Direttiva 2010/38
Direttiva 2010/38/UE della Commissione, del 18 giugno 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2010/38/UE modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo il fluoruro di solforile nell’allegato I, con effetti sulla possibilità di autorizzare in tutta l’Unione i prodotti fitosanitari che lo contengono. L’iscrizione è accompagnata da condizioni tecniche e di sicurezza molto specifiche, oltre che dall’obbligo di trasposizione e di revisione delle autorizzazioni nazionali entro termini determinati. La direttiva impone inoltre ulteriori informazioni scientifiche al notificante su aspetti relativi ai residui, alle concentrazioni atmosferiche e alla durata atmosferica della sostanza.
Iscrizione del fluoruro di solforile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con condizioni specifiche di impiego e obblighi di riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e concerne i prodotti fitosanitari contenenti fluoruro di solforile come sostanza attiva. L’intervento riguarda l’aggiornamento dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, nonché il recepimento nazionale e il riesame delle autorizzazioni in corso di validità per i prodotti autorizzati contenenti detta sostanza. Sono espressamente limitati gli usi autorizzabili: soltanto come insetticida o nematocida (fumigante), per utilizzatori professionali in strutture sigillabili, vuote o, nei casi in cui le condizioni d’uso lo consentano, con possibile esposizione dei consumatori.
Iscrizione del fluoruro di solforile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2010/38/UE della Commissione interviene nel quadro della disciplina sui prodotti fitosanitari per iscrivere il fluoruro di solforile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’iscrizione discende dall’esito della valutazione scientifica effettuata sugli impieghi proposti e dal successivo esame in seno agli Stati membri, all’EFSA e al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Finalità e contesto regolatorio
Secondo i considerando, le analisi condotte hanno consentito di ritenere che i prodotti fitosanitari contenenti fluoruro di solforile soddisfino in generale i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, almeno per gli impieghi esaminati nel rapporto di riesame. L’iscrizione nell’allegato I consente quindi, in linea di principio, il rilascio di autorizzazioni nei vari Stati membri, ma subordinatamente al rispetto delle condizioni tecniche e di sicurezza fissate dall’atto.
Ambito di applicazione e uso consentito
L’allegato aggiunto alla direttiva definisce in modo puntuale il perimetro applicativo della sostanza:
- sono ammessi soltanto gli usi come insetticida o nematocida (fumigante);
- gli impieghi sono limitati agli utilizzatori professionali;
- l’uso è consentito in strutture sigillabili, vuote;
- in alternativa, possono essere autorizzati casi in cui le condizioni d’uso ammettano l’esposizione dei consumatori.
Condizioni scientifiche e misure di tutela
La parte B della voce inserita nell’allegato I richiede che, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, si tenga conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluoruro di solforile, comprese le appendici I e II adottate definitivamente l’11 maggio 2010. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a tre profili di rischio:
- il rischio derivante dal fluoruro inorganico nei prodotti contaminati, quali farina, crusca e granaglie rimaste nel macchinario per la macinazione o nei silo del mulino; occorre evitare che tali prodotti entrino nella catena alimentare umana o animale;
- il rischio per operatori e lavoratori, in particolare al rientro in strutture fumigate dopo l’aerazione; sono necessarie misure che garantiscano l’uso di autorespiratori o di DPI adeguati;
- il rischio per gli astanti, rispetto ai quali deve essere prevista un’adeguata zona di interdizione intorno alla struttura sottoposta a fumigazione.
La stessa parte B precisa che le condizioni di autorizzazione devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
Obblighi informativi aggiuntivi
L’iscrizione non esaurisce gli obblighi informativi. La direttiva richiede che il notificante trasmetta ulteriori dati di conferma su tre punti specifici:
- le condizioni di lavorazione relative alla macinatura necessarie ad assicurare che i residui di ione fluoruro nella farina, nella crusca e nelle granaglie non superino i livelli di fondo naturale;
- le concentrazioni troposferiche di fluoruro di solforile, con aggiornamento regolare delle misurazioni e limite di individuazione di almeno 0,5 ppt, pari a 2,1 ng di fluoruro di solforile/m3 di troposfera;
- le stime della durata atmosferica di fluoruro di solforile basate su uno scenario corrispondente alla peggiore delle ipotesi rispetto al potenziale di riscaldamento globale.
Tali informazioni devono essere trasmesse entro il 31 agosto 2012.
