Sentenza del 07/06/2017 n. 14074 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, sostenendo principalmente che fosse stata notificata prima del decorso di 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità e chiedendo l'annullamento della pretesa, comprese le sanzioni. L'Agenzia delle entrate contestava invece la riduzione delle sanzioni disposta dai giudici di merito e deduceva ultrapetizione e difetto di motivazione. In Cassazione è stata inoltre rilevata d'ufficio la mancata partecipazione al giudizio di tutti i soci della società in nome collettivo, nonostante la controversia riguardasse congiuntamente IVA e IRAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili, per tardività, il controricorso e il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate. Tuttavia, ha rilevato la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, poiché tutti i soci della s.n.c. avrebbero dovuto partecipare al processo. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Milano, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti di tutti i soci, esamini nuovamente la controversia e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha quindi deciso definitivamente sulla debenza di IVA, IRAP o sanzioni.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
litisconsorzio necessario
Quando la controversia tributaria riguarda aspetti comuni e inscindibili per più soggetti, tutti i litisconsorti necessari devono partecipare al processo; in caso contrario il giudizio è nullo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b
rimessione della causa al primo giudice
Il giudice d'appello deve rimettere la causa al giudice di primo grado quando occorre integrare il contraddittorio nei confronti di soggetti necessari pretermessi.
Art. 383, ultimo comma, c.p.c.
La Corte di cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di primo grado quando il processo è nullo per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in relazione al simultaneus processus
simultaneus processus con tutti i soci
Per una società di persone, quando la controversia comprende pretese relative a tributi con effetti comuni e inscindibili, come IVA e IRAP nel caso esaminato, il processo deve svolgersi unitariamente nei confronti della società e di tutti i soci.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria riguarda una società di persone e presenta profili comuni e inscindibili tra società e soci, è necessario verificare fin dall'inizio che tutti i soci siano stati chiamati in giudizio.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina la nullità dell'intero processo, rilevabile anche d'ufficio dalla Corte di cassazione in qualunque fase.
- In presenza di tale nullità, la Corte non decide normalmente il merito della pretesa fiscale, ma annulla le sentenze precedenti e rinvia la causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio e un nuovo esame.
- Il ricorso incidentale dell'Amministrazione deve essere proposto entro il termine previsto per il controricorso quando il contribuente ha già notificato tempestivamente il ricorso principale; il rispetto del solo termine lungo per impugnare non è sufficiente.
- La decisione non equivale a una vittoria definitiva del contribuente sul tributo: il vantaggio conseguito è processuale, perché la causa deve essere nuovamente esaminata nel merito.
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