Ordinanza del 13/07/2017 n. 1158 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accise, dazi e diritti doganali - Autovetture funebri - Codice Doganale Comunitario - Dazi - Tariffa doganale - Classificazione - Nomenclatura Combinata (NC) - Voci -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione se le auto funebri debbano essere classificate tra gli autoveicoli per il trasporto merci (NC 8704), tra gli autoveicoli per usi speciali (NC 8705) oppure tra gli autoveicoli principalmente destinati al trasporto di persone (NC 8703). Il rinvio nasce dal contrasto tra l’ITV dell’Agenzia delle Dogane, che aveva classificato un’auto funebre a gasolio nella voce 8703, e la decisione della CTP di Roma, che aveva ritenuto applicabile la voce 8704 sulla base delle caratteristiche oggettive del veicolo.
Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sulla classificazione doganale delle auto funebri nelle voci NC 8703, 8704 o 8705.
Classificazione doganale delle auto funebri e rinvio pregiudiziale
L’ordinanza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, emessa il 13 luglio 2017, riguarda la corretta classificazione doganale delle auto funebri nell’ambito della Nomenclatura Combinata dell’Unione Europea. La questione viene rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, poiché le caratteristiche oggettive delle auto funebri sembrano non coincidere con l’indicazione contenuta nelle Note Esplicative del Sistema Armonizzato, che le ricomprendono tra gli autoveicoli destinati principalmente al trasporto di persone.
Origine della controversia e procedimento nazionale
La società XXXX, qualificata nel documento come importante produttore europeo di auto funebri di lusso, ha presentato il 20 agosto 2013 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una richiesta di Informazione Tariffaria Vincolante riguardante un’autovettura funebre a gasolio. La società chiedeva che il veicolo fosse classificato alla voce NC 8704 90 00, relativa agli autoveicoli per il trasporto di merci.
Con ITV del 2 dicembre 2013, l’Agenzia delle Dogane ha invece classificato il veicolo alla voce NC 8703 32 90, relativa agli autoveicoli da turismo e agli altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, diversi da quelli della voce 8702.
La società ha impugnato l’ITV il 26 febbraio 2014. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza del 19 maggio 2016, n. 12021/17/16, ha accolto il ricorso, ritenendo corretta la classificazione nella voce 8704.
L’Agenzia delle Dogane ha proposto appello il 13 gennaio 2017, sostenendo che le Note Esplicative del Sistema Armonizzato dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane includono espressamente le autovetture funebri nella voce 8703. La società si è costituita in appello, ribadendo la prevalenza delle caratteristiche oggettive del veicolo e riproponendo la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, già formulata nel primo grado e successivamente rinnovata con memoria del 28 giugno 2017.
Normativa doganale rilevante
L’ordinanza richiama l’art. 20 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913, recante il Codice Doganale Comunitario, applicabile all’epoca dei fatti. Tale disposizione stabilisce che i dazi dovuti al sorgere dell’obbligazione doganale sono basati sulla Tariffa Doganale delle Comunità europee.
La classificazione delle merci avviene secondo il Sistema Armonizzato dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane, strutturato su codici a sei cifre. La Nomenclatura Combinata, contenuta nell’Allegato I al Regolamento CEE n. 2658/87, aggiunge ulteriori cifre, così come la Tariffa Integrata Comunitaria, o TARIC, considera le misure comunitarie. L’Amministrazione finanziaria italiana ha inoltre integrato la TARIC con l’indicazione dell’IVA e degli altri diritti nazionali, attraverso la Tariffa doganale d’uso integrata.
Le voci oggetto del rinvio sono così descritte nella Nomenclatura Combinata:
- NC 8703: autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, diversi dalla voce 8702, compresi gli autoveicoli di tipo “break” e le auto da corsa;
- NC 8704: autoveicoli per il trasporto merci;
- NC 8705: autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o merci.
L’ordinanza rileva che non risultavano precedenti della giurisprudenza italiana specificamente dedicati alla classificazione doganale delle auto funebri.
