Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 246/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.96 del 13 marzo 2025 del Tribunale di Chieti, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico, di condanna del medesimo alle penalità di mora.

Giustizia amministrativa202600054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Chieti, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, che aveva condannato il Ministero al pagamento di €1.000,00, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, in relazione agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, oltre a interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e ha chiesto l'ottemperanza, la fissazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto e riferendo di essersi attivato per l'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accertato la mancata ottemperanza al giudicato e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di corrispondere alla ricorrente €1.000,00, da utilizzare per le finalità dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre a interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo. Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Le eventuali spettanze del commissario saranno liquidate con separato decreto e poste a carico dell'Amministrazione soccombente. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, ritenuta non necessaria in considerazione dell'importo contenuto da corrispondere e del fatto che interessi o rivalutazione sono comunque dovuti. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in €400,00 oltre accessori, distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre penalità di mora; nel caso concreto il TAR ha escluso i presupposti per applicarla.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Richiamato con riferimento al decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua la finalità di aggiornamento e formazione cui deve essere destinata la somma mediante la carta elettronica del docente.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiamato quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che impone a un'amministrazione una prestazione pecuniaria integra inottemperanza e legittima l'accoglimento dell'azione prevista dall'art. 112 c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare, con un ulteriore termine, in caso di persistente inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: può essere esclusa quando, in relazione all'importo contenuto della prestazione e alla debenza di interessi o rivalutazione, non risulti necessaria o proporzionata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.