Ordinanza del 21/07/2017 n. 18100 - Corte di Cassazione
Contenzioso - ricorso e introduzione - Motivi del ricorso - Cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove da parte del giudice - Idoneità ad integrare i vizi di legittimità ex art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Marano s.r.l. contro la cartella TARSU 2006 del Comune di Rende. Ha escluso che l’omessa considerazione di una perizia integri omesso esame di fatto decisivo o error in procedendo e ha confermato che l’esenzione TARSU spetta solo per le aree in cui si formano ordinariamente e prevalentemente rifiuti speciali, la cui prova grava sul contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Ricorso per cassazione in materia di esenzione TARSU per produzione e smaltimento di rifiuti speciali
Ricorso per cassazione e esenzione TARSU per rifiuti speciali
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa dal Comune di Rende per la TARSU relativa all’annualità 2006. Marano s.r.l. ha impugnato la decisione sfavorevole di primo grado e, dopo il rigetto dell’appello, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La società sosteneva che un’area contigua a quella di produzione fosse integralmente esente dalla TARSU, poiché al suo interno si sarebbero formati rifiuti speciali smaltiti direttamente dalla contribuente. A sostegno della propria tesi richiamava una perizia corredata da fotografie e planimetrie, che il giudice d’appello non avrebbe adeguatamente considerato.
Motivi del ricorso
I motivi dedotti dalla ricorrente erano i seguenti:
- omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.;
- error in procedendo per omessa valutazione di elementi probatori, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.;
- violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, e dell’art. 11 del regolamento comunale TARSU.
Secondo la società, l’omessa valutazione della perizia avrebbe impedito al giudice d’appello di riconoscere l’esenzione totale dell’area controversa.
Omesso esame di fatto decisivo
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo.
Nel regime dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, la censura di omesso esame non è ammissibile quando il fatto storico decisivo sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se la sentenza non abbia esaminato o menzionato tutte le risultanze probatorie.
La Corte ha richiamato Cass., sezioni unite, 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, nonché Cass. 9 luglio 2015, n. 14324. Nel caso concreto, il giudice d’appello aveva esaminato il fatto decisivo relativo al tipo di rifiuti prodotti, pur senza fare specifico riferimento alla perizia indicata dalla ricorrente. Pertanto, la mancata considerazione di quel singolo elemento istruttorio non configurava omesso esame di un fatto storico decisivo.
Esclusione dell’error in procedendo per cattivo apprezzamento delle prove
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile.
La Corte ha precisato che l’eventuale cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove da parte del giudice di merito non integra, di per sé, un error in procedendo denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Attraverso il richiamo all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., tale vizio può riguardare soltanto anomalie motivazionali di gravità tale da determinare una violazione di legge costituzionalmente rilevante. La Corte ha richiamato Cass. 10 giugno 2016, n. 11892.
Nel caso esaminato, il giudice d’appello aveva fornito una motivazione sul tipo di rifiuti prodotti. La mancata menzione o valutazione di uno specifico elemento istruttorio, quale la perizia, non aveva quindi ridotto la motivazione a una motivazione apparente o inesistente.
Presupposti dell’esenzione TARSU
Il terzo motivo è stato ritenuto infondato.
Ai sensi dell’art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993, l’esenzione dalla TARSU opera esclusivamente per le aree nelle quali si formano in via ordinaria e prevalente rifiuti speciali. La Corte ha richiamato Cass. 23 luglio 2004, n. 13851.
L’onere di provare la sussistenza dei presupposti dell’esenzione grava sul contribuente. Tale onere comprende anche la dimostrazione della situazione concreta dell’area e dell’eventuale coesistenza di rifiuti speciali e non speciali, secondo quanto affermato da Cass. 24 luglio 2014, n. 16858.
Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva ritenuto che la società non avesse dimostrato la produzione ordinaria di rifiuti speciali nell’area controversa. Secondo la Corte, tale valutazione era conforme ai principi in materia di esenzione TARSU e di riparto dell’onere della prova.
La sola circostanza che nell’area fossero prodotti e smaltiti in proprio rifiuti speciali non era quindi sufficiente a fondare l’esenzione totale, in assenza della prova che tali rifiuti si formassero nell’area in modo ordinario e prevalente.
Confronto con l’annualità 2007
Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., la ricorrente aveva richiamato una precedente decisione con cui la Corte aveva accolto il ricorso relativo all’annualità 2007.
La Corte ha chiarito che quell’accoglimento era strettamente collegato alla trascrizione, richiesta ai fini dell’autosufficienza del ricorso, di una perizia redatta dall’ingegner Grandinetti, come riconosciuto da Cass. 15 aprile 2015, n. 7672.
Anche il ricorso relativo all’annualità 2006 trascriveva alcuni brani della medesima perizia. Tuttavia, la sentenza impugnata nel presente giudizio non era soggetta all’ampio sindacato sulla motivazione previsto dal precedente testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché il regime riformato dal D.L. n. 83 del 2012 era applicabile ratione temporis. Diversamente, la sentenza d’appello relativa all’annualità 2007, depositata il 23 febbraio 2012, era assoggettata al precedente e più ampio controllo sulla motivazione.
Decisione e conseguenze economiche
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso.
La ricorrente è stata condannata a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in:
- Euro 1.200,00 per compensi;
- spese generali nella misura del 15%;
- ulteriori accessori di legge.
È stato inoltre dichiarato l’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
La decisione è stata assunta a Roma nell’adunanza camerale dell’11 luglio 2017 ed è stata depositata in cancelleria il 21 luglio 2017.
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