Direttiva 2010/35
Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010 , in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2010/35/UE armonizza nell’Unione le regole applicabili alle attrezzature a pressione trasportabili, aggiornando la disciplina previgente alla luce della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose. Essa definisce gli obblighi di fabbricanti, importatori, distributori, proprietari e operatori, disciplina la valutazione della conformità e la rivalutazione per le attrezzature esistenti, istituisce il marchio Pi e regola autorità di notifica, organismi notificati e misure di salvaguardia. La direttiva garantisce la libera circolazione delle attrezzature conformi, consente talune misure nazionali locali e prevede termini di recepimento e applicazione differita per specifici obblighi. Abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE dal 1o luglio 2011.
Direttiva sulle attrezzature a pressione trasportabili: regole armonizzate per immissione sul mercato, uso, ispezioni, marcatura Pi, notificazione degli organismi e procedure di salvaguardia, con abrogazione della disciplina previgente.
Ambito di applicazione
Si applica alle attrezzature a pressione trasportabili definite all’articolo 2 e utilizzate per il trasporto di gas della classe 2, con alcune esclusioni e limitazioni per taluni gas/oggetti e per specifiche merci pericolose elencate nell’allegato I. Copre: nuove attrezzature di nuova fabbricazione ai fini dell’immissione sul mercato; attrezzature recanti i marchi di conformità previsti dalle direttive precedenti o dalla presente direttiva ai fini di ispezioni periodiche, intermedie, verifiche straordinarie e uso; attrezzature prive dei marchi della direttiva 1999/36/CE ai fini della rivalutazione della conformità. Non si applica alle attrezzature immesse sul mercato prima della data di attuazione della direttiva 1999/36/CE e non rivalutate, né alle attrezzature utilizzate esclusivamente per trasporti tra Stati membri e paesi terzi effettuati a norma dell’articolo 4 della direttiva 2008/68/CE. Gli Stati membri possono inoltre fissare requisiti locali per immagazzinamento a medio/lungo termine o uso locale, senza imporre requisiti supplementari alle attrezzature in sé.
Direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili
La direttiva 2010/35/UE aggiorna e sostituisce la precedente disciplina europea sulle attrezzature a pressione trasportabili, inserendola nel quadro armonizzato del trasporto interno di merci pericolose delineato dalla direttiva 2008/68/CE. L’obiettivo è duplice: rafforzare la sicurezza lungo l’intero ciclo di vita delle attrezzature e garantire la loro libera circolazione, messa a disposizione sul mercato e uso nell’Unione.
Finalità e contesto normativo
La direttiva nasce dalla necessità di coordinare la disciplina previgente con gli sviluppi tecnici e con l’estensione, operata dalla direttiva 2008/68/CE, di taluni accordi internazionali anche al trasporto nazionale. Il legislatore UE intende evitare contraddizioni tra regole di conformità, valutazione della conformità e procedure di controllo, introducendo norme più dettagliate sugli obblighi degli operatori economici e sui requisiti tecnici applicabili.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle attrezzature a pressione trasportabili definite all’articolo 2 quando sono utilizzate per il trasporto di gas della classe 2, con esclusioni per alcuni codici di classificazione e per le sostanze pericolose elencate nell’allegato I. Essa riguarda:
- le nuove attrezzature di nuova fabbricazione ai fini dell’immissione sul mercato;
- le attrezzature già recanti i marchi di conformità previsti dalle direttive precedenti o dalla presente direttiva, ai fini di ispezioni periodiche, ispezioni intermedie, verifiche straordinarie e uso;
- le attrezzature prive del marchio della direttiva 1999/36/CE ai fini della rivalutazione della conformità.
Sono escluse le attrezzature immesse sul mercato prima della data di attuazione della direttiva 1999/36/CE e non rivalutate, nonché le attrezzature utilizzate esclusivamente per trasporti tra UE e paesi terzi effettuati ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2008/68/CE. L’articolo 3 consente agli Stati membri di mantenere requisiti locali per immagazzinamento a medio o lungo termine o per uso locale, ma vieta requisiti supplementari per le attrezzature in sé.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 contiene un impianto definitorio ampio, rilevante per la pratica professionale. Tra le nozioni centrali figurano:
- fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, proprietario e operatore;
- immissione sul mercato e messa a disposizione sul mercato;
- uso, ritiro e richiamo;
- valutazione della conformità e rivalutazione della conformità;
- organismo notificato, autorità di notifica e notifica;
- marchio Pi, quale marchio di conformità unico ai fini della direttiva.
