Ordinanza del 21/07/2017 n. 18095 - Corte di Cassazione
Tarsu - agevolazioni ed esenzioni - area esente delimitate da parte del contribuente - contestazione -carenza di prova - assoggettamento ad esenzione - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che spetta al contribuente provare l’esistenza e la precisa delimitazione delle superfici produttive di rifiuti speciali smaltiti direttamente, per le quali si invoca l’esenzione prevista dall’art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993. In assenza di tale prova, è legittima l’applicazione di una detassazione forfetaria ridotta. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
TARSU: prova delle aree esenti per produzione di rifiuti speciali
TARSU ed esenzione per superfici produttive di rifiuti speciali
La pronuncia riguarda l’assoggettamento alla TARSU delle superfici di un’autofficina meccanica e la richiesta di esenzione per le aree nelle quali si producono rifiuti speciali destinati allo smaltimento diretto. La Corte di cassazione ha confermato che l’esenzione non opera automaticamente, ma deve essere dimostrata dal contribuente quanto all’esistenza e alla precisa delimitazione delle aree interessate.
Vicenda processuale
F.R. ha impugnato un avviso di accertamento relativo alla TARSU per le annualità 2004-2008, riguardante la propria autofficina di riparazioni meccaniche. Dopo un accoglimento solo parziale dell’impugnazione in primo grado, il contribuente ha proposto appello, il cui rigetto è stato successivamente impugnato per cassazione.
Il ricorrente ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 507/1993, dell’art. 4-bis e dell’art. 62, nonché del regolamento TARSU del Comune di Napoli. Secondo la sua prospettazione, il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto legittima l’applicazione di una tariffa forfetaria ridotta, nonostante nell’esercizio fossero individuabili aree totalmente esenti perché produttive di rifiuti speciali smaltiti direttamente.
Principio sull’onere della prova
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, ribadendo che spetta al contribuente provare:
- l’esistenza delle aree nelle quali vengono prodotti rifiuti speciali destinati allo smaltimento diretto;
- la precisa delimitazione e l’estensione delle superfici per le quali viene richiesta l’esenzione.
L’esenzione prevista dall’art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993 costituisce un’eccezione rispetto all’ordinaria tassabilità delle superfici occupate. Di conseguenza, chi intende avvalersene deve fornire una prova concreta e puntuale delle condizioni che ne consentono l’applicazione.
La Corte richiama, a sostegno del principio, Cass. 9 marzo 2004, n. 4766, Rv. 570897; Cass. 14 gennaio 2011, n. 775, Rv. 616349; e Cass. 31 luglio 2015, n. 16235, Rv. 636107.
Valutazione della decisione d’appello
La conferma della parziale detassazione forfetaria è stata interpretata dalla Corte come espressione della valutazione secondo cui non era stata dimostrata con sufficiente precisione la superficie da considerare totalmente esente.
La motivazione del giudice d’appello, sebbene implicita, è stata ritenuta chiara. Il contribuente, tuttavia, non l’ha contestata in modo specifico nel ricorso per cassazione. Tale carenza di censura specifica ha ulteriormente impedito l’accoglimento della doglianza.
Ne consegue che, in mancanza della prova della precisa estensione delle aree produttive di rifiuti speciali, non può essere riconosciuta l’esenzione integrale e resta legittima l’applicazione della detassazione forfetaria prevista dal giudice di merito.
Esito del giudizio e conseguenze economiche
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente a rifondere al Comune di Napoli le spese del giudizio di legittimità, liquidate in:
- Euro 800,00 per compensi;
- spese generali nella misura del 15%;
- ulteriori accessori di legge.
È stato inoltre dichiarato che il ricorrente deve versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Data della pronuncia
La decisione è stata assunta a Roma, nell’adunanza camerale del 26 giugno 2017, ed è stata depositata in cancelleria il 21 luglio 2017.
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