Sentenza n. 3993/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - dell’Ordinanza n. 20 del 15 aprile 2022, a firma del Sindaco del Comune di Fagnano Olona notificata al ricorrente in data 15 aprile 2022, con la quale è stato ordinato al Fallimento INSA S.r.l. ed al Fallimento G&G Metal S.r.l, in solido tra loro, di provvedere alla rimozione e allo smaltimento di tutti i rifiuti ancora presenti all’interno del capannone e sotto la tettoia esterna facenti parte dell’immobile di proprietà della società INSA S.r.l., dichiarata fallita, costituenti residui tensioattivi non ionici e ausiliari vari impiegati nell’attività di quest’ultima società; - per quanto per quanto occorrer, possa, dell’Ordinanza n. 19 del 15 aprile 2022, a firma del Sindaco del Comune di Fagnano Olona notificata al ricorrente in data 15 aprile 2022, con la quale è stato ordinato al Fallimento INSA S.r.l. ed al Fallimento G&G Metal S.r.l, in solido tra loro, di provvedere alla messa in sicurezza dei detersivi di cui alla predetta Ordinanza n. 20; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanze sindacali nn. 19 e 20 del 15 aprile 2022, aventi ad oggetto la messa in sicurezza e la rimozione e lo smaltimento di rifiuti presenti in un capannone e sotto una tettoia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il fallimento di G&G Metal S.r.l. aveva impugnato le ordinanze con cui il Sindaco del Comune di Fagnano Olona aveva ordinato, in solido con il Fallimento INSA S.r.l., la messa in sicurezza di detersivi e la rimozione e lo smaltimento di residui tensioattivi non ionici e altri ausiliari presenti presso un immobile di proprietà della società INSA S.r.l. Il testo della sentenza non espone i motivi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per una vicenda processuale sopravvenuta.
La decisione
Il giudizio era stato interrotto con ordinanza n. 3311 del 16 ottobre 2025, dopo il deposito della dichiarazione relativa all'estinzione della persona giuridica ricorrente, conseguente alla chiusura della procedura fallimentare e alla cancellazione della società dal Registro delle imprese. Poiché il processo non è stato proseguito o riassunto secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 80, commi 2 e 3, c.p.a., il TAR ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione delle peculiarità della controversia e della natura della pronuncia.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
considerato che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell’interruzione del processo
L'interruzione del processo è stata dichiarata in conseguenza dell'estinzione della persona giuridica ricorrente.
artt. 299 e ss. c.p.c.
non resta al Collegio che dare atto dell’interruzione del processo
Le disposizioni civilistiche sull'interruzione del processo sono state richiamate per la vicenda estintiva della parte ricorrente.
art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.
il processo deve essere proseguito o riassunto secondo le modalità ivi indicate
Dopo l'interruzione, il processo deve essere proseguito o riassunto nei termini e secondo le modalità previste dalla norma; il mancato adempimento determina l'estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
Ne discende la estinzione del giudizio ex art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
Il giudizio è dichiarato estinto per mancata prosecuzione o riassunzione nei termini successivi all'interruzione.
Massime di principio
- Quando il processo amministrativo è interrotto per l'estinzione della persona giuridica ricorrente, esso deve essere proseguito o riassunto nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.; in mancanza, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
Come è indicizzato
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