Obblighi degli operatori economici
La direttiva attribuisce responsabilità differenziate lungo la catena di fornitura.
I fabbricanti devono garantire che, al momento dell’immissione sul mercato, le attrezzature siano progettate, fabbricate e documentate in conformità ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della presente direttiva. Quando la conformità è stata dimostrata, devono apporre il marchio Pi. Devono inoltre conservare la documentazione tecnica per il periodo previsto dagli allegati, adottare misure correttive in caso di non conformità, informare le autorità competenti se l’attrezzatura presenta un rischio e cooperare con tali autorità.
I rappresentanti autorizzati, se nominati, operano entro i limiti del mandato scritto e non possono assumere gli obblighi sostanziali di progettazione, fabbricazione e predisposizione della documentazione tecnica. Possono però conservare la documentazione, fornire informazioni e cooperare con le autorità.
Gli importatori devono immettere sul mercato solo attrezzature conformi e verificare, prima dell’immissione, che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità, predisposto la documentazione tecnica, apposto il marchio Pi e corredato l’attrezzatura del certificato di conformità. Devono inoltre indicare il proprio nome e indirizzo nel certificato o allegarli, garantire condizioni di immagazzinamento e trasporto che non compromettano la conformità, conservare copia della documentazione tecnica e attivarsi in caso di non conformità o rischio.
I distributori possono mettere a disposizione solo attrezzature conformi e devono verificare la presenza del marchio Pi, del certificato di conformità e dell’indirizzo dell’importatore. Anche per essi valgono obblighi di corretta conservazione, di azione correttiva in caso di non conformità e di cooperazione con le autorità.
I proprietari devono astenersi dal mettere a disposizione o usare attrezzature non conformi, documentare le non conformità e assicurare condizioni di conservazione e trasporto che non compromettano la conformità. L’articolo 8 esclude dall’ambito di questo obbligo i privati che utilizzano le attrezzature per uso personale o domestico, tempo libero o sport.
Gli operatori, infine, devono usare soltanto attrezzature conformi e informare il proprietario e le autorità se l’attrezzatura presenta un rischio.
L’articolo 10 estende gli obblighi del fabbricante all’importatore o distributore che apponga il proprio nome o marchio commerciale o modifichi l’attrezzatura in modo da incidere sulla conformità. L’articolo 11 impone una tracciabilità minima decennale degli operatori della filiera su richiesta delle autorità di vigilanza.
Conformità, ispezioni e rivalutazione
L’articolo 12 stabilisce che le attrezzature nuove devono rispettare i requisiti di valutazione della conformità, ispezione periodica, ispezione intermedia e verifica straordinaria previsti dagli allegati della direttiva 2008/68/CE e dai capi III e IV della direttiva. Le attrezzature già in uso, se rientranti nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere conformi alle specifiche della documentazione di fabbricazione e sono soggette ai controlli periodici previsti.
I certificati di conformità, rivalutazione e le relazioni di ispezione rilasciati da organismi notificati hanno validità in tutti gli Stati membri. È inoltre prevista la possibilità di valutazione separata delle parti rimovibili delle attrezzature ricaricabili con funzione diretta di sicurezza.
L’articolo 13 disciplina la rivalutazione della conformità per le attrezzature fabbricate e messe in funzione prima della data di applicazione della direttiva 1999/36/CE, secondo la procedura dell’allegato III. In caso di esito positivo, si applica il marchio Pi secondo le regole dell’allegato stesso.
Marchio Pi
Il marchio Pi è il fulcro del sistema di conformità. Gli articoli 14 e 15 stabiliscono che:
- può essere apposto solo dal fabbricante o, nei casi di rivalutazione, secondo le modalità dell’allegato III;
- è l’unico marchio che attesta la conformità ai requisiti applicabili;
- non può essere accompagnato da segni o iscrizioni idonei a confondere il significato del marchio;
- deve essere visibile, leggibile e permanente;
- ha un’altezza minima di 5 mm, ridotta a 2,5 mm per attrezzature con diametro pari o inferiore a 140 mm;
- deve precedere l’immissione sul mercato delle nuove attrezzature;
- è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato intervenuto nelle ispezioni iniziali e nel collaudo, oppure, per le ispezioni periodiche/intermedie, dal numero dell’organismo responsabile.
