)

    Ai fini ICI, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano; la Corte richiama tale definizione per collegare l'imposizione alla classificazione catastale.

  • d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14

    La norma interpretativa stabilisce che non si considerano fabbricati, ai fini ICI, le unità immobiliari che abbiano i requisiti di ruralità di cui alla disciplina speciale.

  • d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133

    Definisce i requisiti di ruralità degli immobili strumentali all'attività agricola, che consentono l'esclusione dall'ICI quando siano oggettivamente riconosciuti e classati in modo coerente.

  • art. 2135 c.c.

    Viene richiamato per individuare l'attività agricola cui devono essere strumentali le costruzioni perché possano essere considerate rurali.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70 del 2011

    La domanda di variazione catastale e la correlata autocertificazione possono far valere la ruralità, ma non operano automaticamente in assenza della conclusione del procedimento con annotazione negli atti catastali.

  • art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102 del 2013

    Norma di interpretazione autentica che riconosce effetti retroattivi quinquennali alla procedura di variazione, ma solo nei limiti del procedimento previsto e non in presenza della sola autocertificazione non perfezionata.

  • d.m. 26 luglio 2012

    Le disposizioni regolamentari richiamate dalla Corte escludono che la mera autocertificazione produca da sola il riconoscimento automatico della ruralità.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992

    Le variazioni catastali producono effetti, ai fini dell'ICI, dall'anno successivo a quello in cui sono annotate; il principio si applica anche alla procedura DOCFA.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale della censura di violazione di legge dedotta dal ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di ICI, l'esenzione per ruralità dipende dall'oggettiva classificazione catastale dell'immobile e non dalla sola allegazione del requisito o da autocertificazioni non seguite da annotazione catastale.
  • La mera autocertificazione presentata ai sensi della disciplina sulla variazione catastale non è sufficiente a far decorrere retroattivamente il riconoscimento della ruralità se il procedimento non si conclude con la relativa annotazione negli atti catastali.
  • La procedura DOCFA e la domanda di variazione ex art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011 sono procedimenti distinti; la prima non attribuisce effetti retroattivi automatici ai fini dell'esenzione ICI.
  • Le variazioni catastali incidono sulla base imponibile e sul regime fiscale solo dall'anno successivo a quello dell'annotazione, secondo un principio di uniformità e uguaglianza applicabile anche ai classamenti ottenuti tramite DOCFA.
  • Chi invoca l'esenzione ICI per ruralità deve far valere coerentemente il classamento catastale corretto; in difetto, l'immobile resta assoggettato all'imposta fino all'efficacia della variazione catastale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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