Ordinanza n. 1635/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n. 8 del 08.01.2025, successivamente notificata il 14.01.2025, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Somma Vesuviana dichiarava l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate in Somma Vesuviana alla via Tavani n° 33, ricadenti sulle particelle 1444, 1445, 1555; nonché, in quanto lesivo, di ogni atto conseguente, presupposto, o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive e delle relative aree
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale n. 8 dell'8 gennaio 2025, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Somma Vesuviana ha dichiarato l'acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive realizzate in via Tavani n. 33, chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia. A sostegno della domanda cautelare è stato dedotto un unico profilo di pregiudizio, consistente nell'asserito rischio di subire un ingente esborso di denaro senza giustificazione. Il testo non indica ulteriori motivi di legittimità dedotti contro l'ordinanza di acquisizione. Risulta inoltre che la presupposta ordinanza di demolizione n. 36 del 14 marzo 2019 era già stata impugnata, ma il ricorso era stato respinto dalla stessa Sezione con sentenza n. 2704 del 3 maggio 2023; tale sentenza era ancora oggetto di appello, senza che fosse stata sospesa l'efficacia dell'ordinanza di demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza di concreti profili di danno grave e irreparabile. Il pregiudizio economico allegato dal ricorrente non trovava riscontro nel contenuto dell'ordinanza impugnata. Il giudice ha inoltre valorizzato il fatto che l'ordinanza di demolizione presupposta era rimasta efficace, poiché la sentenza che ne aveva respinto l'impugnazione non era stata sospesa, pur essendo pendente l'appello. La mancanza di un'urgenza cautelare è stata ulteriormente desunta dal comportamento processuale del ricorrente: dopo la notificazione del ricorso il 10 marzo 2025, il deposito era avvenuto soltanto il 2 aprile 2025 e la dichiarazione di formalizzazione dell'istanza cautelare era stata presentata l'8 aprile 2026, oltre un anno dopo, circostanza ritenuta incompatibile con la prospettazione di un pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state rimesse alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla concreta sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede l'allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio concreto, attuale e grave, non potendo fondarsi su un danno meramente asserito e privo di riscontro nel contenuto dell'atto impugnato.
- La protratta inerzia della parte tra la notificazione del ricorso e l'attivazione della domanda cautelare costituisce un elemento valutabile dal giudice per escludere l'attualità e l'irreparabilità del pregiudizio dedotto.
- La pendenza dell'appello contro una sentenza di primo grado non determina, di per sé, la sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo presupposto o della sentenza stessa; in assenza di una sospensione, l'atto conserva efficacia e può essere valorizzato nella valutazione cautelare.
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