L’articolo 14, paragrafo 7, impone agli Stati membri di far rispettare le norme sul marchio Pi e di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse, per le infrazioni gravi, eventuali sanzioni penali.
Libera circolazione e ruolo delle autorità nazionali
L’articolo 16 dispone che, salvo le procedure di salvaguardia e il regolamento (CE) n. 765/2008, nessuno Stato membro può vietare, limitare o ostacolare la libera circolazione, la messa a disposizione sul mercato e l’uso di attrezzature conformi. Si tratta di una garanzia centrale per il mercato interno, temperata però dal potere degli Stati di intervenire in presenza di rischi.
Autorità di notifica e organismi notificati
Il capo IV disciplina in modo dettagliato il sistema di valutazione indipendente.
Gli Stati membri devono designare un’autorità di notifica responsabile della valutazione, notifica e vigilanza degli organismi notificati. Possono affidare tali compiti all’organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. L’autorità deve operare in assenza di conflitti di interesse, con obiettività, imparzialità, riservatezza e personale competente sufficiente.
Gli organismi notificati devono essere organismi di ispezione conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della presente direttiva, avere personalità giuridica, partecipare alla standardizzazione pertinente e al gruppo settoriale di coordinamento. La domanda di notifica deve indicare attività, procedure, tipologie di attrezzature e includere il certificato di accreditamento.
La notifica avviene per via elettronica alla Commissione e agli altri Stati membri; l’organismo può operare solo se non vi sono obiezioni entro due settimane. La Commissione assegna il numero di identificazione e pubblica l’elenco aggiornato degli organismi notificati.
In caso di perdita dei requisiti, la notifica può essere limitata, sospesa o ritirata; lo Stato membro deve assicurare la gestione delle pratiche pendenti da parte di altro organismo notificato o la loro messa a disposizione delle autorità. La Commissione può indagare sulla competenza degli organismi e chiedere misure correttive, incluso il ritiro della notifica.
Gli organismi notificati devono operare entro le condizioni della notifica, eseguire le rivalutazioni secondo l’allegato III e sono autorizzati a operare in tutti gli Stati membri, restando tuttavia soggetti alla vigilanza dell’autorità che li ha notificati. Devono inoltre informare l’autorità di notifica di rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri di certificati, di variazioni del loro ambito di attività e delle richieste ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato.
Scambio di esperienze e coordinamento
La Commissione organizza uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali responsabili della politica di notifica e della vigilanza del mercato. Inoltre garantisce il corretto funzionamento di un gruppo settoriale di organismi notificati, al quale gli organismi notificati designati dagli Stati membri devono partecipare direttamente o tramite rappresentanti.
Procedure di salvaguardia e gestione delle non conformità
Gli articoli 30-33 descrivono un articolato sistema di reazione ai rischi.
Se un’autorità di vigilanza del mercato ritiene che un’attrezzatura presenti un rischio, effettua una valutazione complessiva e, se rileva la non conformità, chiede all’operatore di adottare misure correttive, ritirare o richiamare il prodotto entro un termine ragionevole e proporzionato. Se la non conformità non è limitata al territorio nazionale, informa Commissione e Stati membri. In difetto di misure adeguate, adotta provvedimenti provvisori di divieto, limitazione, ritiro o richiamo.
Le informazioni trasmesse devono includere i dati identificativi delle attrezzature, la loro origine, la natura della non conformità e del rischio, nonché la durata delle misure adottate. Se entro due mesi non sono sollevate obiezioni, la misura nazionale si considera giustificata.
La procedura unionale dell’articolo 31 prevede che, in caso di obiezioni o di possibile contrasto con il diritto dell’Unione, la Commissione consulti gli Stati membri e gli operatori interessati, valuti la misura e decida se sia giustificata. Se lo è, tutti gli Stati membri devono ritirare dal mercato le attrezzature non conformi; se non lo è, lo Stato membro interessato deve ritirarla.