Caratteristiche tecniche del veicolo
Il veicolo oggetto della richiesta di ITV è descritto come un’auto funebre a gasolio con le seguenti caratteristiche:
- cabina separata per il conducente;
- paratia di separazione tra l’abitacolo e la parte posteriore;
- porta rialzabile nella parte posteriore per il carico e lo scarico della bara;
- apparecchiature speciali per il carico e il fissaggio della bara e di altri contenitori;
- cilindrata di 2.143 centimetri cubici;
- lunghezza di 5,990 metri;
- larghezza di 1,870 metri.
La società ha precisato che il veicolo è dotato di una paratia permanente, antisfondamento e a tenuta stagna tra la cabina di guida e il vano funebre. La paratia sarebbe costruita in conformità alle norme di salute pubblica, allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
La documentazione sulla metodologia costruttiva indica, tra le trasformazioni interne, la realizzazione di una paratia antisfondamento tra cabina e vano funebre, idonea a impedire che, in caso di collisione, la bara e la salma possano abbatterla. La struttura è inoltre collegata alle prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria, richiamato con riferimento all’art. 18 e alle misure protettive da adottare per evitare la contaminazione ambientale in caso di malattie infettive diffusive.
Secondo la società, il vano posteriore non può essere utilizzato per il trasporto di persone, non dispone di punti di ancoraggio per l’installazione di sedili e non presenta finestrini sui pannelli laterali.
Posizioni delle parti
L’Agenzia delle Dogane sostiene che l’auto funebre debba essere classificata nella voce 8703, in quanto autoveicolo utilizzato principalmente per il trasporto di persone. A sostegno della propria posizione richiama le Note Esplicative del Sistema Armonizzato dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane, secondo cui nella voce 8703 rientrano anche veicoli da trasporto speciali quali:
- autoambulanze;
- autovetture cellulari;
- autovetture funebri.
La società sostiene invece che l’auto funebre non possieda le caratteristiche strutturali tipiche degli autoveicoli destinati principalmente al trasporto di persone. In particolare, manca un unico spazio interno chiuso comprendente sia la parte riservata al conducente e ai passeggeri sia una parte utilizzabile per il trasporto di persone o merci. Il veicolo presenta invece una separazione fissa, ermetica e permanente tra cabina e vano posteriore.
La società evidenzia inoltre che nelle Note Esplicative della Nomenclatura Combinata dell’Unione Europea non è espressamente menzionata l’auto funebre quale esempio di bene classificabile nella voce 8703. Sostiene infine che la salma debba essere considerata giuridicamente una “res”, pur soggetta a particolari garanzie e tutele, e che il vano funebre sia funzionalmente destinato al trasporto di tale bene.
Note Esplicative e criteri di classificazione
Le Note Esplicative del Sistema Armonizzato indicano tra i veicoli della voce 8703 anche i veicoli speciali, comprese le auto funebri, nonché i veicoli polivalenti dotati di un unico spazio interno chiuso, con una parte destinata al conducente e ai passeggeri e un’altra utilizzabile per il trasporto di persone e merci.
Per tali veicoli, le Note richiamano alcuni elementi tecnici, tra cui:
- presenza di sedili fissi con dispositivi di sicurezza per ciascun passeggero oppure di punti di ancoraggio per installare sedili e dispositivi di sicurezza nella parte posteriore;
- presenza di finestrini nella parte posteriore dei pannelli laterali;
- presenza di porte scorrevoli, ruotanti o sollevabili con finestrini sui pannelli laterali o nella parte posteriore;
- assenza di un pannello o divisorio continuo tra l’abitacolo e la parte posteriore utilizzabile per il trasporto di persone o merci.
La Commissione Tributaria Regionale rileva che le caratteristiche dell’auto funebre esaminata non corrispondono a tali elementi sotto profili essenziali. In particolare, il divisorio tra cabina e vano funebre è permanente, antisfondamento e a tenuta stagna; il vano posteriore è destinato esclusivamente al trasporto della bara e non è predisposto per il trasporto di persone.
