Sentenza del 09/11/2021 n. 32596 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia notificò a F.V. un avviso di accertamento per il 2008 imputandogli, in qualità di presunto socio di fatto, il 20% dei maggiori ricavi rilevati con la verifica su Auto One s.r.l. unipersonale. F.V. impugnò l'atto contestando la qualità di socio di fatto e la legittimità dell'accertamento. La CTP dichiarò inammissibile il ricorso; la CTR riformò parzialmente la decisione accedendo sul merito e ritenendo sussistente la società di fatto, utilizzando anche precedenti pronunce favorevoli all'Amministrazione relative alla società per gli anni precedenti (non ancora definitive). Il ricorrente dedusse violazioni processuali, in particolare la mancata integrazione del contraddittorio/litisconsorzio necessario con la società e con gli altri soggetti indicati come soci di fatto, oltre a censure sull'uso di pronunce non definitive e sull'omessa pronuncia sul giudicato.
La decisione
La Cassazione ha accolto il terzo motivo ritenendolo assorbente: ha affermato che, trattandosi di accertare l'esistenza di una società di fatto e la qualità di socio del ricorrente, vigeva il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti indicati come soci e della società. La CTR aveva erroneamente ritenuto non realizzabile il litisconsorzio per il diverso stato processuale degli altri giudizi; la Corte ha precisato che lo stato processuale degli altri giudizi non esclude l'obbligo di integrare il contraddittorio. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata per nullità e rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli per il riesame con preventiva costituzione del contraddittorio nei confronti della società e degli effettivi partecipanti, salvo che sia intervenuta definitiva esclusione di qualcuno di essi.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
I requisiti formali degli atti processuali sono essenziali: l'atto depositato dall'Amministrazione privo dei requisiti non è qualificabile come controricorso.
art. 366 c.p.c.
Richiama i requisiti di forma per gli atti, utilizzato per censurare l'atto di costituzione tardivo e non notificato dell'Agenzia.
art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestazione della qualificazione di socio di fatto; la Corte ha considerato la rilevanza delle condizioni di fatto e dei presupposti per l'imputazione della partecipazione societaria.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nella censura sulle decisioni fondate su elementi processuali non definitivi; attiene alle eccezioni e alle questioni da dedurre in giudizio.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Norma di riferimento per i motivi di cassazione invocati: violazione di legge e omessa pronuncia su questioni decisive; la Corte ha valutato la fondatezza dei motivi ex art. 360 comma 1 nn. 3 e 4.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nella censura per omessa pronuncia su eccezione di giudicato: riguarda i princìpi di amministrazione della giustizia e decisione di tutte le questioni proposte.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo relativo all'istruttoria e al contraddittorio; la Corte ha sancito il principio del litisconsorzio necessario quando la decisione richiede la partecipazione di più soggetti.
Giurisprudenza (Cass.) sul litisconsorzio necessario
La Corte riafferma i principi stabiliti da precedenti pronunce secondo cui, quando la decisione non può raggiungere il suo scopo senza essere resa nei confronti di tutti i soggetti interessati (es. composizione del gruppo sociale), sussiste litisconsorzio necessario e la sua violazione determina nullità del processo.
Massime di principio
- Quando una pretesa tributaria è fondata sulla qualifica di partecipante a una società di fatto, il giudizio richiede la costituzione in giudizio di tutti i soggetti indicati come soci e della società stessa: la loro mancata chiamata costituisce nullità per violazione del litisconsorzio necessario.
- Lo stato processuale o l'esistenza di giudizi autonomi promossi da altri potenziali litisconsorti non esime il giudice dall'obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti la cui posizione sia decisiva per la decisione.
- L'Amministrazione non può ritenere chiusa la questione sulla base di pronunce non definitive di altri giudizi se tali pronunce non sono divenute definitive; l'uso di decisioni non passate in giudicato non supplisce all'obbligo di contraddittorio con gli interessati.
- Atti processuali depositati senza i requisiti formali richiesti e non notificati non sono equiparabili a controricorsi e possono essere disattesi: le parti devono curare la regolarità formale delle costituzioni e memorie.
- In situazioni analoghe il contribuente può sollevare l'eccezione di nullità del processo per mancata integrazione del litisconsorzio necessario come difesa processuale privilegiata e potenzialmente decisiva, anche d'ufficio dal giudice.
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