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Direttiva 2010/39

Direttiva 2010/39/UE della Commissione, del 22 giugno 2010 , che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32010L0039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per precisare le condizioni specifiche applicabili a sei sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari. Pur confermando in linea generale che tali sostanze soddisfano i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), vengono imposti agli Stati membri obblighi di particolare attenzione in sede di autorizzazione e, per i notificanti, obblighi di presentazione di ulteriori studi e informazioni. La direttiva fissa inoltre termini precisi di trasposizione e di presentazione dei dati di conferma.

Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per fissare condizioni specifiche di iscrizione e ulteriori richieste informative per clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen, già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Incide sugli Stati membri in sede di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e sui notificanti di tali sostanze, con particolare riguardo agli impieghi esaminati nei rapporti di riesame della Commissione. Non introduce un regime generale nuovo, ma integra le condizioni specifiche per l'inclusione delle sostanze e gli obblighi di presentazione di dati di conferma.

Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per sei sostanze attive fitosanitarie

La direttiva interviene sulla disciplina europea dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificando l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per le sostanze attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen. L'atto recepisce le conclusioni dell'EFSA e dei rapporti di riesame adottati l'11 maggio 2010, confermando in generale l'iscrizione delle sostanze, ma subordinandola a specifiche cautele e a ulteriori dati di conferma su profili tossicologici, ambientali ed ecotossicologici.

Finalità e contesto regolatorio

La Commissione chiarisce che, sulla base delle valutazioni scientifiche disponibili, i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze considerate possono essere ritenuti, in linea generale, conformi ai requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, nei limiti degli impieghi esaminati nei rapporti di riesame. Tuttavia, per alcune sostanze risultano necessari obblighi ulteriori: prestare particolare attenzione a determinati rischi in sede di autorizzazione e richiedere al notificante studi o informazioni complementari. La modifica dell'allegato I è quindi funzionale a tradurre in condizioni operative le conclusioni scientifiche e a mantenere sotto controllo i rischi residui.

Ambito di applicazione

L'intervento riguarda i prodotti fitosanitari contenenti le sei sostanze attive elencate e, sul piano soggettivo, coinvolge soprattutto gli Stati membri competenti al rilascio delle autorizzazioni nazionali e i notificanti delle sostanze. Sul piano territoriale, la direttiva è destinata agli Stati membri dell'Unione ed è qualificata come testo rilevante ai fini del SEE. L'effetto non è uniforme e astratto, ma si concretizza nelle condizioni da applicare ai prodotti autorizzati e negli obblighi di trasmissione di dati tecnici alla Commissione.

Obblighi generali degli Stati membri

Gli Stati membri devono applicare i principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE tenendo conto delle conclusioni dei rapporti di riesame, in particolare delle appendici I e II nella versione definitiva adottata il 11 maggio 2010. In sede di autorizzazione, devono verificare elementi specifici per ciascuna sostanza, quali:

  • la correttezza della specificazione della sostanza tecnica rispetto al materiale effettivamente commercializzato;
  • la comparazione e verifica del materiale di prova usato nei dossier tossicologici;
  • la protezione degli operatori, dei lavoratori e, ove necessario, l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale;
  • la tutela di organismi acquatici, terrestri, artropodi non bersaglio, api e impollinatori;
  • il rischio di contaminazione delle acque sotterranee o freatiche;
  • l'adozione, se del caso, di misure di attenuazione dei rischi e di programmi di monitoraggio.

Clofentezina

Per la clofentezina, oltre alla conferma della specificazione tecnica e alla protezione di operatori/lavoratori e organismi non bersaglio, gli Stati membri devono prestare attenzione al rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza. È imposto al notificante di presentare entro il 31 luglio 2011 un programma di monitoraggio sul rischio di dispersione atmosferica a lunga distanza e sui correlati rischi ambientali; i risultati devono essere trasmessi entro il 31 luglio 2013 allo Stato membro relatore e alla Commissione. Inoltre, devono essere presentati entro il 30 giugno 2012 studi di conferma sulla valutazione tossicologica ed ambientale dei metaboliti della sostanza.