Le Note Esplicative relative alla voce 8704, invece, indicano caratteristiche generalmente proprie dei veicoli muniti di una parte posteriore separata e chiusa, tra cui la presenza di una parete o griglia di separazione permanente tra abitacolo e parte posteriore e l’assenza di finestre nella parte posteriore delle pareti laterali. Secondo la Commissione, tali caratteristiche risultano pienamente compatibili con quelle delle auto funebri.
Valore interpretativo delle Note dell’OMD
La Commissione richiama l’ordinanza della Corte di Giustizia del 19 gennaio 2005, causa C-206/03, in particolare i paragrafi 4, 26, 30 e 56.
Secondo tale giurisprudenza, i pareri di classificazione elaborati nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane non vincolano le parti contraenti, ma costituiscono importanti elementi interpretativi. La Corte ha inoltre affermato che non deve essere effettuata una distinzione, quanto al valore interpretativo, tra i pareri di classificazione e le Note Esplicative elaborate nell’ambito della stessa organizzazione.
La medesima giurisprudenza riconosce al giudice nazionale la possibilità di annullare una decisione dell’autorità doganale anche quando essa sia compatibile con un parere di classificazione dell’OMD, qualora ritenga che il prodotto debba essere classificato diversamente.
Il criterio determinante per la classificazione doganale deve essere individuato, in linea di massima e nell’interesse della certezza del diritto e della facilità dei controlli, nelle caratteristiche e proprietà oggettive delle merci, come definite nel testo della voce della Nomenclatura Combinata.
La Commissione ritiene pertanto che l’esplicita inclusione delle auto funebri nella voce 8703 da parte delle Note Esplicative dell’OMD sia in contrasto con i requisiti oggettivi indicati per gli autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone. Poiché le Note non hanno valore vincolante, tale indicazione non impedirebbe, secondo il giudice remittente, la classificazione delle auto funebri nella voce 8704.
Necessità del rinvio pregiudiziale
La Commissione ritiene necessario interpellare la Corte di Giustizia per assicurare l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione Europea e stabilire se sia corretta la classificazione adottata dall’Agenzia delle Dogane oppure quella ritenuta corretta dalla Commissione Tributaria Provinciale.
Il rinvio viene considerato particolarmente utile ai sensi del paragrafo 13 della Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2011/C 160/01. La questione è qualificata come nuova e di interesse generale per l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri.
La rilevanza della questione nel giudizio nazionale è ritenuta evidente: qualora la Corte di Giustizia condivida l’interpretazione prospettata dalla contribuente e accolta dalla CTP, dovrà essere confermata l’illegittimità dell’ITV emessa dall’Agenzia delle Dogane il 2 dicembre 2013.
Quesito sottoposto alla Corte di Giustizia
La Commissione Tributaria Regionale sottopone alla Corte il seguente quesito pregiudiziale:
- se la voce NC 8704 debba essere interpretata nel senso che vi debbano essere ricomprese le auto funebri;
- qualora la risposta sia negativa, se le auto funebri debbano essere classificate alla voce NC 8705 oppure alla voce NC 8703.
La Commissione dichiara di ritenere, in via principale, corretta la classificazione delle auto funebri nella voce 8704, ma rimette alla Corte anche la questione subordinata dell’eventuale applicabilità della voce 8705 o della voce 8703.
Sospensione del giudizio e trasmissione degli atti
In applicazione dell’art. 267, paragrafo 3, TFUE, dell’art. 94 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia e della Nota informativa 2011/C 160/01, la Commissione dispone la sospensione del processo.
Viene ordinata la trasmissione alla Cancelleria della Corte di Giustizia, con plico raccomandato all’indirizzo di Rue du Fort Niedergrunewald, L-2925 Lussemburgo, della decisione e della documentazione necessaria, comprendente:
- ricorso introduttivo e controdeduzioni dell’Agenzia delle Dogane;
- sentenza di primo grado della CTP di Roma n. 12021/17/2016;
- atto di appello e controdeduzioni in appello;
- memoria depositata dalla contribuente il 28 giugno 2017;
- relativi allegati.
Il giudizio nazionale resta quindi sospeso in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sulla corretta interpretazione delle voci NC 8703, 8704 e 8705 applicabili alle auto funebri.
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