L’articolo 32 disciplina il caso in cui un’attrezzatura sia conforme ma presenti comunque un rischio: anche in questo caso lo Stato membro può chiedere misure correttive, ritiro o richiamo, e la Commissione valuta la misura nazionale.
L’articolo 33 riguarda la non conformità formale, includendo l’apposizione irregolare o l’assenza del marchio Pi, la mancanza o incompletezza della documentazione tecnica e la violazione dei requisiti degli allegati. Se la non conformità persiste, lo Stato membro deve adottare misure per limitare o vietare la commercializzazione, oppure per ottenere il richiamo o il ritiro.
Disposizioni transitorie, equivalenze e recepimento
L’articolo 34 consente agli Stati membri di mantenere le disposizioni nazionali elencate nell’allegato II. Tali misure transitorie riguardano, in particolare, i dispositivi di collegamento e i codici di colore, nonché norme più severe per i paesi con temperatura ambiente regolarmente inferiore a –20 °C; in quest’ultimo caso, il marchio Pi può essere accompagnato dall’indicazione «–40 °C» o altra marcatura pertinente approvata dall’autorità competente.
L’articolo 40 riconosce l’equivalenza dei certificati di omologazione e di esame CE rilasciati sotto la precedente disciplina rispetto ai certificati di approvazione del tipo previsti dagli allegati della direttiva 2008/68/CE, consentendone il trattamento secondo le disposizioni sul riconoscimento temporaneo. Consente inoltre la prosecuzione dell’uso di determinati rubinetti e accessori marcati ai sensi della direttiva 97/23/CE.
L’articolo 41 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto dei capi II e V da parte degli operatori economici e di dare esecuzione agli articoli 12-15.
Termine di recepimento e applicazione differita
L’articolo 42 prevede che gli Stati membri recepiscano la direttiva entro il 30 giugno 2011 e informino immediatamente la Commissione. I provvedimenti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Sono previsti due differimenti specifici:
- l’articolo 21, paragrafo 2, lettera d), deve applicarsi non oltre il 1o gennaio 2012;
- le disposizioni nazionali devono applicarsi ai recipienti a pressione, ai rubinetti e agli altri accessori utilizzati per il trasporto dei numeri ONU 1745, 1746 e 2495 a decorrere dal 1o luglio 2013 al più tardi.
Abrogazione e data di entrata in vigore
L’articolo 39 abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE a decorrere dal 1o luglio 2011. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri ne sono i destinatari.
Disposizioni principali
Oggetto e obiettivo generale
L’articolo 1, paragrafo 1, stabilisce norme dettagliate per migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili nell’Unione. Il quadro è costruito in coordinamento con la direttiva 2008/68/CE e con i requisiti tecnici dei relativi allegati.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 1, paragrafi 2-4, delimita il campo di applicazione per nuove attrezzature, per attrezzature già conformi e per quelle da rivalutare; esclude le attrezzature immesse sul mercato prima della direttiva 1999/36/CE non rivalutate e quelle utilizzate esclusivamente per trasporti tra UE e paesi terzi ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2008/68/CE.
Definizioni chiave e marchio Pi
L’articolo 2 definisce le categorie di operatori economici, la nozione di attrezzature a pressione trasportabili, immissione sul mercato, messa a disposizione, uso, ritiro, richiamo, valutazione della conformità, rivalutazione della conformità, organismo notificato, notifica e vigilanza del mercato. Definisce inoltre il marchio Pi come attestazione della conformità ai requisiti applicabili.
Requisiti locali e discrezionalità nazionale
L’articolo 3 consente agli Stati membri di stabilire requisiti locali per immagazzinamento a medio o lungo termine o uso locale delle attrezzature, ma vieta l’introduzione di requisiti supplementari sulle attrezzature stesse.
Obblighi di fabbricanti, importatori, distributori, proprietari e operatori
Gli articoli 4-9 impongono obblighi di conformità, conservazione della documentazione, cooperazione con le autorità, apposizione del marchio Pi, verifica dei certificati e gestione delle non conformità. I fabbricanti devono progettare, fabbricare e documentare la conformità; importatori e distributori devono verificare la presenza del marchio Pi e del certificato di conformità; i proprietari devono non mettere a disposizione o usare attrezzature non conformi e documentare le non conformità; gli operatori devono usare solo attrezzature conformi.
