Cassazione Civile, Ordinanza n. 19885/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IRPEF notificati per gli anni 2000-2006 a una contribuente che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. L'Ufficio fondava la pretesa su elementi desunti dall'anagrafe tributaria: nel 2004 la contribuente aveva acquistato un immobile per euro 321.000 e, tra il 2000 e il 2005, aveva ricevuto rimesse dall'estero accreditate sui propri conti correnti per complessivi euro 374.118,46. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato gli avvisi e la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che i movimenti bancari potevano legittimamente fondare l'accertamento, con conseguente inversione dell'onere probatorio a carico della contribuente, tenuta a dimostrare che le rimesse non costituivano reddito imponibile o erano già comprese in redditi tassati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di imposte sui redditi, la presunzione legale relativa derivante dai dati dei conti bancari si estende a tutti i contribuenti; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, i versamenti hanno efficacia presuntiva nei confronti di tutti, mentre i prelevamenti la conservano solo per i titolari di reddito d'impresa. Nel caso concreto, gli accrediti dall'estero sui conti della contribuente erano idonei a fondare la pretesa tributaria in via presuntiva, con conseguente onere della contribuente di fornire prova contraria specifica e analitica sulla provenienza delle somme e sulla loro irrilevanza fiscale. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi indicati e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, d.P.R. 600/1973
"se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine"
Le risultanze dei conti bancari possono essere poste a base dell'accertamento fiscale come presunzione legale relativa; i versamenti sono presuntivamente riferibili a maggior reddito imponibile per tutti i contribuenti, salvo prova contraria specifica.
art. 2697 c.c.
La presunzione fiscale determina l'inversione dell'onere della prova: acquisiti i movimenti bancari significativi, spetta al contribuente dimostrarne la provenienza e l'irrilevanza fiscale.
art. 2728 c.c.
Una volta dimostrati i movimenti di denaro sui conti correnti, l'amministrazione è dispensata dal fornire ulteriore prova del fatto costitutivo della pretesa, operando la presunzione legale.
art. 375 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale ai sensi della disciplina camerale semplificata.
art. 380 bis 1 c.p.c.
La causa è stata fissata per la trattazione camerale secondo il rito previsto per il ricorso in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato veicolato come denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- In materia di imposte sui redditi, i versamenti bancari risultanti dai conti correnti del contribuente costituiscono una presunzione legale relativa di maggior reddito imponibile, utilizzabile dall'Ufficio anche nei confronti delle persone fisiche non imprenditrici.
- A seguito di accertamenti bancari fondati su movimenti significativi, l'Amministrazione finanziaria assolve l'onere probatorio iniziale producendo i dati dei versamenti; spetta allora al contribuente fornire prova contraria specifica, circostanziata e analitica sulla provenienza delle somme e sulla loro irrilevanza ai fini fiscali.
- La mera allegazione generica che le somme accreditate sul conto provengano da terzi o abbiano natura non imponibile non è sufficiente a superare la presunzione; occorre la dimostrazione analitica di ciascuna movimentazione contestata.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione bancaria relativa ai prelevamenti opera solo per i titolari di reddito d'impresa, mentre quella relativa ai versamenti si estende a tutti i contribuenti.
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