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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14154/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha impugnato in cassazione un'ordinanza della Corte di appello di Torino emessa nell'ambito della procedura di riparazione dell'errore giudiziario ex artt. 314 e 315 c.p.p. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio che il ricorso era tardivo: l'ordinanza era stata comunicata il 10/12/2025 e il ricorso era stato proposto il 29/12/2025, oltre il termine di quindici giorni previsto per i provvedimenti emessi in camera di consiglio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile senza formalità, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero per inammissibilità incolpevole.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che era stato proposto oltre il termine di quindici giorni ex art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. dalla comunicazione dell'ordinanza emessa in camera di consiglio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui, nella materia della riparazione dell'errore giudiziario, il Ministero deve rispondere delle spese e della sanzione pecuniaria salvo inammissibilità incolpevole.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    norma richiamata come base del procedimento di riparazione dell'errore giudiziario

  • art. 315 c.p.p.

    norma richiamata come base del procedimento di riparazione dell'errore giudiziario

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura

  • art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.

    prevede il termine di quindici giorni per impugnare i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio

  • art. 616 c.p.p.

    regola la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel procedimento di impugnazione in materia di riparazione dell'errore giudiziario, il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento emesso in camera di consiglio è inammissibile.
  • La tardività dell'impugnazione comporta la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura quando il vizio è immediatamente rilevabile dagli atti.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità sia incolpevole.
  • Nel giudizio relativo alla riparazione dell'errore giudiziario, il Ministero dell'economia e delle finanze, se ricorrente soccombente, può essere gravato delle conseguenze economiche tipiche dell'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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