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Ordinanza

Ordinanza n. 2442/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VIII, che aveva respinto la domanda cautelare contro la mancata ammissione alla prova orale e la valutazione delle prove scritte dell'esame di abilitazione forense

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania deducendo, in relazione alla mancata ammissione alla prova orale, l'insufficienza della valutazione espressa mediante voto numerico, l'inadeguata durata della correzione degli elaborati e la disparità di trattamento tra concorrenti. Ha inoltre prospettato la violazione della regola dell'anonimato, rilevando che i numeri delle buste contenenti gli elaborati corretti dalla XIX Sottocommissione nella seduta del 6 marzo 2026 erano sequenziali, dal n. 1068 al n. 1282. È stata chiesta la riforma dell'ordinanza cautelare e la tutela mediante reintegrazione in forma specifica, con ammissione alla prova orale o, in subordine, il riesame motivato degli elaborati da parte di una diversa Corte d'Appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto non evidente, in sede di cognizione sommaria, la fondatezza delle doglianze relative all'insufficienza del voto numerico, alla durata della correzione e alla disparità di trattamento, osservando che la giurisprudenza ormai consolidata della Sezione tende a considerarle prive di consistenza, salvo circostanze particolari non risultanti ictu oculi nel caso concreto. Ha ritenuto altresì che la mera sequenzialità dei numeri delle buste non fosse sufficiente a dimostrare la violazione dell'anonimato, poiché l'identificazione degli elaborati richiede comunque l'associazione dei nomi ai numeri. Ha escluso il periculum in mora, reputando che le ragioni dell'istante potessero essere adeguatamente salvaguardate mediante successive misure in caso di esito favorevole del giudizio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato; la decisione è stata assunta verificando sommariamente il fumus boni iuris e il pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, le doglianze contro la valutazione delle prove scritte di un esame di abilitazione non giustificano la riforma dell'ordinanza di primo grado in assenza di un'evidente fondatezza, salvo la presenza di circostanze particolari immediatamente riscontrabili.
  • La mera insufficienza del voto numerico, l'asserita breve durata della correzione e la disparità di trattamento tra candidati non sono, di per sé, elementi sufficienti a fondare la tutela cautelare quando non siano accompagnati da circostanze specifiche idonee a evidenziare l'illegittimità della valutazione.
  • La sequenzialità dei numeri apposti sulle buste degli elaborati non dimostra da sola la violazione dell'anonimato, se l'identificazione del candidato richiede comunque l'associazione tra nome e numero e tale associazione non risulta altrimenti anticipata o conoscibile.
  • Il requisito del pregiudizio grave e irreparabile non ricorre quando l'eventuale posizione favorevole del candidato possa essere adeguatamente tutelata mediante successive misure conseguenti all'esito positivo del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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