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Ordinanza

Ordinanza del 17/07/2017 n. 1224 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Misure cautelari - Fumus boni iuris - Non necessario - Danno grave e irreparabile -Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992, per ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o dell’esecuzione dell’atto, non richiede la prova del fumus boni iuris, ma soltanto del danno grave e irreparabile. Tale danno può sussistere quando l’esecuzione del credito tributario rischia di provocare la chiusura della società, la perdita di posti di lavoro e quando rateazione o altre forme di finanziamento risultino concretamente impraticabili o inutili.

Misure cautelari tributarie: sospensione subordinata al solo danno grave e irreparabile

Misure cautelari tributarie e sospensione dell’esecuzione

Il documento riguarda i presupposti per ottenere, ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992, la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio.

Presupposti richiesti

La disposizione non impone al richiedente di dimostrare il fumus boni iuris, ossia la plausibile fondatezza delle ragioni dedotte nel giudizio. Ai fini della sospensione è invece necessaria la dimostrazione del solo danno grave e irreparabile che potrebbe derivare dall’esecuzione della sentenza o dell’atto tributario.

Danno grave e irreparabile

Il presupposto cautelare può ritenersi sussistente quando l’esecuzione del credito tributario sia idonea a compromettere in modo definitivo o non facilmente reversibile la situazione economica e operativa della società istante. In particolare, il danno assume rilievo quando:

  • l’esecuzione del credito potrebbe determinare la chiusura della società;
  • dalla chiusura conseguirebbe la perdita di posti di occupazione;
  • la rateazione del debito tributario risulti impraticabile o comunque inidonea a evitare le conseguenze pregiudizievoli;
  • anche il ricorso ad altre forme di credito o finanziamento si presenti concretamente impossibile, impraticabile o inutile.

Valutazione complessiva

La verifica deve concentrarsi sugli effetti concreti dell’esecuzione del credito tributario sull’attività d’impresa e sulla possibilità effettiva di reperire strumenti alternativi per fronteggiare il debito. La prospettata cessazione dell’attività e la conseguente perdita dei livelli occupazionali, unite all’assenza di soluzioni finanziarie praticabili, costituiscono elementi idonei a integrare il danno grave e irreparabile richiesto dall’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992.

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