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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1709/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) dedotta improcedibilità per presunto difetto di querela; 2) censura per il riconoscimento della recidiva (si sostiene che la recidiva era stata già esclusa con sentenza passata in giudicato e che la sua reintegrazione costituisce reformatio in peius); 3) contestazione della quantificazione della pena. Il secondo motivo viene ritenuto fondato dalla Corte di cassazione; il primo è rigettato; il terzo è assorbito dalla decisione sul secondo motivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce. Il primo motivo (difetto di querela) è stato respinto in quanto il giudicato sulla responsabilità si era formato a seguito di precedente annullamento della Cassazione limitato al trattamento sanzionatorio. Il secondo motivo (il riconoscimento della recidiva) è stato accolto: la Corte ha ritenuto illegittimo che la Corte d'Appello, in sede di rinvio dopo annullamento per la sola sanzione, abbia reintegrato la recidiva in peius senza che il pubblico ministero l'avesse impugnata. Il terzo motivo relativo alla quantificazione della pena è stato assorbito. Dispositivo: annullamento parziale e rinvio per nuovo esame sul trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e)

    Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla difesa (inosservanza di norme di diritto e carenza/contraddittorietà della motivazione) e la Corte li ha esaminati relativamente alla recidiva e alla quantificazione della pena.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti; richiamata nella valutazione comparativa tra attenuanti (in particolare la speciale tenuità del danno) e aggravanti nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena e per il confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti; rilevante nella valutazione del corretto calcolo della pena dopo l'esclusione o il riconoscimento della recidiva.

  • art. 597, comma 3 c.p.p.

    Richiamato nella difesa in ordine a questioni procedurali connesse al reato contestato (furto), posto a supporto delle censure sulla corretta applicazione delle norme penali e processuali.

  • art. 650 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa nell'ambito delle censure processuali; la Corte lo ha considerato nel quadro complessivo delle doglianze sulla motivazione e sulla recidiva.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019

    Principio secondo cui l'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione per motivi estranei all'accertamento della responsabilità determina la formazione del giudicato sulla responsabilità stessa; è stato usato per escludere la doglianza sul difetto di querela.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 31840 del 17/05/2023

    Principio secondo cui è vietata la reformatio in peius quando il giudice d'appello, in sede di rinvio dopo annullamento su ricorso proposto dal solo imputato, peggiora la posizione dell'imputato su parti non interessate dall'annullamento; la Corte lo ha applicato per annullare la reintegrazione della recidiva.

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla una sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, la statuizione sulla responsabilità contenuta nella sentenza annullata diventa definitiva e non può più essere rimettere in discussione nel successivo giudizio di rinvio.
  • In sede di rinvio dopo annullamento su istanza del solo imputato è vietata la reformatio in peius: il giudice non può aggravare la posizione dell'imputato su punti non oggetto dell'annullamento, salvo impugnazione da parte del pubblico ministero.
  • Il riconoscimento di recidiva deve rispettare il principio del giudicato e non può essere reintrodotto dal giudice del rinvio se era stato espressamente escluso in una precedente decisione passata in giudicato per quel capo.
  • Se la Corte di cassazione accoglie il motivo relativo alla recidiva o alla valutazione delle circostanze, il provvedimento tipico è l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo esame sul solo punto controverso.
  • Le questioni relative alla quantificazione della pena spesso vengono assorbite quando la Cassazione annulla il trattamento sanzionatorio per vizi più generali (es. illegittimo riconoscimento di recidiva); in tal caso il giudice del rinvio dovrà riesaminare la pena alla luce delle indicazioni della Cassazione e delle norme richiamate.

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