Direttiva 2010/36
Direttiva 2010/36/UE della Commissione, del 1 °giugno 2010 , che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la disciplina unionale sulla sicurezza delle navi da passeggeri, modificando la direttiva 2009/45/CE per recepire gli aggiornamenti delle convenzioni e dei codici IMO/SOLAS. Interviene su definizioni, requisiti tecnici di costruzione, stabilità, compartimentazione, protezione contro incendi, vie di fuga, mezzi di salvataggio, impianti radio ed elettrici. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro 12 mesi dall’entrata in vigore, con margini nazionali limitati soprattutto alla scelta dei mezzi di attuazione e a talune deroghe o soluzioni equivalenti previste dal testo.
Modifica la direttiva 2009/45/CE aggiornando le norme di sicurezza per le navi da passeggeri nazionali in linea con gli strumenti IMO/SOLAS più recenti
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri quanto al recepimento e, sul piano materiale, alle navi da passeggeri nuove ed esistenti delle classi A, B, C e D adibite a viaggi nazionali, nonché alle unità veloci da passeggeri e, in modo specifico, alle navi ro-ro da passeggeri e alle navi con locali di categoria speciale o con trasporto di veicoli, per quanto riguarda requisiti di costruzione, compartimentazione, stabilità, protezione antincendio, mezzi di salvataggio, impianti elettrici e radio. Il testo prevede numerose differenziazioni per classe di nave, numero di passeggeri, lunghezza, data di costruzione e per navi esistenti o nuove. Restano rilevanti le esclusioni e le deroghe espresse nell’allegato, in particolare per navi di lunghezza inferiore a 24 metri, per alcune navi esistenti di classe C e D, per casi di equivalenza di sicurezza e per deroghe autorizzabili dall’amministrazione dello Stato di bandiera.
Modifica della direttiva 2009/45/CE sulla sicurezza delle navi da passeggeri
La direttiva aggiorna la normativa dell’Unione sulle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, intervenendo sulla direttiva 2009/45/CE per recepire le evoluzioni degli strumenti IMO e della convenzione SOLAS. L’obiettivo è mantenere allineato il diritto UE agli standard internazionali più recenti, in particolare per costruzione, stabilità, protezione contro gli incendi, mezzi di salvataggio, impianti radio ed elettrici.
Obiettivi e logica dell’intervento
La Commissione evidenzia che, dopo la codificazione della disciplina precedente, sono intervenute modifiche agli strumenti internazionali pertinenti e che tali aggiornamenti devono riflettersi nelle regole europee. La direttiva mira quindi a garantire un livello uniforme e aggiornato di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, tenendo conto della diversa tipologia delle unità, della loro data di costruzione e della classe di navigazione.
Ambito di applicazione
Il testo incide sugli Stati membri, chiamati a recepirlo, e sul contenuto della direttiva 2009/45/CE, che riguarda le navi da passeggeri nuove ed esistenti delle classi A, B, C e D adibite a viaggi nazionali. Le modifiche toccano anche le unità veloci da passeggeri, le navi ro-ro da passeggeri, le navi con locali di categoria speciale e le navi che trasportano veicoli o merci pericolose. Molte disposizioni operano solo per navi nuove, oppure solo per navi costruite prima o dopo date determinate, con trattamenti differenziati in funzione di lunghezza, numero di passeggeri e data di impostazione della chiglia.
Aggiornamenti alle definizioni e ai riferimenti internazionali
L’articolo 1 sostituisce la definizione di "codice per le unità veloci (HSC Code)" all’articolo 2, lettera c), precisando che il riferimento comprende sia il codice IMO del 1994 sia quello del 2000, nelle versioni aggiornate. È inoltre modificata la definizione relativa alla velocità massima e sono aggiornati i richiami ai codici e alle risoluzioni IMO/SOLAS in varie parti dell’allegato. L’impianto complessivo del testo viene così riallineato alle convenzioni internazionali vigenti, con particolare rilievo per i codici di prova antincendio, il Fire Safety Systems Code e il codice LSA.
Recepimento e margini di discrezionalità nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è lasciata agli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Allegato I: requisiti tecnici di sicurezza
L’allegato I sostituisce integralmente gli allegati tecnici della direttiva 2009/45/CE. La disciplina è molto dettagliata e copre sia la struttura sia gli impianti di bordo.
Struttura, compartimentazione e stabilità
Le norme definiscono parametri tecnici fondamentali, tra cui galleggiamento di compartimentazione, lunghezza della nave, larghezza, immersione, bordo libero, linea limite, locale macchine e nave ro-ro da passeggeri. Viene vietata la nuova installazione di materiali contenenti amianto su tutte le navi. Per le navi costruite dal 1o gennaio 2012 sono richiesti i disegni costruttivi finali a bordo e a terra, e per le navi di classe B, C e D di lunghezza pari o superiore a 24 metri costruite dal 1o gennaio 2012 sono previsti requisiti specifici per gli apparecchi da traino e da ormeggio, con marcatura delle restrizioni d’uso.