Diflubenzurone

Per il diflubenzurone la valutazione deve concentrarsi sulla protezione degli organismi acquatici, terrestri e degli artropodi non bersaglio, comprese le api. Le condizioni d'impiego devono includere, se opportuno, misure di attenuazione dei rischi. Il notificante è tenuto a presentare entro il 30 giugno 2011 studi supplementari sulla potenziale rilevanza tossicologica dell'impurità e del metabolita 4-cloroanilina (PCA).

Lenacil

Per il lenacil la direttiva pone particolare enfasi sul rischio per gli organismi acquatici, specialmente alghe e piante acquatiche, e sulla protezione delle acque freatiche nelle aree sensibili per suolo e clima. Le condizioni di autorizzazione devono prevedere misure di attenuazione, come zone cuscinetto tra aree trattate e corpi idrici superficiali, e, se del caso, programmi di monitoraggio nelle aree vulnerabili per verificare il rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte dei metaboliti IN-KF 313, M1, M2 e M3.

Inoltre, il notificante deve fornire entro il 30 giugno 2012:

  • informazioni di conferma sull'identità e caratterizzazione dei metaboliti del suolo Polar B e Polars e dei metaboliti M1, M2 e M3 rilevati con gli studi lisimetrici;
  • dati di conferma sulle colture a rotazione, compresi possibili effetti fitotossici.

Se una decisione di classificazione ai sensi della direttiva 67/548/CEE mette in luce ulteriori esigenze informative sulla rilevanza dei metaboliti IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B e Polars, gli Stati membri interessati devono richiedere tali informazioni al notificante entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione.

Ossadiazone

Per l'ossadiazone gli Stati membri devono considerare il rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte del metabolita AE0608022, in particolare quando la sostanza è applicata in condizioni di anaerobiosi prolungata o in aree vulnerabili per suolo o clima. Le condizioni di autorizzazione devono includere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Il notificante deve presentare entro il 30 giugno 2012:

  • studi supplementari sulla potenziale rilevanza tossicologica dell'impurità nella specificazione tecnica proposta;
  • informazioni per chiarire la presenza del metabolita AE0608033 in colture primarie e a rotazione;
  • ulteriori sperimentazioni sulle colture a rotazione, relative a radici commestibili e cereali, e uno studio di metabolismo sui ruminanti per confermare la valutazione del rischio per i consumatori;
  • informazioni aggiuntive per rivalutare il rischio per gli uccelli e i mammiferi che si nutrono di lombrichi, nonché il rischio a lungo termine per i pesci.

Picloram

Per il picloram il punto critico è il rischio di contaminazione delle acque freatiche in zone sensibili per suolo o caratteristiche climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il notificante deve trasmettere entro il 30 giugno 2012:

  • informazioni supplementari per confermare che il metodo analitico di controllo usato nelle sperimentazioni sui residui quantifichi correttamente i residui di picloram e dei suoi coniugati;
  • uno studio di fotolisi nel suolo per confermare la valutazione della degradazione del picloram.

Piriprossifen

Per il piriprossifen gli Stati membri devono prestare attenzione alla sicurezza degli operatori e al rischio per gli organismi acquatici, imponendo, se necessario, adeguati dispositivi di protezione individuale e misure di attenuazione dei rischi.

Il notificante deve presentare entro il 30 giugno 2012 informazioni supplementari che confermino la valutazione del rischio su due punti:

  • il rischio del piriprossifen e del metabolita DPH-pyr per gli insetti acquatici;
  • il rischio del piriprossifen per gli impollinatori.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

La direttiva impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2010, le disposizioni necessarie per conformarsi all'atto e di comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le nuove disposizioni devono applicarsi dal 1o gennaio 2011. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Rilievi operativi per il professionista

Per gli operatori del settore, l'atto è rilevante soprattutto perché:

  • conferma l'inclusione delle sostanze nell'allegato I, ma condiziona l'autorizzazione a cautele puntuali;
  • impone la verifica della specifica tecnica e della coerenza dei materiali di prova;
  • richiede, in più casi, monitoraggi, studi supplementari e dati di conferma con scadenze precise;
  • attribuisce agli Stati membri un margine di discrezionalità nell'individuare misure di attenuazione e, ove necessario, nell'imporre ulteriori informazioni in funzione delle decisioni di classificazione o delle caratteristiche locali di suolo e clima.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l'allegato della direttiva. Le sostanze interessate sono clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen.

