Ordinanza n. 4931/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento - del decreto rettoriale n. 1941/ 2022, recante la graduatoria degli ammessi al “Corso Dottorato di ricerca di interesse nazionale in Learning Sciences and Digital Technologies”, nella quale la ricorrente risulta idonea ma non assegnataria di dottorato; - della nota trasmessa in data 18.11.2022, con la quale l’Università di Foggia ha comunicato alla ricorrente l’impossibilità di procedere alla relativa immatricolazione; - del decreto rettoriale n. 1950/2022, recante una rettifica del decreto rettoriale n. 1941/ 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria degli ammessi a un corso di dottorato di ricerca, comunicazione di impossibilità di immatricolazione e successivo provvedimento di rettifica
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto rettoriale recante la graduatoria degli ammessi a un corso di dottorato di ricerca di interesse nazionale, nella quale risultava idonea ma non assegnataria, nonché la comunicazione dell'Università di Foggia relativa all'impossibilità di procedere all'immatricolazione e il successivo decreto rettoriale di rettifica. Dall'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato d'ufficio dubbi sulla procedibilità del ricorso, poiché il posto di dottorato era riferito all'anno accademico 2022/2023, ormai concluso, e ha quindi ritenuto necessario acquisire chiarimenti sull'utilità concreta che la ricorrente potrebbe conseguire dall'eventuale accoglimento.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha riservato la decisione e assegnato alle parti dieci giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, per depositare memorie limitatamente alla questione della procedibilità, con particolare riguardo all'utilità residua dell'eventuale accoglimento del ricorso. Dopo la scadenza del termine, la causa sarà trattenuta in decisione e la camera di consiglio sarà riconvocata. Nessuna statuizione definitiva è stata adottata sull'impugnazione o sulle spese.
Norme richiamate
Visto l’art. 73, co. 3, cod. proc. amm.
Consente al giudice, prima della decisione, di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio e di assegnare un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto è stato utilizzato per acquisire osservazioni sulla procedibilità del ricorso.
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
Massime di principio
- Quando il bene della vita richiesto in giudizio è collegato a un posto o a un’attività riferiti a un anno accademico ormai concluso, il giudice deve verificare la permanenza di un’utilità concreta e attuale dell’eventuale accoglimento ai fini della procedibilità del ricorso.
- Se il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di improcedibilità, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie prima di riservare la decisione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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