Stabilità a nave integra e in avaria
Per le navi costruite a partire dal 1o gennaio 2009 è prevista la possibilità di applicare, in alternativa a talune regole dell’allegato, le pertinenti disposizioni del capitolo II-1 della SOLAS, come recepite nella risoluzione MSC.216(82). Per le navi nuove di lunghezza pari o superiore a 24 metri e per le navi esistenti di classi A e B, l’allegato stabilisce criteri quantitativi di stabilità a nave integra, compresi valori minimi dell’area sotto la curva GZ, del braccio di stabilità e dell’altezza metacentrica iniziale. Sono inoltre previste regole sulla compartimentazione stagna, sulla lunghezza allagabile, sul fattore di compartimentazione e sulla resistenza alla perdita di stabilità in caso di avaria, con prescrizioni specifiche per le navi ro-ro e per le navi autorizzate a trasportare oltre 400 passeggeri.
Le disposizioni disciplinano anche l’assetto della nave in condizioni di allagamento asimmetrico, i limiti di sbandamento residuo, le informazioni da fornire al comandante, la presenza di marche di immersione e l’obbligo di calcolare e verificare stabilità e assetto prima della partenza. Le navi ro-ro da passeggeri esistenti devono adeguarsi, con scadenze differenziate, ai requisiti di sopravvivenza in caso di avaria e ai requisiti speciali per le navi con più di 400 passeggeri.
Paratie, tenuta stagna e aperture nello scafo
Sono fissati requisiti per il gavone di prora, la paratia di collisione, il gavone di poppa, i doppi fondi e le aperture nel fasciame esterno. Le porte stagne devono essere di tipo e comando conformi alla lunghezza della nave, con regole specifiche per navi sopra e sotto i 24 metri. Le porte stagne principali devono poter essere chiuse dal ponte di comando entro tempi predeterminati, con indicatori di stato e allarmi. Sono disciplinate anche le aperture al di sotto della linea limite, i portelloni di imbarco, i portelli di carico, gli ombrinali e gli scarichi, prevedendo chiusure, valvole di non ritorno e requisiti di accessibilità e materiale.
Tenuta stagna al di sopra della linea limite e controlli operativi
L’allegato richiede misure ragionevoli per limitare ingresso e propagazione dell’acqua sopra il ponte delle paratie, imponendo che il ponte esposto sia stagno alle intemperie e che le aperture siano dotate di mezzi di chiusura rapida. Per le navi ro-ro vi sono regole rafforzate sugli accessi ai ponti ro-ro, sulla chiusura delle paratie sul ponte ro-ro, sulla sorveglianza dei passeggeri e sull’obbligo di annotare nel giornale di bordo aperture e chiusure autorizzate.
Macchine, impianti elettrici e sistemi di controllo
Le prescrizioni riguardano apparato motore, motori a combustione interna, sentina, marcia indietro, macchina di governo, ventilazione nei locali macchine, comunicazione plancia-locale macchine, allarmi, sistemi automatici e arresti di sicurezza. Per le navi costruite a partire dal 1o gennaio 2003 sono introdotti requisiti più stringenti su comando a distanza della propulsione, automazione, ridondanza di energia, indicatori in plancia, capacità di avviamento dopo blackout e protezione dei sistemi di controllo. Sono previsti requisiti specifici per la ventilazione, la riduzione del rumore, gli ascensori e le installazioni di emergenza.
Protezione contro la folgorazione e impianti elettrici
Le norme prescrivono messa a terra delle parti metalliche esposte, protezioni per quadri e cavi, continuità dei rivestimenti metallici, separazione dei circuiti essenziali e protezione contro guasti, cortocircuiti, sovraccarichi e propagazione dell’incendio. Per le navi costruite dal 1o gennaio 2012 sono vietate apparecchiature elettriche in locali con probabili miscele infiammabili, salvo requisiti particolari di sicurezza e certificazione.
Requisiti per locali macchine periodicamente non presidiati
Quando i locali macchine possono restare non presidiati, l’amministrazione deve valutare requisiti aggiuntivi. Sono previsti impianti di rivelazione incendi, protezione contro allagamento, allarmi, sicurezza automatica, comando dalla plancia e requisiti speciali per il controllo di avarie, combustione, sentine e sistema di propulsione.
