Sentenza n. 7162/2026 - Roma, Sezione 2B
per la nomina del Commissario ad acta ai fini della esecuzione della sentenza n. 22611 del 15/12/2025 di questa Sezione recante la condanna del Comune di Castel Madama a consentire alla odierna ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti del 26/05/2025 – reiterata il 15/07/2025 –, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione a cura di parte, della stessa decisione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell'esecuzione di una sentenza che aveva ordinato l'esibizione della documentazione oggetto di accesso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto autonomamente la nomina di un commissario ad acta, deducendo l'inerzia del Comune nonostante la notificazione della sentenza n. 22611 del 15 dicembre 2025 e la scadenza del termine di trenta giorni assegnato all'amministrazione per consentire la visione e l'estrazione di copia della documentazione richiesta con le istanze di accesso del 26 maggio 2025 e del 15 luglio 2025. Il Comune non si è costituito. La questione esaminata dal TAR riguarda l'ammissibilità della nomina del commissario ad acta quale istanza autonoma, al di fuori di un giudizio di ottemperanza o di un giudizio avverso il silenzio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza. Ha precisato che la nomina del commissario ad acta è prevista, ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., quando la sentenza sia stata pronunciata all'esito di un giudizio avverso il silenzio e abbia accertato l'obbligo dell'amministrazione di provvedere; in tale ipotesi lo stesso giudice può provvedere all'esecuzione, anche nominando un commissario ad acta. Nel caso concreto, invece, la precedente sentenza aveva accolto una domanda di accesso documentale e ordinato al Comune l'esibizione dei documenti, senza essere una sentenza resa in un giudizio contra silentium. Poiché non era stato previamente accertato l'inadempimento mediante un giudizio di ottemperanza o un giudizio avverso il silenzio, mancava il presupposto processuale per la nomina del commissario. La nomina è infatti una misura accessoria e strumentale del giudizio di ottemperanza o del giudizio ex art. 117 c.p.a., non un rimedio autonomamente esperibile. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
Solo in quest’ultimo caso, infatti, il comma 3 dell’art. 117 prevede la possibilità, per lo stesso Giudice che ha adottato la sentenza di accoglimento (e che ha statuito l’obbligo di provvedere della P.A) di decidere in materia di esecuzione, anche a mezzo della nomina - nella stessa sentenza o a seguito di successiva istanza dell’interessato - di un Commissario ad acta che dia compiuta attuazione, in sostituzione della Amministrazione inadempiente, al decisum contenuto in sentenza.
La nomina del commissario ad acta da parte dello stesso giudice è ammessa nell'ambito dell'esecuzione di una sentenza resa in un giudizio avverso il silenzio, che abbia accertato l'obbligo dell'amministrazione di provvedere; non costituisce un rimedio autonomo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha richiamato la disposizione quale base dell'avviso alle parti sulla questione decisiva di inammissibilità dell'istanza.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe normativa della sentenza, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe normativa della sentenza, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
Massime di principio
- La nomina del commissario ad acta per l'esecuzione di una pronuncia amministrativa è una misura accessoria e strumentale del giudizio di ottemperanza o del giudizio avverso il silenzio, e non può essere proposta come rimedio autonomo.
- Ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., il giudice che ha accolto un ricorso avverso il silenzio può curare l'esecuzione della propria sentenza e nominare, anche con successiva istanza dell'interessato, un commissario ad acta quando la pronuncia abbia accertato l'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
- L'inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una sentenza di accesso documentale non consente, di per sé, la nomina autonoma del commissario ad acta: occorre previamente attivare il giudizio di ottemperanza, nel quale l'inadempimento può essere accertato e la nomina disposta quale misura esecutiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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