Ordinanza n. 128/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: -dell’ordinanza n. 38 del 27/11/25, recante ordine di demolizione e rimessione in pristino stato relativi alla pratica edilizia n. 665/22 presentata dai sigg.ri Dario Donato Moranduzzo e Giulia Rettori notificata in data 27/11/25.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino relativa a opere oggetto di pratica edilizia SCIA n. 665/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (corresponsabile edilizio)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale n. 38 del 27 novembre 2025, recante ordine di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge soltanto che il ricorrente è stato individuato quale soggetto corresponsabile ai sensi dell'art. 29 d.P.R. n. 380/2001 e che l'ordine riguarda opere riconducibili alla pratica edilizia SCIA n. 665/2022.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino fino alla definizione del giudizio di merito. La decisione è fondata sul periculum in mora: nel bilanciamento degli interessi coinvolti, il Collegio ha ritenuto meritevole di apprezzamento il pregiudizio derivante al privato dall'esecuzione del provvedimento, tenuto conto del termine previsto per l'esecuzione della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi. L'accoglimento è disposto salva e impregiudicata ogni ulteriore decisione sul merito. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica di marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale prevista dall'art. 55 c.p.a.
art. 29 d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è richiamata per qualificare il ricorrente quale soggetto corresponsabile degli interventi edilizi oggetto dell'ordine di demolizione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l'esecuzione di un ordine di demolizione e ripristino può essere sospesa quando il pregiudizio derivante dall'immediata esecuzione, valutato in relazione al termine assegnato per demolire e ripristinare i luoghi, risulti meritevole di apprezzamento all'esito del bilanciamento degli interessi coinvolti.
- L'accoglimento della domanda cautelare per ragioni di periculum in mora non anticipa la decisione sulla fondatezza delle censure di merito, che resta espressamente impregiudicata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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