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Sentenza

Sentenza n. 6033/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di diniego del visto di ingresso per motivi di studio n. 1185 adottato dall’Ambasciata d’Italia in Libano in data31/10/2025;

Giustizia amministrativa202600832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio adottato dall’Ambasciata d’Italia in Libano

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il Ministero ha eccepito la nullità della procura alle liti, deducendo che essa era stata rilasciata all’estero senza il rispetto delle formalità prescritte. Il TAR ha rilevato d’ufficio il possibile profilo di inammissibilità e ha esaminato la validità della procura. La procura risultava redatta come scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal difensore, ma indicava quale luogo e data di sottoscrizione Roma, 29 dicembre 2025. Considerato che il ricorrente agiva proprio per ottenere l’ingresso in Italia e non aveva dimostrato di trovarsi in Italia alla data indicata, il Collegio ha ritenuto che la firma fosse stata raccolta presso la residenza del ricorrente in Libano. La sottoscrizione non risultava pertanto validamente autenticata o certificata secondo la legge processuale italiana. Il difensore non avrebbe potuto esercitare all’estero il potere di autenticazione conferitogli dalla legge processuale italiana; inoltre, dalla procura non emergevano gli elementi tipici dell’autenticazione, consistenti nell’accertamento dell’identità del sottoscrittore e nella sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito del diniego del visto. Ha affermato che il processo amministrativo italiano è regolato dalla legge italiana e che la procura speciale alle liti deve rispettare le forme previste dall’art. 83 c.p.c., applicabile al processo amministrativo, nonché i requisiti dell’autenticazione previsti dall’art. 2703 c.c. Il potere certificativo del difensore opera soltanto entro il territorio nazionale e la sottoscrizione del cliente e l’attestazione della sua autenticità devono avvenire nel medesimo contesto spazio-temporale e in Italia. L’invalidità della procura determina la mancanza di una valida sottoscrizione del ricorso ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.; il ricorso è quindi nullo ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a. e inammissibile ai sensi del combinato disposto delle due norme. Il vizio è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della questione e per la prossimità temporale della pronuncia dell’Adunanza Plenaria richiamata dal TAR.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218

    Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana

    La procura utilizzata in un giudizio svolto in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte legittimata a difendersi in proprio oppure dal difensore munito di procura speciale.

  • art. 83, commi 1 e 3, c.p.c.

    La procura speciale alle liti deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; può anche essere apposta in calce o a margine dell’atto difensivo, o su foglio separato congiunto materialmente, con certificazione dell’autografia da parte del difensore.

    La procura speciale può essere autenticata dal difensore nei casi previsti dalla norma, ma il relativo potere certificativo è territorialmente limitato al territorio nazionale.

  • art. 2703 c.c.

    L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.

    L’autenticazione richiede l’accertamento dell’identità del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale; tali elementi devono risultare dalla procura.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Il difetto relativo alla valida instaurazione del giudizio può essere rilevato d’ufficio.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    La mancanza della sottoscrizione richiesta per il ricorso determina la nullità dell’atto introduttivo.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 73 c.p.a.

    Il TAR ha previamente avvisato le parti del possibile rilievo d’ufficio del profilo di inammissibilità relativo alla procura.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo italiano, la procura alle liti utilizzata nel giudizio è regolata dalla legge processuale italiana anche quando sia stata rilasciata all’estero.
  • Il potere del difensore di autenticare o certificare la sottoscrizione della procura speciale, conferito dalla legge processuale italiana, può essere esercitato soltanto nel territorio della Repubblica; la sottoscrizione del cliente e la relativa attestazione devono avvenire nel medesimo contesto spazio-temporale e in Italia.
  • Ai fini dell’autenticazione della procura, devono risultare l’accertamento dell’identità del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale o del soggetto abilitato all’autenticazione secondo la legge applicabile.
  • L’invalidità della procura speciale impedisce di qualificare come valida sottoscrizione del ricorso quella apposta dal difensore; ne deriva la nullità del ricorso e la sua inammissibilità ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
  • Il difetto di valida procura e di conseguente sottoscrizione del ricorso, impedendo il collegamento giuridico dell’atto al ricorrente, può essere rilevato d’ufficio e preclude l’esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereNullità del provvedimentoPrincipio di legalità e tipicità

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