Cassazione Civile, Ordinanza n. 36483/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso relativa al beneficio fiscale riconosciuto ai soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del dicembre 1990. Il contribuente aveva ottenuto con sentenza passata in giudicato il riconoscimento del diritto al rimborso integrale del 90% delle imposte versate per gli anni 1990-1992, ma l'Agenzia aveva corrisposto solo il 50% dell'importo dovuto. In sede di ottemperanza, la CTR aveva ritenuto non sufficiente tale pagamento parziale e aveva nominato un commissario ad acta per dare piena esecuzione al giudicato. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017, degli artt. 69 e 70 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 2969 c.c., sostenendo che lo ius superveniens avesse imposto la riduzione del rimborso al 50% e che spettasse al contribuente, o comunque non all'Amministrazione, provare l'eventuale incapienza dei fondi. Il controricorrente ha eccepito varie cause di inammissibilità del ricorso e, nel merito, ha sostenuto la correttezza della decisione di ottemperanza; in pendenza del giudizio ha poi ricevuto il saldo integrale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il sopravvenuto art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato, non incidesse sul diritto sostanziale già definitivamente accertato al rimborso integrale, ma disciplinasse solo le modalità esecutive e contabili dell'attuazione del giudicato. Ha però precisato che il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto verificare la capienza delle risorse e, in caso di incapienza, attivare gli strumenti della contabilità pubblica, anche tramite commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Tuttavia, poiché il contribuente aveva dichiarato di avere nel frattempo ricevuto il pagamento del saldo, la Cassazione ha ritenuto non necessario cassare con rinvio la decisione impugnata e ha corretto la motivazione nei sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., confermando in sostanza l'esito favorevole al contribuente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È stato il parametro formale del ricorso per cassazione, fondato su violazione di legge e nullità processuale.
art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014
La norma, come modificata, è stata interpretata come disciplina delle modalità e procedure di rimborso, non come riduzione sostanziale del credito già giudizialmente accertato.
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, conv. in l. n. 123 del 2017
È stata considerata parte dello ius superveniens che regola i limiti di stanziamento e le modalità attuative dei rimborsi.
art. 69, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel ricorso come norma del sistema dell'ottemperanza tributaria.
art. 70, commi 7 e 10, d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte ribadisce che nel giudizio di ottemperanza il ricorso per cassazione è ammissibile per violazione delle norme del procedimento e per errori nell'esercizio del potere-dovere di dare attuazione al giudicato.
art. 2969 c.c.
Invocato dall'Agenzia sul tema dell'onere probatorio relativo all'incapienza dei fondi.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Utilizzato per correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassazione con rinvio, essendo il dispositivo sostanzialmente confermato.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, conv. in l. n. 30 del 1997
Richiamato come base dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, strumento attivabile per l'esecuzione del giudicato in assenza di disponibilità nel capitolo di spesa.
art. 1, Protocollo n. 1 CEDU
La disciplina è stata letta in chiave di giusto equilibrio e proporzionalità, evitando una falcidia sostanziale del credito del contribuente.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice può essere chiamato a verificare non solo la correttezza formale dell'adempimento, ma anche le concrete modalità di esecuzione del giudicato, integrando il comando giudiziale con i necessari strumenti attuativi.
- La sopravvenienza normativa che prevede limiti di stanziamento o riduzioni percentuali dei rimborsi non incide sul titolo sostanziale del credito già definitivamente accertato, ma disciplina soltanto l'ordine e le modalità di pagamento.
- In assenza di disposizioni transitorie, una legge sopravvenuta che introduca un diverso procedimento amministrativo di rimborso non si applica per degradare il diritto già consacrato in un giudicato.
- Se le risorse stanziate risultano incapienti, il giudice dell'ottemperanza deve attivare gli strumenti di contabilità pubblica necessari all'esecuzione, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
- Non è consentito ritenere soddisfatto il giudicato con un pagamento parziale quando il diritto al rimborso integrale è stato già accertato con sentenza definitiva.
- La mancanza di fondi disponibili può incidere sul quomodo dell'adempimento, ma non determina l'estinzione, totale o parziale, del diritto patrimoniale del contribuente giudizialmente riconosciuto.
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