Responsabilità assimilata del distributore/importatore al fabbricante
L’articolo 10 prevede che importatori o distributori siano considerati fabbricanti quando immettono sul mercato le attrezzature con il proprio nome o marchio commerciale, oppure quando le modificano in modo da poter incidere sulla conformità.
Tracciabilità degli operatori economici
L’articolo 11 impone agli operatori economici di identificare, per almeno dieci anni, i fornitori e i destinatari delle attrezzature su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato.
Conformità, valutazione e validità transfrontaliera
L’articolo 12 stabilisce che le nuove attrezzature devono rispettare i requisiti di valutazione della conformità, ispezioni periodiche, intermedie e verifiche straordinarie previsti dagli allegati della direttiva 2008/68/CE e dai capi III e IV della direttiva. I certificati e le relazioni rilasciati da organismi notificati sono validi in tutti gli Stati membri.
Rivalutazione della conformità delle attrezzature esistenti
L’articolo 13 disciplina la rivalutazione delle attrezzature fabbricate e messe in funzione prima della data di applicazione della direttiva 1999/36/CE, secondo l’allegato III, con apposizione del marchio Pi conformemente a tale allegato.
Regole sul marchio Pi
Gli articoli 14 e 15 prevedono che il marchio Pi sia l’unico marchio attestante la conformità, sia apposto solo nelle ipotesi previste, in modo visibile, leggibile e permanente, e sia accompagnato dal numero di identificazione dell’organismo notificato. Sono fissate dimensioni minime di 5 mm, o 2,5 mm per diametro pari o inferiore a 140 mm, nonché regole specifiche per bombole precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE.
Libera circolazione
L’articolo 16 vieta agli Stati membri, salve le procedure di salvaguardia e il regolamento (CE) n. 765/2008, di vietare, limitare o ostacolare la libera circolazione, la messa a disposizione sul mercato e l’uso di attrezzature conformi.
Autorità di notifica e requisiti di imparzialità
Gli articoli 17-19 disciplinano la designazione dell’autorità di notifica, la possibilità di affidare valutazione e vigilanza all’organismo nazionale di accreditamento, i requisiti di indipendenza, obiettività, riservatezza e competenza, nonché l’obbligo di informare la Commissione sulle procedure nazionali.
Organismi notificati: requisiti, notifica e vigilanza
Gli articoli 20-29 disciplinano i requisiti per gli organismi notificati, la domanda di notifica, la procedura di notifica alla Commissione e agli Stati membri, l’assegnazione del numero di identificazione, le modifiche, la contestazione della competenza, gli obblighi operativi e informativi, lo scambio di esperienze e il coordinamento settoriale. La notifica produce effetti solo in assenza di obiezioni entro due settimane.
Procedure di salvaguardia e gestione dei rischi
Gli articoli 30-33 prevedono la valutazione nazionale delle attrezzature che presentano un rischio o una non conformità, la cooperazione degli operatori, misure correttive, informazione alla Commissione e agli altri Stati membri, valutazione unionale e possibilità di misure restrittive. È prevista anche una procedura per le attrezzature conformi ma comunque rischiose e una disciplina specifica per la non conformità formale.
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed equivalenze
L’articolo 34 consente il mantenimento di alcune disposizioni nazionali elencate nell’allegato II. L’articolo 39 abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE dal 1o luglio 2011. L’articolo 40 riconosce l’equivalenza di taluni certificati e consente l’uso di specifiche marcature e accessori previsti dalla precedente disciplina.
Recepimento e termini di applicazione
L’articolo 42 impone il recepimento entro il 30 giugno 2011 e richiede il rinvio alla direttiva nei provvedimenti nazionali. Lo stesso articolo stabilisce che l’articolo 21, paragrafo 2, lettera d), si applichi entro il 1o gennaio 2012 e che le disposizioni si applichino ai recipienti e accessori per i numeri ONU 1745, 1746 e 2495 dal 1o luglio 2013. L’articolo 43 fissa l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
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