Sentenza n. 8461/2026 - Roma, Sezione 3T
Giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 11446/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.02.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 11446/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, relativa al pagamento del Bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 11446/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 5 febbraio 2024. Nel corso del giudizio hanno rappresentato che il Ministero ha accreditato il Bonus nel Portale Bonus Carta del Docente, realizzando il pagamento delle somme dovute. La domanda originaria lamentava quindi l'inesecuzione del comando giudiziale da parte dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'avvenuto pagamento del Bonus costituisse attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato e non lasciasse residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Ai fini delle spese, il Collegio ha effettuato l'accertamento virtuale della fondatezza della pretesa originaria, secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che il credito è stato soddisfatto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio e che, in assenza della sopravvenienza satisfattiva, il ricorso sarebbe stato meritevole di accoglimento. Le spese sono state parzialmente compensate in ragione dell'esecuzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso; per la parte residua il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 400,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando una sopravvenienza soddisfa integralmente la pretesa azionata; il testo non richiama espressamente la disposizione, ma applica il relativo istituto processuale.
art. 26 c.p.a.
Il regolamento delle spese segue il criterio della soccombenza, temperato nel caso concreto dalla compensazione parziale; il testo non richiama espressamente la disposizione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando l'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato, eliminando ogni utilità residua della pronuncia di merito.
- Quando una sopravvenienza satisfattiva determina la cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese processuali.
- Se l'Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la domanda originaria deve essere considerata astrattamente fondata ai fini della soccombenza virtuale e l'Amministrazione può essere condannata alle spese, anche con compensazione parziale motivata dall'intervenuto adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 1046/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 189/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 190/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 191/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 192/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 193/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →