Ordinanza del 18/07/2017 n. 1219 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure cautelari - Fumus boni iuris - Non necessario - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’art. 62-bis del d.lgs. n. 546/1992, per ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio, richiede la prova di un danno grave e irreparabile, senza necessità di dimostrare il fumus boni iuris. Il periculum in mora non sussiste quando il debitore, pur dovendo corrispondere un importo rilevante, può chiedere una dilazione della rateazione già in corso o accedere a finanziamenti garantiti dal proprio patrimonio.
Misure cautelari: insussistenza del periculum in mora e non necessità del fumus boni iuris
Misure cautelari e sospensione dell’esecuzione
Il documento esamina i presupposti per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. n. 546/1992.
Fumus boni iuris
Ai fini della sospensione cautelare, la disposizione non richiede la dimostrazione del fumus boni iuris, ossia della probabile fondatezza delle ragioni dedotte nel giudizio. Il presupposto rilevante è invece rappresentato dal danno grave e irreparabile che potrebbe derivare dall’esecuzione della sentenza o dell’atto impugnato.
Periculum in mora
Nel caso considerato, non è stato ravvisato il periculum in mora. La circostanza che il debitore debba corrispondere un importo ragguardevole non è stata ritenuta sufficiente, di per sé, a dimostrare l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
Soluzioni finanziarie alternative
L’assenza del periculum in mora è stata collegata alla possibilità per il debitore di far fronte all’obbligazione mediante strumenti alternativi, tra cui:
- la richiesta di una dilazione della rateazione già in essere;
- il ricorso a finanziamenti garantiti dal patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà.
La disponibilità di tali strumenti esclude, secondo il documento, che il pagamento dell’importo dovuto determini necessariamente un danno irreversibile o non altrimenti rimediabile. Di conseguenza, non risultano integrati i presupposti per la sospensione cautelare.
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