Allegato I: protezione contro gli incendi
L’allegato rivede in modo molto esteso il capitolo antincendio, con criteri funzionali e requisiti prescrittivi. Gli obiettivi sono prevenire incendi ed esplosioni, ridurre i rischi per vite umane, nave e ambiente, contenere e spegnere il fuoco nel compartimento d’origine e garantire mezzi di sfuggita adeguati.
Principi generali, materiali e classificazioni
La direttiva aggiorna le definizioni di materiale non combustibile, prova standard del fuoco, divisioni di classe A e B, zone verticali principali, locali di alloggio, locali di servizio, locali da carico, locali ro-ro, locali di categoria speciale, stazioni di comando e locali con mobili a limitato rischio d’incendio. Per le navi costruite dal 1o gennaio 2003, i riferimenti alle risoluzioni IMO sono sostituiti dal Fire Test Procedures Code e dal Fire Safety Systems Code, con ripercussione su prove, classificazioni e materiali.
Impianti di estinzione, idranti e mezzi portatili
Sono dettagliati i requisiti per pompe da incendio, collettori principali, prese, manichette e boccalini, con soglie minime di portata e pressione differenziate in base alla capacità passeggeri. Sono prescritti impianti fissi di estinzione a gas, a CO2, a schiuma a bassa e alta espansione e ad acqua spruzzata, con regole specifiche per i locali macchine e per i locali di categoria speciale. Per le navi nuove di dimensioni maggiori sono richiesti dispositivi supplementari, tra cui impianti locali di estinzione nelle aree di alto rischio, nebulizzatori d’acqua, equipaggiamenti da vigile del fuoco e un numero minimo di estintori portatili e relative ricariche.
Mezzi di sfuggita, scale, porte e segnaletica
L’allegato impone un’ampia disciplina sui percorsi di sfuggita, sulle scale, sui cofani delle scale, sulle porte tagliafuoco e sulle chiusure, con requisiti specifici per navi nuove e per navi esistenti. Per le navi nuove delle classi B, C e D, costruite dal 1o gennaio 2003, sono previsti anche indicatori fotoluminescenti, segnaletica conforme alle risoluzioni IMO e requisiti di illuminazione di emergenza. Per le navi ro-ro sono stabiliti percorsi di sfuggita dedicati, corrimani, accessi protetti, analisi di evacuazione e requisiti sulla larghezza e continuità dei percorsi.
Rivelazione incendi, allarmi e controllo centrale
L’allegato disciplina gli impianti fissi di rivelazione e segnalazione incendi, gli avvisatori manuali e automatici, gli allarmi in plancia e le centrali di controllo. Per le navi nuove con più di 36 passeggeri è richiesta una stazione centrale di comando presidiata permanentemente, con centralizzazione di allarmi, chiusura porte tagliafuoco, arresto ventilatori e alimentazione di emergenza. Sono previsti inoltre registri, manuali di manutenzione e prove periodiche.
Misure speciali per locali di categoria speciale e trasporto merci pericolose
I locali di categoria speciale devono essere protetti da un concetto di zona orizzontale, con impianti fissi ad acqua spruzzata, ventilazione dedicata, sorveglianza continua o rivelazione incendi e dispositivi antincendio portatili. Per le navi che trasportano merci pericolose si applicano i requisiti SOLAS specifici. Per le navi dotate di eliponti si richiamano i requisiti SOLAS relativi alle strutture per elicotteri.
Prontezza operativa, manutenzione e addestramento
Le navi devono mantenere gli impianti antincendio pronti all’uso in ogni momento di esercizio. La manutenzione deve seguire gli orientamenti IMO, con un piano di bordo che includa tutti i sistemi rilevanti. Sono inoltre richiesti formazione dell’equipaggio, esercitazioni antincendio periodiche, manuali di addestramento e opuscoli operativi sulle procedure antincendio.
Allegato I: mezzi di salvataggio e radio
Il capitolo III dell’allegato disciplina i mezzi di comunicazione e di salvataggio, i dispositivi radio, i battelli di emergenza e le zattere, i segnali di soccorso e i mezzi individuali di salvataggio. Sono fissati requisiti quantitativi minimi in funzione della classe della nave, del numero di passeggeri e della tipologia di unità. È prevista la presenza di tute di immersione o indumenti di protezione termica, salvo eccezioni per navi in climi caldi o per imbarcazioni completamente chiuse.
Sono altresì regolati l’impianto di allarme generale, l’impianto di informazione pubblica, il ruolo di appello, le istruzioni di emergenza, il personale radio qualificato, le istruzioni operative, i manuali di addestramento e di manutenzione, le esercitazioni di abbandono nave e antincendio. Per le navi ro-ro sono previsti requisiti specifici su transponder radar per le zattere, battelli di emergenza veloci, sistemi di recupero dei superstiti, cinture di salvataggio con luce, piazzole per elicotteri e sistema di supporto decisionale per il comandante.