Recepimento e applicazione negli Stati membri
La direttiva impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 28 febbraio 2011. Le misure devono essere immediatamente comunicate alla Commissione insieme a una tavola di concordanza e devono applicarsi dal 1° marzo 2011. Gli Stati membri possono scegliere le modalità del rinvio alla direttiva nella normativa interna, purché il riferimento sia esplicito o accompagnato dalla pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari
Entro il 28 febbraio 2011 gli Stati membri devono modificare o ritirare, se necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti fluoruro di solforile. In questa verifica devono accertare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relative al fluoruro di solforile, tranne quelle della parte B della voce specifica;
- il possesso, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme all’allegato II, nel rispetto dell’articolo 13, paragrafo 2.
Per i prodotti contenenti fluoruro di solforile come unica sostanza attiva, oppure come sostanza tra più attive già iscritte entro il 31 agosto 2010, è previsto un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. Se, all’esito del riesame, il prodotto rispetta le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), gli Stati membri devono, ove necessario, modificare o revocare l’autorizzazione:
- entro il 29 febbraio 2012 per i prodotti con unica sostanza attiva;
- entro il 29 febbraio 2012 oppure entro il termine più lungo fissato dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze, per i prodotti in combinazione.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il 1° settembre 2010. Essa è rivolta agli Stati membri e produce effetti nel contesto dell’armonizzazione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fluoruro di solforile.
Disposizioni principali
Iscrizione del fluoruro di solforile nell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato della direttiva, con iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile. Nell’allegato è indicato il numero 311, la purezza > 994 g/kg, la data di entrata in vigore dell’iscrizione al 1° novembre 2010 e la scadenza al 31 ottobre 2020.
Recepimento nazionale e data di applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 28 febbraio 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione con una tavola di concordanza. Tali disposizioni si applicano dal 1° marzo 2011 e devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da un siffatto riferimento alla pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o ritirare, se necessario, entro il 28 febbraio 2011, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti fluoruro di solforile. In tale verifica devono accertare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relative al fluoruro di solforile, ad eccezione della parte B della voce specifica, e la disponibilità da parte del titolare dell’autorizzazione di un fascicolo conforme all’allegato II, nel rispetto dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
Riesame approfondito per prodotti con fluoruro di solforile
L’articolo 3, paragrafo 2, prevede una deroga: ogni prodotto autorizzato contenente fluoruro di solforile come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive iscritte entro il 31 agosto 2010 deve essere riesaminato secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce relativa al fluoruro di solforile. Se il prodotto rispetta le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), gli Stati membri devono, ove necessario, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 29 febbraio 2012 per i prodotti con unica sostanza attiva; per i prodotti in combinazione con altre sostanze, entro il 29 febbraio 2012 oppure entro il termine più lungo previsto dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze nell’allegato I.
Condizioni specifiche di impiego e misure di mitigazione
Nell’allegato, parte A, l’uso è limitato agli impieghi come insetticida o nematocida (fumigante), riservati agli utilizzatori professionali in strutture sigillabili, vuote, oppure, nei casi in cui le condizioni d’uso lo consentano, con esposizione dei consumatori. Nella parte B si richiede che, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si tenga conto del rapporto di riesame e delle sue appendici, con attenzione particolare ai rischi da fluoruro inorganico nei prodotti contaminati, ai rischi per operatori, lavoratori e astanti, e all’esigenza di misure di attenuazione del rischio, inclusa una zona di interdizione e l’uso di autorespiratori o DPI adeguati.
Ulteriori informazioni obbligatorie del notificante
La parte B dell’allegato impone agli Stati membri interessati di garantire che il notificante trasmetta alla Commissione ulteriori dati di conferma, in particolare sulle condizioni di lavorazione relative alla macinatura per evitare residui di ione fluoruro superiori ai livelli di fondo naturale, sulle concentrazioni troposferiche di fluoruro di solforile con aggiornamento regolare delle misurazioni e limite di individuazione di almeno 0,5 ppt (pari a 2,1 ng di fluoruro di solforile/m3 di troposfera), e sulle stime della durata atmosferica basate sul peggior scenario rispetto al potenziale di riscaldamento globale. Tali informazioni devono essere trasmesse entro il 31 agosto 2012.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° settembre 2010. L’articolo 5 precisa che gli Stati membri ne sono destinatari.
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