Conferma dell'idoneità generale e condizioni specifiche

Nei considerando si afferma che, tenendo conto delle conclusioni EFSA e dei rapporti di riesame, i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze indicate possono ritenersi, in linea generale, conformi ai requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. Tuttavia, per ciascuna sostanza sono imposte disposizioni specifiche nella parte B dell'allegato I, con attenzione particolare ad alcuni rischi e con eventuali misure di attenuazione.

Obblighi degli Stati membri in sede di autorizzazione

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione, nelle valutazioni e autorizzazioni nazionali, a specifici profili di rischio: operatori e lavoratori, organismi acquatici e terrestri, artropodi non bersaglio e api, impollinatori, organismi del suolo, acque sotterranee/freatiche, uccelli e mammiferi che si nutrono di lombrichi. Le condizioni di autorizzazione devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi e, per alcune sostanze, programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili.

Clofentezina: monitoraggio e studi di conferma

Per la clofentezina gli Stati membri devono garantire che il notificante presenti entro il 31 luglio 2011 un programma di monitoraggio sul rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza e sui relativi rischi ambientali; i risultati devono essere trasmessi entro il 31 luglio 2013 allo Stato membro relatore e alla Commissione. Devono inoltre essere presentati entro il 30 giugno 2012 studi di conferma sui rischi tossicologici ed ambientali dei metaboliti.

Diflubenzurone: impurità e metabolita PCA

Per il diflubenzurone gli Stati membri devono richiedere studi supplementari sulla potenziale rilevanza tossicologica dell'impurità e del metabolita 4-cloroanilina (PCA). La scadenza per la presentazione alla Commissione è fissata al 30 giugno 2011.

Lenacil: acque sotterranee, metaboliti e rotazioni colturali

Per il lenacil gli Stati membri devono porre particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici e alla protezione delle acque freatiche, introducendo se necessario zone cuscinetto, misure di attenuazione e programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili per i metaboliti IN-KF 313, M1, M2 e M3. Il notificante deve fornire entro il 30 giugno 2012 informazioni di conferma sull'identità e caratterizzazione dei metaboliti del suolo Polar B e Polars e dei metaboliti M1, M2 e M3, oltre a dati sulle colture a rotazione e sui possibili effetti fitotossici. Se la classificazione ai sensi della direttiva 67/548/CEE evidenzia ulteriori esigenze informative sulla rilevanza di metaboliti specifici, gli Stati membri devono richiederle entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione.

Ossadiazone: acque sotterranee, residui e rischi ecotossicologici

Per l'ossadiazone gli Stati membri devono prestare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte del metabolita AE0608022 in condizioni anaerobiche prolungate o in aree vulnerabili. Il notificante deve presentare entro il 30 giugno 2012 studi sull'impurità della specificazione tecnica, chiarimenti sul metabolita AE0608033, ulteriori sperimentazioni sulle colture a rotazione e uno studio di metabolismo sui ruminanti, nonché informazioni per rivalutare i rischi per uccelli, mammiferi che si nutrono di lombrichi e pesci a lungo termine.

Picloram: acque freatiche e metodo analitico

Per il picloram gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque freatiche in zone sensibili per suolo o clima, prevedendo se necessario misure di attenuazione. Il notificante deve presentare entro il 30 giugno 2012 informazioni per confermare che il metodo analitico di controllo nelle sperimentazioni sui residui quantifichi correttamente i residui di picloram e dei suoi coniugati, nonché uno studio di fotolisi nel suolo per confermare la degradazione della sostanza.

Piriprossifen: operatori, organismi acquatici e impollinatori

Per il piriprossifen gli Stati membri devono prestare attenzione alla sicurezza degli operatori e al rischio per gli organismi acquatici, imponendo se necessario dispositivi di protezione individuale e misure di attenuazione. Il notificante deve presentare entro il 30 giugno 2012 informazioni supplementari che confermino la valutazione del rischio per gli insetti acquatici rispetto al piriprossifen e al metabolita DPH-pyr, nonché per gli impollinatori rispetto al piriprossifen.

Recepimento e applicazione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicando alla Commissione il testo e una tavola di concordanza. Tali disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2011 e, al momento dell'adozione, devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore

Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasalute e sicurezza alimentaretutela dell'ambientevalutazione del rischio chimico

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