Allegato II: certificato di sicurezza
Il certificato di sicurezza per le navi da passeggeri è modellato in forma standardizzata e deve essere integrato da un elenco delle dotazioni. Il certificato riporta i dati della nave, i tratti di mare autorizzati, la classe, le ispezioni e le eventuali esenzioni concesse. L’elenco delle dotazioni dettaglia mezzi di salvataggio, apparati radio, sistemi di navigazione e relative quantità, così da agevolare i controlli e la conformità operativa.
Allegato III: persone a mobilità ridotta
Gli orientamenti dell’allegato III non introducono un regime dettagliatamente sanzionato, ma indicano criteri di progettazione e gestione per l’accessibilità delle navi e delle unità veloci. Riguardano accesso alla nave, cartelli, comunicazione di messaggi, allarmi accessibili e requisiti di mobilità interna, con riferimento alla circolare IMO MSC/Circ.735.
Implicazioni pratiche per i professionisti
Per avvocati e commercialisti operanti in ambito marittimo, il punto centrale è che la direttiva non è autoapplicativa nei confronti degli operatori privati, ma richiede recepimento nazionale entro 12 mesi. Tuttavia, il suo contenuto tecnico incide direttamente sui requisiti di costruzione, certificazione, controllo e manutenzione delle navi da passeggeri, con effetti su classificazione, ispezioni, documentazione di bordo, adeguamenti progettuali e gestione della conformità. Le amministrazioni nazionali conservano margini di discrezionalità soprattutto nelle soluzioni equivalenti, nelle deroghe specifiche e nell’applicazione pratica di alcuni requisiti tecnici, ma nel quadro di un obiettivo armonizzato di risultato: mantenere o elevare il livello di sicurezza delle navi da passeggeri in linea con SOLAS e con gli standard IMO.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei riferimenti IMO/SOLAS e delle definizioni
L’articolo 1 modifica l’articolo 2 della direttiva 2009/45/CE per aggiornare la definizione di "codice per le unità veloci (HSC Code)" e il richiamo alle regole di velocità massima. Vengono inoltre aggiornati riferimenti a codici, risoluzioni e regole SOLAS nelle disposizioni tecniche e negli allegati, in modo da allineare la disciplina agli strumenti internazionali più recenti.
Modifiche puntuali ai requisiti di sicurezza
L’articolo 1 sostituisce varie disposizioni sugli impianti e sulle prescrizioni di sicurezza: apparecchiature di navigazione, requisiti per le unità veloci, categorie di navi ro-ro, procedure di ispezione e certificazione, nonché gli allegati I-V della direttiva 2009/45/CE. Tra gli aggiornamenti vi sono l’obbligo di usare requisiti SOLAS aggiornati per le apparecchiature di navigazione, le ispezioni di controllo, le categorie di stabilità e le regole di sicurezza per i mezzi di evacuazione.
Recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del rinvio sono lasciate agli Stati membri. Gli Stati devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica come destinatari tutti gli Stati membri.
Allegato I: requisiti tecnici di sicurezza per navi nuove ed esistenti
L’allegato riscrive integralmente i requisiti di sicurezza per navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali. Disciplina in modo dettagliato la compartimentazione, la stabilità a nave integra e in condizioni di avaria, i doppi fondi, le aperture nello scafo e nelle paratie stagne, le porte stagne, la tenuta stagna al di sopra e al di sotto della linea limite, i mezzi di sfuggita, le strutture dei locali macchine, gli impianti elettrici, le apparecchiature di comando e i dispositivi antincendio e di salvataggio.
Allegato II: certificato di sicurezza per le navi da passeggeri
È previsto un modello armonizzato di certificato di sicurezza e dell’elenco delle dotazioni, con indicazione dei dati identificativi della nave, delle ispezioni, delle eventuali esenzioni concesse ex articolo 9, paragrafo 3, dei galleggiamenti di compartimentazione assegnati e delle dotazioni radio, di salvataggio e di navigazione.
Allegato III: orientamenti per persone a mobilità ridotta
Sono richiamati orientamenti non vincolanti su accesso alla nave, cartelli indicatori, comunicazioni, segnali di allarme e requisiti supplementari per la mobilità interna, finalizzati a rendere navi e unità veloci più accessibili alle persone a mobilità ridotta.
Allegato IV: direttiva abrogata e termini di attuazione
L’allegato elenca la direttiva 98/18/CE e le sue modifiche successive come direttiva abrogata, e riepiloga i relativi termini di recepimento e applicazione. È fornita la continuità normativa con la disciplina precedente.
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